Common use of Obblighi informativi precontrattuali Clause in Contracts

Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare un’attività di e-commerce deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornate, sia ai destinatari dei servizi sia alle autorità competenti, le seguenti informazioni:  il nome, la denominazione o la ragione sociale;  il domicilio o la sede legale;  gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo e-mail;  il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. Lgs. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse devono contenere, sin da loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile le seguenti indicazioni: Le comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.d. “spam”, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  in modo chiaro ed inequivocabile essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Anche in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commerciali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). NOTA BENE In base alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.

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Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito Internet deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornateaccessibili, sia in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari dei servizi sia e alle autorità Autorità competenti, le seguenti determinate informazioni:  il , tra cui principalmente (d.lgs. 70/2003, art. 7): • nome, la denominazione o la ragione sociale;  il sociale e domicilio o la sede legale;  gli legale • estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso*, compreso l’indirizzo compresa e-mail;  il mail • numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto imprese e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione • indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e ed altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione specificare • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto*la CGCE con sentenza in causa C - 289/07 ha chiarito che non è necessario fornire un numero di telefono ma è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generalicui è legittimo rispondere tramite posta elettronica, salvi i casi in cui il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzionepreso contatto per xxx xxxxxxxxxxx, xx trovi poi privato dell’accesso alla rete elettronica. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. LgsIn tali casi caso il prestatore dovrà fornire un canale di comunicazione alternativo. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere Inoltre le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse commerciali devono contenereprecisare, sin da dal loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile inequivoco (d.lgs. 70/2003, art. 8): • che si tratta di comunicazione commerciale • la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale • che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le seguenti indicazioni: Le relative • che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione Quanto alle comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.ddevono (d.lgs. “spam”70/2003, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  art. 9): • in modo chiaro ed inequivocabile e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  riceve e • contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazionicomunicazioni ⮚ Nel caso in cui i destinatari contestino la violazione dei suddetti obblighi, è onere dell’impresa provare che non si trattava di comunicazione commerciale non sollecitata Avv. Anche Xxxxxx Xxxxx 8 Salvo diversi accordi solo nel B2B e salvo contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, in fase precontrattuale il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’invio dell’ordine, informazioni circa (d.lgs. 70/2003, art. 12.1): • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie ⮚ Le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gliene sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (d.lgs. 70/2003, art. 12.2 e 3) La violazione dei doveri informativi precontrattuali può comportare: • richiesta risarcitoria per responsabilità precontrattuale (ad esempio per le spese sopportate a causa delle trattative e per le perdite di chance commerciali) • erogazione di sanzione amministrativa sino a € 20.000 (d.lgs. 70/2003, art. 21) ⮚ In conclusione, quindi, chi intende esercitare un’attività di e- commerce deve assicurarsi che il proprio sito Internet e le proprie comunicazioni rispettino gli obblighi informativi previsti dalla legge e osservare il generale obbligo di buona fede e trasparenza nelle trattative. • Viste le responsabilità nelle quali si può incorrere, nella fase precontrattuale, con un comportamento illegittimo, è bene sapere che, con la conclusione del contratto, si diviene responsabili delle obbligazioni assunte, col rischio di essere chiamati in giudizio e condannati all’esatto adempimento oppure al risarcimento dei danni subiti dall’altra parte • da ciò l’importanza di determinare con certezza il momento in cui il contratto si considera concluso • La legge indica gli elementi essenziali per l’esistenza del contratto: ✓ l’accordo delle parti ✓ la causa ✓ l’oggetto ✓ la forma (nei casi in cui questa sia prescritta dalla legge, art. 1325 codice civile) • Il contratto si intende stipulato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta (art. 1326 c.c.) Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa • non è richiesto che vi sia una conoscenza effettiva delle comunicazioni negoziali (cosa che potrebbe creare incertezze e dunque intralciare i traffici commerciali), esse si presumono conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, salvo che non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.) • la casella di posta elettronica è equiparata dalla giurisprudenza all’indirizzo postale (sarebbe quindi possibile escludere la stipulazione del contratto provando l’impossibilità di accedere alla propria casella elettronica per problemi attribuibili al gestore del server) • il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione della proposta perviene al proponente (art. 15 della Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, c.d. “Convenzione di Vienna” ratificata dall’Italia con l. 765/1985); la proposta, l’accettazione e qualsiasi altra manifestazione di volontà si considerano pervenute al destinatario quando gli siano rivolte verbalmente o consegnate mediante qualsiasi altro mezzo presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postaleAovv,. iMnamrinaanMcaotntaza, presso la sua dimora abituale12 (art. 24 Convenzione di Vienna) Altre importanti regole influiscono sulla dinamica dello scambio tra proposta e accettazione al fine di determinare la conclusione del contratto: • la proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, diversamente varrebbe quale xxxx invito a proporre • l’accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti deve considerarsi come nuova proposta (art. 1326 cod. civ.) • nella vendita internazionale, una proposta di contratto rivolta a una o più persone determinate vale quale offerta a condizione che sia sufficientemente precisa (ossia indichi le merci ed, espressamente o implicitamente, ne fissi, anche indirettamente, quantità e prezzo) e che indichi la volontà del proponente di essere vincolato in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commercialiaccettazione (art. 14 Convenzione di Vienna) • analogamente nella vendita internazionale, il venditore è soggetto al pagamento l'accettazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 proposta che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche rappresenta un rifiuto della proposta e vale come controproposta (Convenzione di Vienna, art. 19) • La proposta può inoltre assumere la particolare forma dell’offerta al pubblico quando è rivolta al pubblico e non a 10.000 Europersone determinate e contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336 cod. civ.) • in presenza di offerta al pubblico, raddoppiabile per la stipulazione del contratto è sufficiente che chiunque vi aderisca • nella vendita internazionale, invece, la proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo un invito a offrire, a meno che il proponente non abbia chiaramente indicato di voler essere vincolato in caso di recidiva accettazione (art. 21 D. Lgs14 Convenzione di Vienna) • Attenzione quindi alla strutturazione del sito web: se contiene delle offerte al pubblico, chiunque potrà acquistare comunicando la propria adesione e, a qual punto, l’impresa dovrà essere pronta ad eseguire il contratto • Le regole generali sulla conclusione del contratto si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio invii il proprio ordine per via telematica (d.lgs. 70/2003), art. NOTA BENE In base alle disposizioni 13) • Il contratto si conclude quando l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente ma, nel caso di contratto concluso mediante posta elettronica, qual è l’indirizzo del preponente? • il contratto si potrebbe considerare concluso nel momento e nel luogo il proponente prende visione del messaggio di posta elettronica (check mail): difficoltà di prova, discrezionalità di scelta, incompatibilità con Convenzione di Vienna (art. 24, quando accettazione perviene al proponente, indipendentemente dalla relativa conoscenza) • server di posta elettronica del proponente: criterio avvalorato in materia passato, oggi criticato in quanto la localizzazione dei server è molto variabile e spesso si trova in Paesi stranieri, col rischio di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio individuare un luogo privo di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.connessione con i contraenti

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Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito Internet deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornateaccessibili, sia in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari dei servizi sia e alle autorità Autorità competenti, le seguenti determinate informazioni:  il , tra cui principalmente (d.lgs. 70/2003, art. 7): • nome, la denominazione o la ragione sociale;  il sociale e domicilio o la sede legale;  gli legale • estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso*, compreso l’indirizzo compresa e-mail;  il mail • numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto imprese e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione • indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e ed altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione specificare • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto*la CGCE con sentenza in causa C - 289/07 ha chiarito che non è necessario fornire un numero di telefono ma è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generalicui è legittimo rispondere tramite posta elettronica, salvi i casi in cui il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzionepreso contatto per xxx xxxxxxxxxxx, xx trovi poi privato dell’accesso alla rete elettronica. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. LgsIn tali casi caso il prestatore dovrà fornire un canale di comunicazione alternativo. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere Inoltre le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse commerciali devono contenereprecisare, sin da dal loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile inequivoco (d.lgs. 70/2003, art. 8): • che si tratta di comunicazione commerciale • la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale • che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le seguenti indicazioni: Le relative • che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione Quanto alle comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.ddevono (d.lgs. “spam”70/2003, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  art. 9): • in modo chiaro ed inequivocabile e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  riceve e • contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Anche in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commerciali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). NOTA BENE In base alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.

