Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a e 8a categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 6, punto C) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno avranno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni; - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco dei singoli perioditre anni per l'acquisizione della 7ª, nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a 8ª e 8a 9ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 1313 della legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 611, punto lett. C) ), del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle quel- le corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno avranno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma se disimpegnano le man- sioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni. - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco dei singoli perioditre anni per l’acquisi- zione della 7a , nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a8a, 7a e 8a 9a categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente as- sente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'artdall’art. 1313 della legge 20 mag- gio 1970, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 6, punto dell’articolo 11 lettera C) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione fun- zione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa re- lativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno avranno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni; - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco dei singoli perioditre anni per l'acquisizione della 7ª, nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a 8ª e 8a 9ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 1313 della legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 611, punto C) ), del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno avranno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni; - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco dei singoli perioditre anni per l'acquisizione della 7ª, nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a 8ª e 8a 9ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 1313 della legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 6, punto Cdell'articolo 10 lettera B) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte I, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di 1 anno. I lavoratori ai quali si applica la Disciplina speciale, Parte III e II che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore, hanno avranno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a: - 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell'arco di tre anni; - 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco dei singoli perioditre anni per l'acquisizione della 7ª, nel giro massimo di 2 anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6a, 7a 8ª e 8a 9ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5a categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo alle armi di durata non superiore a 6 sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore cui si applica la Disciplina speciale, Parte III, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 1313 della legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300 e dell'art. 6dell'articolo 10, punto Clettera B) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore. Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stessa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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