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allegato n° 1
ACCORDO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI INFLUENZALI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON LA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID – 19 PER CONTO DEL SSR
TRA
REGIONE LIGURIA (C.F./P.I. 00849050109), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, in persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, il quale sottoscrive il presente accordo in forza della deliberazione n……del 12 ottobre 2021
E
….…………………….
CONSIDERATO che la Regione Liguria:
• con la DGR n. 302/ 2021 ha utilizzato lo strumento degli Accordi quadro con esponenti della sanità privata, Terminali Associativi e loro Associati al fine di disciplinare le modalità di somministrazione da parte di tali soggetti dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-19;
• la stipula di tali accordi quadro con i soggetti di cui sopra, ha aumentato in modo significativo la capacità erogativa del Sistema Sanitario Ligure in ordine allo sviluppo della campagna vaccinale relativa alla pandemia da COVID – 19;
• la campagna vaccinale anti influenzale, in corso di avvio, si sovrappone alla somministrazione del Vaccino anti COVID- 19, sia per il completamento di quest’ultima, sia in ordine alla inoculazione delle terze dosi, per i soggetti reclutabili, secondo le vigenti indicazioni delle autorittà centrali competenti;
RITENUTO, pertanto a integrazione degli Accordi di cui alla citata DGR 302/2021, di avvalersi degli esponenti della sanità privata, Terminali Associativi e loro Associati già firmatari degli stessi, anche per la campagna vaccinale anti influenzale, anche in associazione con la campagna vaccinale anti COVID – 19, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute – Consiglio Superiore di Sanità – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, da AIFA e dall’Istituto Superiore di Sanità con nota in data 2/10/2021, prot. n. 44591;
ATTESO che, in considerazione di quanto sopra, il presente Accordo integra le previsioni degli Accordi di cui alla citata DGR 302/2021, disciplinando le condizioni generali attraverso le quali la Regione Liguria e i soggetti esponenti della sanità privata e/o i loro Terminali Associativi definiscono le modalità per le prestazioni di somministrazione dei vaccini anti influenzali, anche in associazione con quelli anti COVID - 19 e, in particolare, la messa a disposizione da parte di tali soggetti privati del personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo per la somministrazione dei suddetti vaccini, per conto del Servizio Sanitario Regionale, con la previsione che le Aziende Sanitarie locali competenti per territorio sono vincolate all’Accordo in forza della presente deliberazione.
DATO ATTO che analoga collaborazione potrà essere eventualmente estesa anche alla vaccinazione antipneumococcica e al vaccino anti Herpes-Zoster qualora si verificasse una copertura non ottimale della popolazione target.
Quanto sopra premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Finalità
3.1 Con il presente Accordo, il SSR, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 16 aprile 2021, intende attuare un modello organizzativo innovativo che preveda il coinvolgimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie private nella campagna vaccinale anti influenzale, anche in associazione con quella anti COVID-19 per conto del SSR, al fine di garantire il più celere ed efficiente livello di copertura vaccinale sul territorio, in considerazione del ruolo e del contributo fondamentale che le strutture private possono apportare alla campagna vaccinale in ragione della loro maggiore capillarità e prossimità sul territorio regionale, anche allo scopo di ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari e, conseguentemente, i tempi di somministrazione all’intera popolazione regionale.
3.2 Per il più efficace raggiungimento delle finalità di cui al comma che precede, i Terminali Associativi effettueranno attività di promozione, sensibilizzazione e divulgazione dei contenuti del presente Accordo tra i propri associati, promuovendone l’adesione con le modalità di cui al successivo Art. 3.
Art. 3– Strutture Private Aderenti
3.1 Al momento della sottoscrizione del Accordo le Strutture Private aderenti sono:
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3.2 Altre strutture sanitarie e sociosanitarie private autorizzate, facenti parte o meno dei Terminali Associativi, potranno aderire successivamente al presente Accordo mediante invio di una nota di adesione nella quale dovrà essere esplicitata l’accettazione incondizionata delle clausole che ne formano l’integrale contenuto.
3.3 Tale nota di adesione dovrà essere comunicata a mezzo PEC a Regione Liguria, alle ASL competenti per territorio e s’intenderà da queste accettata se, nel termine di 3 (tre) giorni, non verranno comunicati motivi ostativi all’adesione. In tale caso, l’adesione avrà effetto a partire dal quarto giorno successivo al perfezionamento della comunicazione di cui sopra.