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Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare un’attività di e-commerce deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornate, sia ai destinatari dei servizi sia alle autorità competenti, le seguenti informazioni:  il nome, la denominazione o la ragione sociale;  il domicilio o la sede legale;  gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo e-mail;  il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.LgsD. Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. Lgs. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse devono contenere, sin da loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile le seguenti indicazioni: Le comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.d. “spam”, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  in modo chiaro ed inequivocabile essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Anche in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commerciali, il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). NOTA BENE In base alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.

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Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito Internet deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornaterendfaecreilmente accessibili, sia in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari dei servizi sia e alle autorità Autorità competenti, le seguenti determinate informazioni:  il , tra cui principalmente (d.lgs. 70/2003, art. 7): • nome, la denominazione o la ragione sociale;  il sociale e domicilio o la sede legale;  gli legale • estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso*, compreso l’indirizzo compresa e-mail;  il mail • numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto imprese e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione • indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e ed altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione specificare • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto*la CGCE con sentenza in causa C - 289/07 ha chiarito che non è necessario fornire un numero di telefono ma è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generalicui è legittimo rispondere tramite posta elettronica, salvi i casi in cui il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzionepreso contatto per xxx xxxxxxxxxxx, xx trovi poi privato dell’accesso alla rete elettronica. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. LgsIn tali casi caso il prestatore dovrà fornire un canale di comunicazione alternativo. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere Inoltre le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse commerciali devono contenereprecisare, sin da dal loro primo inviopriminovio, in modo chiaro ed inequivocabile inequivoco (d.lgs. 70/2003, art. • 8ch):e si tratta di comunicazione commerciale • la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale • che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le seguenti indicazioni: Le relative • che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione Quanto alle comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.ddevono (d.lg7s0./2003, art. “spam”, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  9): • in modo chiaro ed inequivocabile e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  riceve e • contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazionicomunicazioni ⮚ Nel caso in cui i destinatari contestino la violazione dei suddetti obblighi, è onerdeell’impresa provare che non si trattava di comunicazione commerciale non sollecitata 8 Salvo diversi accordi solo nel B2B e salvo contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, in fase precontrattuale il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’invio dell’ordine, informazioni circa (d.lgs. Anche 70/2003, art. 12.1): • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie ⮚ Le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gliene sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (d.lgs. 70/2003, art. 12.2 e 3) La violazione dei doveri informativi precontrattuali può comportare: • richiesta risarcitoria per responsabilità precontrattuale (ad esempio per le spese sopportate a causa delle trattative e per le perdite di chance commerciali) • erogazione di sanzione amministrativa sino a € 20.000 (d.lgs. 70/2003, art. 21) ⮚ In conclusione, quindi, chi intende esercitare un’attività di e- commerce deve assicurarsi che il proprio sito Internet e le proprie comunicazioni rispettino gli obblighi informativi previsti dalla legge e osservare il generale obbligo di buona fede e trasparenza nelle trattative. • Viste le responsabilità nelle quali si può incorrere, nella fase precontrattuale, con un comportamento illegittimo, è bene sapere che, con la conclusione del contratto, si diviene responsabili delle obbligazioni assunte, col rischio di essere chiamati in giudizio e condannati all’esatto adempimento oppure al risarcimento dei danni subiti dall’altra parte • da ciò l’importanza di determinare con certezza il momento in cui il contratto si considera concluso • La legge indica gli elementi essenziali per l’esistenza del contratto: ✓ l’accordo delle parti ✓ la causa ✓ l’oggetto ✓ la forma (nei casi in cui questa sia prescritta dalla legge, art. 1325 codice civile) • Il contratto si intende stipulato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta (art. 1326 c.c.) Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa • non è richiesto che vi sia una conoscenza effettiva delle comunicazioni negoziali (cosa che potrebbe creare incertezze e dunque intralciare i traffici commerciali), esse si presumono conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, salvo che non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.) • la casella di posta elettronica è equiparata dalla giurisprudenza all’indirizzo postale (sarebbe quindi possibile escludere la stipulazione del contratto provando l’impossibilità di accedere alla propria casella elettronica per problemi attribuibili al gestore del server) • il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione della proposta perviene al proponente (art. 15 della Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, c.d. “Convenzione di Vienna” ratificata dall’Italia con l. 765/1985); la proposta, l’accettazione e qualsiasi altra manifestazione di volontà si considerano pervenute al destinatario quando gli siano rivolte verbalmente o consegnate mediante qualsiasi altro mezzo presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postaleAvov,. in, presso la sua dimora abituale (art. 24 Convenzione di Vienna) 12 Altre importanti regole influiscono sulla dinamica dello scambio tra proposta e accettazione al fine di determinare la conclusione del • lcaonptrroapttoos:ta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, diversamente varrebbe quale mero invito a proporre • l’accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti deve considerarsi come nuova proposta (art. 1326 cod. civ.) • nella vendita internazionale, una proposta di contratto rivolta a una o più persone determinate vale quale offerta a condizione che sia sufficientemente precisa (ossia indichi le merci ed, espressamente o implicitamente, ne fissi, anche indirettamente, quantità e prezzo) e che indichi la volontà del proponente di essere vincolato in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commercialiaccettazione (art. 14 Convenzione di Vienna) • analogamente nella vendita internazionale, il venditore è soggetto al pagamento l'accettazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 proposta che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche rappresenta un rifiuto della proposta e vale come controproposta (Convenzione di Vienna, art. 19) • La proposta può inoltre assumere la particolare forma dell’offerta al pubblico quando è rivolta al pubblico e non a 10.000 Europersone determinate e contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336 cod. civ.) • in presenza di offerta al pubblico, raddoppiabile per la stipulazione del contratto è sufficiente che chiunque vi aderisca • nella vendita internazionale, invece, la proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo un invito a offrire, a meno che il proponente non abbia chiaramente indicato di voler essere vincolato in caso di recidiva accettazione (art. 21 D. Lgs14 Convenzione di Vienna) • Attenzione quindi alla strutturazione del sito web: se contiene delle offerte al pubblico, chiunque potrà acquistare comunicando la propria adesione e, a qual punto, l’impresa dovrà essere pronta ad eseguire il contratto • Le regole generali sulla conclusione del contratto si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio invii il proprio ordine per via telematica (d.lgs. 70/2003), art. NOTA BENE In base alle disposizioni 13) • Il contratto si conclude quando l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente ma, nel caso di contratto concluso mediante posta elettronica, qual è l’indirizzo del preponente? • il contratto si potrebbe considerare concluso nel momento e nel luogo il proponente prende visione del messaggio di posta elettronica (check mail): difficoltà di prova, discrezionalità di scelta, incompatibilità con Convenzione di Vienna (art. 24, quando accettazione perviene al proponente, indipendentemente dalla relativa conoscenza) • server di posta elettronica del proponente: criterio avvalorato in materia passato, oggi criticato in quanto la localizzazione dei server è molto variabile e spesso si trova in Paesi stranieri, col rischio di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio individuare un luogo privo di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.connessione con i contraenti

