Obblighi del Data Processor Clausole campione

Obblighi del Data Processor. 8.1. Il Data Processor si obbliga a trattare i dati soltanto su istruzione documentata del Data Controller, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Data Processor.
Obblighi del Data Processor. Il Data processor, nonché il personale alle sue dipendenze, dovranno effettuare il trattamento dei Dati Personali, in conformità alle sezioni successive.

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  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo. Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione dell’effettivo quantitativo della fornitura. La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale. La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.