Oggi UTILITALIA Clausole campione
Oggi UTILITALIA. CaPItoLo 1 Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Società di ca- pitale, Aziende Speciali, Consorzi, altri enti pubblici economici e altri soggetti che svolgono i servizi di cui al comma seguente. Il settore merceologico interessato è quello dei servizi funerari, cioè l’esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari, quali ad esempio la gestione del verde ed altri. Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi elencati nel comma precedente, ove dipendenti da aziende che gestiscono anche altri servizi (aziende pluriservizio). Qualora siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli sopra elencati al comma 2.
Oggi UTILITALIA. 12 Allegato n. 4, pag. 121 - Art. 23 -
Oggi UTILITALIA. 12 Allegato n. 4, pag. 121 - art. 23 - L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 del presente contratto può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 a 10 giorni;
6) licenziamento. Il provvedimento di cui al n. 6 si applica, con prestazione del preavviso o dell’inden- nità sostitutiva del medesimo, alle mancanze che costituiscono notevole inadempi- mento degli obblighi contrattuali, quali ad esempio la recidiva nel biennio nelle mancanze sanzionate con la sospensione per un totale di almeno 3 provvedimenti. Il provvedimento di cui al n. 6 si applica, senza preavviso nè corrispondente indennità sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze - anche relative a do- veri non particolarmente richiamati nel presente contratto - di entità tale da non con- sentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi (salvo casi di forza maggiore), condanne per reati commessi in danno dell’azienda e/o degli organi aziendali o comunque commessi nell’esercizio delle funzioni, condanne per reati contro l’incolumità pubblica e/o che destino par- ticolare allarme sociale e comunque per reati che comportino pene detentive non inferiori a tre anni di minimo edittale. Il licenziamento ed ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le even- tuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. L’importo delle eventuali multe viene devoluto entro il mese di dicembre di ogni anno a beneficio di istituzioni benefiche e/o assistenziali interne o esterne. Le aziende sono tenute ad adottare e/o adattare il proprio codice disciplinare a quanto disposto in materia dal presente CCNL; le norme disciplinari relative alle san- zioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del la- voratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza a...
Oggi UTILITALIA. CAPITOLO 1
