Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Clausole campione

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 e 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel) Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: numerazione attribuita alla pratica data di accadimento, estremi di controparte e/o assicurato stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) importo liquidato o posto a riserva Si precisa in proposito che: i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker; in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi, il dettaglio dei sinistri, in formato excel, così suddiviso:
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall’inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel. Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: ❖ Data di accadimento ❖ Numerazione attribuita alla pratica ❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato); ❖ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); ❖ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ❖ sinistri senza seguito; ❖ sinistri respinti. Si precisa in proposito che: I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker; In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; L’obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
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