Personalità Clausole campione

Personalità. Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Banca dei Regolamenti Internazionali (qui di seguito denominata Banca).
Personalità. La personalità del lavoratore autonomo si concretizza nel fatto che il compimento di un’opera o di un servizio deve essere portato a termine da parte di una persona fisica, intendendo escludere, pertanto, qualunque coinvolgimento di soggetti che renderebbero applicabili norme che regolano l’attività d’impresa. Il prestatore autonomo pertanto fornisce personalmente la prestazione lavorativa, ma in modo del tutto indipendente rispetto al committente ed alla sfera lavorativa dello stesso. Tale caratteristica mette in particolare evidenza la capacità di autodeterminare discrezionalmente la condotta tecnica da osservare, l’assenza di vincoli di subordinazione, la libertà di scelta tra accettare e rifiutare incarichi, la facoltà di accettare o meno rischi professionali.
Personalità la prestazione connessione prevalenza del non è funzionale lavoro personale occasionale ma derivante da un del preposto perdura nel protratto sull’opera svolta tempo e inserimento dai collaboratori importa un nell’organizzazione e impegno aziendale sull’utilizzazione costante a di una struttura favore del di natura committente materiale Le norme sulla collaborazione coordinata e continuativa si applicano soltanto a: ⇒ professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, ma limitatamente alle collaborazioni continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria tale iscrizione; in caso contrario, l’iscrizione non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione; ⇒ rapporti con la pubblica amministrazione; ⇒ rapporti ed attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; ⇒ componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed enti; ⇒ partecipanti a collegi e commissioni; ⇒ coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; ⇒ mini xx.xx.xx.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).