Common use of Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Clause in Contracts

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:  sinistri denunciati;  sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);  sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);  sinistri senza seguito (con l’indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

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Samples: Prospetto Riepilogativo

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativadalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito respinti (con l’indicazione indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, impegna altresì a fornire al alla Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine termine di 30 giorni 30gg da quando il Contraente l’Azienda ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

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Samples: www.aslnuoro.it

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito (con l’indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

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Samples: Assicurazione

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativadalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito respinti (con l’indicazione indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, impegna altresì a fornire al alla Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine termine di 30 giorni 30gg da quando il Contraente l’Azienda ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

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Samples: www.aslnuoro.it

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri definiti senza seguito (con l’indicazione della motivazione). La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta. L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

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Samples: www.arpacal.it