principio di equivalenza Clausole campione

principio di equivalenza. La descrizione dei prodotti posti a gara, come di seguito riportata, è stata elaborata attingendo a descrizioni e/o schede tecniche di analoghi prodotti effettivamente presenti sul mercato e/o mediando tra le caratteristiche di diversi produttori in modo da garantire una procedura il più possibile aperta alla concorrenza. Nonostante tale impostazione di principio, è però possibile che la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara possa individuare o avvicinarsi a una provenienza determinata o a un procedimento particolare, a un marchio o a un brevetto determinato, a un tipo o a un’origine o una produzione specifica. In tal caso tali assonanze avrebbero come effetto di favorire talune imprese o prodotti, o limitare o eliminarne altri. Ad evitare una simile evenienza, si precisa esplicitamente che ogni indicazione, devono intendersi sempre integrate dalla menzione “o equivalente”. descrizione, definizione, In particolare, in merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’ALLEGATO II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature - PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE del D.lgs. n. 36/2023, punti 7 e 8: Pertanto, l’offerente potrà formulare offerta relativa a sistemi non perfettamente corrispondenti alle caratteristiche di dettaglio descritte nel seguito; in tal caso, dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’art.105 del D.lgs. n.36/2023, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza. La assenza o la non corrispondenza, in uno o più prodotti tra quelli proposti, di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel seguente Capitolato (CON ESCLUSIONE DI QUELLE INDICATE ESPLICITAMENTE AL SUCCESSIVO ART. 4.2 COME OBBLIGATORIE A PENA DI ESCLUSIONE, che sono obbligatorie), non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara. L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. Allo stesso modo, le misure indicate sono da considerarsi suscettibili di lievi modifiche (indicativamente, nel limite del 20%), purché siano garant...