Art. 4 – Oggetto
4.1 L’oggetto del presente Accordo è:
• da parte delle Strutture Private aderenti:
I. la messa a disposizione del Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo per la somministrazione del Vaccino anti influenzale, anche in associazione a quello anti COVID-19, fornito dal SSR, per conto del SSR stesso;
II. l’effettuazione, sui sistemi informativi in uso, della registrazione dei pazienti vaccinati.
Restano ferme le modalità di registrazione sul sistema informativo regionale, per quanto riguarda i vaccini anti COVID – 19 la cui somministrazione avvenga in associazione al vaccino anti influenzale.
• da parte della Regione Liguria: la fornitura, alle Strutture Private aderenti, dei vaccini per l’inoculazione nonché della lista di carico dei pazienti e, per quanto riguarda il vaccino anti influenzale, la relativa registrazione sui sistemi informativi in uso nelle AA.SS.LL. competenti per territorio.
4.2 Resta inteso tra le Parti che l’attività di somministrazione dei vaccini effettuata dal Personale medico e infermieristico messo a disposizione dalle Strutture Private aderenti viene erogata per conto del SSR.
Art. 5 – Coordinamento
5.1 Le Parti, nell’esecuzione del presente Accordo, si impegnano a operare secondo reciproca correttezza e leale collaborazione.
Art. 6 – HUB Vaccinali
6.1 Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, i locali potranno essere individuati di comune accordo tra i soggetti privati firmatari e le AA.SS.LL. competenti per territorio.
Art. 7 – Obblighi delle Parti
7.1 Le Strutture Private Aderenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Accordo, si impegnano a:
a) mettere a disposizione del SSR il Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo necessario e commisurato alle esigenze del numero di dosi di vaccini da inoculare giornalmente, in relazione alla lista di carico dei pazienti e dei vaccini per l'inoculazione che il SSR si impegna a condividere con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo;
b) a comunicare al SSR entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione di cui all'Art. 7.2, lett. b), il programma giornaliero della vaccinazione con l'indicazione del numero del Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo messo a disposizione da ciascuna delle Strutture Private Aderenti;
c) a rendicontare al SSR con cadenza mensile, l'attività svolta da ciascuna Struttura Privata Aderente.
d) a sottoscrivere, appositi contratti con il Personale di cui alla lettera a) con il quale sia costituito un rapporto di lavoro subordinato, atipico o libero professionale che per la disciplina e la remunerazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo di tale personale i gestori privati assumono ogni responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
e) a fornire attività di assistenza amministrativa e organizzativa, compresa la compilazione della documentazione anamnestica e relativa modulistica effettuata dal personale socio-sanitario, accessoria e strumentale all’attività di somministrazione del Vaccino anti influenzale, anche associato alla somministrazione del vaccino anti COVID-19;
f) a fornire i dispositivi di protezione personale per il Personale medico, infermieristico, amministrativo ed organizzativo e procedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all’oggetto come disposto dalla vigente normativa;
g) a garantire, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Accordo, il rispetto di tutte le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19, tenuto conto dei provvedimenti in materia succedutisi nel tempo;
h) a fornire, attraverso il Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo, adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di Vaccino, assicurando, altresì, l’acquisizione del consenso informato del paziente, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati. È vietata ogni forma di discriminazione connessa alla scelta del paziente di sottoporsi, o meno, all’inoculazione dei vaccini.
i) a effettuare la registrazione dei pazienti vaccinati sui sistemi informatici in uso, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, regionali e/o di SSR in ordine alla compilazione e registrazione dei dati e della relativa documentazione sanitaria ed amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;
l) a rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, nonché in materia fiscale, previdenziale e/ assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o dei codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
m) a informare, consultare e collaborare con il SSR ai fini di segnalare e risolvere eventuali criticità e individuare eventuali soluzioni alternative.
7.2 Con il presente Accordo, il SSR, tramite le AA.SS.LL., si impegna a:
a) fornire il vaccino anti influenzale, anche in associazione ai vaccini anti COVID-19 nel numero e nella tipologia adeguati e necessari a rispettare la lista di carico dei pazienti;
b) a trasmettere giornalmente, con 48 ore di anticipo, la lista di carico dei Pazienti e dei vaccini per l’inoculazione;
c) a gestire il sistema di prenotazione a livello aziendale;
d) a effettuare i pagamenti delle fatture nell’ammontare e secondo le modalità indicate nel successivo Art. 9.