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Obblighi informativi precontrattuali. L’art. 7 D. Lgs. 70/2003 indica una serie di obblighi informativi precontrattuali generali. Colui che intende esercitare Chi esercita un’attività di e-commerce tramite sito Internet deve rendere facilmente accessibili e sempre aggiornateaccessibili, sia in modo diretto, permanente ed aggiornato, ai destinatari dei servizi sia e alle autorità Autorità competenti, le seguenti determinate informazioni:  il , tra cui principalmente (d.lgs. 70/2003, art. 7): • nome, la denominazione o la ragione sociale;  il sociale e domicilio o la sede legale;  gli legale • estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso*, compreso l’indirizzo compresa e-mail;  il mail • numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese;  gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;  per quanto riguarda le professioni regolamentate:  l’ordine professionale o istituzione analoga presso cui il prestatore sia iscritto imprese e il numero di iscrizione;  il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;  il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.  il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;  l’indicazione • indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e ed altri elementi aggiuntivi da specificare;  l’indicazione specificare • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e degli estremi del contratto*la CGCE con sentenza in causa C - 289/07 ha chiarito che non è necessario fornire un numero di telefono ma è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. In caso di violazione dei predetti obblighi informativi generalicui è legittimo rispondere tramite posta elettronica, salvi i casi in cui il venditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003). Vi sono, poi, una serie di obblighi informativi relativi alla conclusione del contratto che il venditore è tenuto a rispettare. In base all’art. 12 del D.Lgs. 70/2003, il venditore (a prescindere dalla qualifica di consumatore dell’altro contraente) deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: Le clausole e le condizioni generali del contratto (che meglio esamineremo al § 5.1) proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzionepreso contatto per xxx xxxxxxxxxxx, xx trovi poi privato dell’accesso alla rete elettronica. Gli xxx.xx 8 e 9 del D. LgsIn tali casi caso il prestatore dovrà fornire un canale di comunicazione alternativo. 70/2003 stabiliscono le caratteristiche che devono avere Inoltre le comunicazioni commerciali, parte integrante relativa all’attività svolta on line. Esse commerciali devono contenereprecisare, sin da dal loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile inequivoco (d.lgs. 70/2003, art. 8): • che si tratta di comunicazione commerciale • la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale • che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le seguenti indicazioni: Le relative • che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione Quanto alle comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.ddevono (d.lgs. “spam”70/2003, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:  art. 9): • in modo chiaro ed inequivocabile e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;  riceve e • contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazionicomunicazioni  Nel caso in cui i destinatari contestino la violazione dei suddetti obblighi, è onere dell’impresa provare che non si trattava di comunicazione commerciale non sollecitata Salvo diversi accordi solo nel B2B e salvo contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti, in fase precontrattuale il prestatore deve fornire al consumatore in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’invio dell’ordine da parte di quest’ultimo, informazioni circa (d.lgs. Anche 70/2003, art. 12.1): • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie  Le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gliene sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (d.lgs. 70/2003, art. 12.2 e 3) La violazione dei doveri informativi precontrattuali può comportare: • richiesta risarcitoria per responsabilità precontrattuale (ad esempio per le spese sopportate a causa delle trattative e per le perdite di chance commerciali) • erogazione di sanzione amministrativa sino a € 20.000 (d.lgs. 70/2003, art. 21)  In conclusione, quindi, chi intende esercitare un’attività di e- commerce deve assicurarsi che il proprio sito Internet e le proprie comunicazioni rispettino gli obblighi informativi previsti dalla legge e osservare il generale obbligo di buona fede e trasparenza nelle trattative. • Viste le responsabilità nelle quali si può incorrere, nella fase precontrattuale, con un comportamento illegittimo, è bene sapere che, con la conclusione del contratto, si diviene responsabili delle obbligazioni assunte, col rischio di essere chiamati in giudizio e condannati all’esatto adempimento oppure al risarcimento dei danni subiti dall’altra parte • da ciò l’importanza di determinare con certezza il momento in cui il contratto si considera concluso • La legge indica gli elementi essenziali per l’esistenza del contratto:  l’accordo delle parti  la causa  l’oggetto  la forma (nei casi in cui questa sia prescritta dalla legge, art. 1325 codice civile) • Il contratto si intende stipulato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta (art. 1326 c.c.) Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa • non è richiesto che vi sia una conoscenza effettiva delle comunicazioni negoziali (cosa che potrebbe creare incertezze e dunque intralciare i traffici commerciali), esse si presumono conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario (salvo che non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia) art. 1335 c.c. • la casella di posta elettronica è equiparata dalla giurisprudenza all’indirizzo postale (sarebbe quindi possibile escludere la stipulazione del contratto provando l’impossibilità di accedere alla propria casella elettronica per problemi attribuibili al gestore del server) • il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione della proposta perviene al proponente (art. 15 della Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, c.d. “Convenzione di Vienna” ratificata dall’Italia con l. 765/1985); la proposta, l’accettazione e qualsiasi altra manifestazione di volontà si considerano pervenute al destinatario quando gli siano rivolte verbalmente o consegnate mediante qualsiasi altro mezzo presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postaleAovv,.iMn amrinaanMcaonttaza, presso la sua dimora abituale 12 (art. 24 Convenzione di Vienna) Altre importanti regole influiscono sulla dinamica dello scambio tra proposta e accettazione al fine di determinare la conclusione del contratto: • la proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, diversamente varrebbe quale xxxx invito a proporre • l’accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti deve considerarsi come nuova proposta (art. 1326 cod. civ.) • nella vendita internazionale, una proposta di contratto rivolta a una o più persone determinate vale quale offerta a condizione che sia sufficientemente precisa (ossia indichi le merci ed, espressamente o implicitamente, ne fissi, anche indirettamente, quantità e prezzo) e che indichi la volontà del proponente di essere vincolato in caso di violazione dei predetti obblighi informativi sulle informazioni commercialiaccettazione (art. 14 Convenzione di Vienna) • analogamente nella vendita internazionale, il venditore è soggetto al pagamento l'accettazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 proposta che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche rappresenta un rifiuto della proposta e vale come controproposta (Convenzione di Vienna, art. 19) • La proposta può inoltre assumere la particolare forma dell’offerta al pubblico quando è rivolta al pubblico e non a 10.000 Europersone determinate e contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 1336 cod. civ.) • in presenza di offerta al pubblico, raddoppiabile per la stipulazione del contratto è sufficiente che chiunque vi aderisca • nella vendita internazionale, invece, la proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo un invito a offrire, a meno che il proponente non abbia chiaramente indicato di voler essere vincolato in caso di recidiva accettazione (art. 21 D. Lgs14 Convenzione di Vienna) • Attenzione quindi alla strutturazione del sito web: se contiene delle offerte al pubblico, chiunque potrà acquistare comunicando la propria adesione e, a qual punto, l’impresa dovrà essere pronta ad eseguire il contratto • Le regole generali sulla conclusione del contratto si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio invii il proprio ordine per via telematica (d.lgs. 70/2003), art. NOTA BENE In base alle disposizioni 13) • Il contratto si conclude quando l’accettazione è giunta all’indirizzo del proponente ma, nel caso di contratto concluso mediante posta elettronica, qual è l’indirizzo del preponente? • il contratto si potrebbe considerare concluso nel momento e nel luogo il proponente prende visione del messaggio di posta elettronica (check mail): difficoltà di prova, discrezionalità di scelta, incompatibilità con Convenzione di Vienna (art. 24, quando accettazione perviene al proponente, indipendentemente dalla relativa conoscenza) • server di posta elettronica del proponente: criterio avvalorato in materia passato, oggi criticato in quanto la localizzazione dei server è molto variabile e spesso si trova in Paesi stranieri, col rischio di privacy (D. Lgs. 196/2003), l’invio individuare un luogo privo di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo è stato estratto da fonti pubbliche.connessione con i contraenti

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