Preoccupazione comune Clausole campione

Preoccupazione comune. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni offerta, regalo, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 19 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Preoccupazione comune. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in partico- lare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Preoccupazione comune. 1. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantag- gio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione. 2. Le Parti convengono di collaborare allo scopo di istituire un sistema nazionale efficiente e istituzionalizzato per l’attuazione del presente Accordo, anche attraverso la fornitura di assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità, secondo quanto necessario e concordato tra le Parti.