Art. 8 – Responsabilità
8.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, resta inteso tra le Parti che:
• all’interno degli HUB Vaccinali in cui operino anche le strutture del SSR è onere del SSR provvedere alla copertura assicurativa del personale medico, infermieristico, amministrativo e
organizzativo messo a disposizione dalle Strutture Private aderenti per eventuali danni derivanti dalle attività espletate, secondo il sistema assicurativo utilizzato per gli operatori del SSR stesso
• nelle strutture in cui operino esclusivamente soggetti privati la copertura assicurativa da parte del SSR è limitata all’attività relativa al ciclo vaccinale.
Art. 9 – Corrispettivo
9.1 Per le attività oggetto del presente Accordo, il SSR riconosce, per la vaccinazione anti influenzale, un corrispettivo forfettario prestabilito di euro 6,16 per ciascuna inoculazione, fermi restando i corrispettivi riconosciuti per la vaccinazione anti COVID – 19, sulla base degli accordi vigenti.
9.2 Con cadenza mensile, le strutture private provvederanno ad inviare al alle AA.SS.LL. competenti per territorio apposita nota di rendicontazione contenenti in dettaglio l’attività svolta e il riparto delle competenze tra le Strutture medesime.
9.3 Nei dieci giorni successivi all’invio della nota di rendicontazione di cui al comma che precede, ciascuna Struttura Privata Aderente provvederà all’emissione delle rispettive fatture nei confronti delle ASL competenti per territorio, sulla base delle competenze maturate, così come risultanti dalla nota di rendicontazione.
9.4 Il SSR, attraverso le ASL competenti per territorio, si obbliga a saldare l’importo delle fatture di cui al comma 3 del presente Articolo entro 30 giorni dalla data di emissione.
9.5 Il SSR, attraverso le AA.SS.LL. competenti per territorio, si riserva in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.
Art. 10 – Durata
10.1 Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 marzo 2022 (termine della campagna vaccinale).
10.2 E’ facoltà del SSR di recedere dall’ Accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare a mezzo PEC.
Art. 11 – Privacy e prevenzione della corruzione
11.1 Le Strutture Private Aderenti designano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), per ciascun HUB Vaccinale un “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati dal SSR e/o dai pazienti.
11.2 Le strutture private individueranno i rispettivi Responsabili del trattamento dei dati personali.
11.3 I Responsabili si impegnano a porre in essere ogni misura adeguata a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.
11.4 Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, I Responsabili si impegnano fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle eventuali istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
11.5 Nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
Art. 12 – Comunicazioni
Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente Accordo, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo PEC indirizzata come segue:
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a) Per Regione Liguria:
b) per le Asl competenti per territorio
d) Per i soggetti privati e/o loro terminali associativi
Art. 13 – Legge applicabile e foro competente
13.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
13.2 In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente Accordo non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx Parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.
Art. 14 – Norme residuali
14.1 Il presente Accordo è redatto in tante copie quante sono le Parti.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
14.3 Il Accordo recepisce la comune volontà delle Parti ed è il frutto di libere negoziazioni intercorse tra le stesse.
14.4 Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto sottoscritto dalle Parti.
14.5 Il presente Accordo non potrà essere oggetto di cessione, né totale né parziale, a terzi, senza il preventivo assenso scritto della Parte ceduta.
14.6 Se una o più clausole del presente Accordo vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall’effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l’effetto di causare la nullità dell’insieme del presente Accordo, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell’insieme delle altre clausole. Le Parti si accorderanno per apportare al presente Accordo gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.
14.7 Sulla base della rendicontazione di cui al comma precedente, ciascuna Struttura Privata Aderente provvederà all’emissione delle rispettive fatture nei confronti delle Asl competenti per territorio.
,_ _l_ì _ per accordo e accettazione
Regione Liguria Asl 3
Sono specificatamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e xx. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx: 0 (XXX Vaccinali), 7 (Obblighi delle Parti), 8 (Responsabilità), 9
(Corrispettivo), 10 (Durata). Regione Liguria
Per i soggetti privati e/o loro terminali associativi