Not Notification Clausole campione
Not Notification. In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono di non comunicare ad uno o più Debitori ceduti l’intervenuta cessione dei relativi Crediti dal Fornitore al Factor. In tal caso i ▇▇▇▇▇▇▇▇ saranno identificati mediante apposita comunicazione inviata dal Factor al Fornitore. Le parti possono altresì convenire che il Fornitore si impegni ad aprire un conto corrente presso una banca a sua scelta ed indicata nelle Condizioni Particolari, sul quale il Fornitore si impegna a far sì che siano accreditati tutti gli ammontari dovuti dai ▇▇▇▇▇▇▇▇ ai quali non sia stata notificata la cessione. Il Fornitore si impegna altresì a costituire in pegno, a favore del Factor, il saldo attivo di tale conto corrente a garanzia della restituzione dei Corrispettivi eventualmente anticipati dal Factor al Fornitore ai sensi dell’Articolo 5 delle Condizioni Generali, interessi ed oneri accessori. Gli ammontari accreditati sul conto corrente potranno essere utilizzati dal Factor al fine di ridurre i crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore, sino alla loro totale soddisfazione, con espressa autorizzazione del Factor a prelevare dal conto corrente ogni ammontare accreditato sullo stesso. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire alla banca sopra citata istruzioni irrevocabili di trasferire gli ammontari accreditati sul conto corrente del Fornitore sul conto corrente indicato dal Factor.
Not Notification. A. In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono di non comunicare ad uno o più Debitori ceduti l’intervenuta cessione dei relativi Crediti dal Fornitore al Factor. In tal caso:
(i) i Debitori saranno identificati attraverso un’apposita comunicazione inviata dal Factor al Fornitore, dietro richiesta di quest’ultimo; il Fornitore sarà esentato dagli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 delle Condizioni Generali;
(ii) il Factor conferisce al Fornitore mandato all’incasso, per suo conto ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza), dei Crediti vantati nei confronti del ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ gli obblighi di rendiconto nei confronti del Factor. Resta espressamente inteso che il conferimento di tale mandato non costituisce in alcun modo deroga alle previsioni di cui all’Art. 4, lett. f) delle Condizioni Generali, che pertanto resteranno pienamente applicabili al Fornitore, anche nello svolgimento da parte di quest’ultimo del mandato;
(iii) in caso di mancato pagamento di un Credito da parte del Debitore alla relativa scadenza, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata a.r., che dovrà pervenire al Factor entro e non oltre [●] ([●]) giorni di calendario dalla data di scadenza della relativa fattura. In caso di ritardo o mancanza di notifica, i Crediti si intenderanno come soddisfatti ed il Fornitore sarà tenuto a trasferire i relativi ammontari al Factor (fermi gli obblighi di rimborso, da parte del Fornitore, delle eventuali anticipazioni del Corrispettivo di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali);
(iv) ove il Fornitore intenda effettuare ulteriori forniture o prestare ulteriori servizi a favore del Debitore successivamente al mancato incasso di un Credito, il Fornitore dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto del Factor;
(v) ove non vi abbia già provveduto a norma dell’art. 2 delle Condizioni Generali, entro [●] giorni di calendario dalla comunicazione di mancato pagamento (e in ogni caso entro [●] giorni di calendario dalla richiesta del Factor, in qualunque momento effettuata) il Fornitore dovrà trasmettere al Factor l’intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria del Credito;
(vi) in caso di violazione degli impegni di cui ai paragrafi (iii), (iv) e (v) da parte del Fornitore, il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore tornerà in capo al Fornitore. Fermo restando quanto previsto ai precedenti...
