Obbligo contrattuale Clausole campione

Obbligo contrattuale. L’obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento del contributo ordinario a carico del datore di lavoro. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti il C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria alimentare.

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  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.