Norme residuali Clausole campione
Norme residuali. Il contratto è redatto in duplice copia.
Norme residuali. 14.1 Il presente Accordo è redatto in tante copie quante sono le Parti.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
14.3 Il Accordo recepisce la comune volontà delle Parti ed è il frutto di libere negoziazioni intercorse tra le stesse.
14.4 Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto sottoscritto dalle Parti.
14.5 Il presente Accordo non potrà essere oggetto di cessione, né totale né parziale, a terzi, senza il preventivo assenso scritto della Parte ceduta.
14.6 Se una o più clausole del presente Accordo vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del presente Accordo, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole. Le Parti si accorderanno per apportare al presente Accordo gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.
14.7 Sulla base della rendicontazione di cui al comma precedente, ciascuna Struttura Privata Aderente provvederà all’emissione delle rispettive fatture nei confronti delle Asl competenti per territorio.
