Definizione di Commissione giudicatrice

Commissione giudicatrice. (di seguito Commissione) si intende la Commissione incaricata dell’esame delle offerte nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1990, soggetto responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, responsabile PO di Direzione presso la Direzione Welfare del Comune di Terni.
Commissione giudicatrice. (di seguito Commissione) si intende la Commissione incaricata dell’esame delle offerte nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.
Commissione giudicatrice si intende la Commissione nominata da Arexpo spa incaricata della valutazione delle Offerte.

Examples of Commissione giudicatrice in a sentence

  • La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere.

  • Il numero massimo di pubblicazioni che sono valutate dalla Commissione giudicatrice è pari a 10.

  • L'eventuale esame orale può essere effettuato anche tramite videoconferenza, previo parere favorevole della Commissione giudicatrice e purché sia garantita la pubblicità della riunione.

  • La Commissione giudicatrice si può avvalere per lo svolgimento di tutte le riunioni degli strumenti telematici di lavoro collegiale, a condizione che tutta la documentazione presentata ai fini concorsuali sia disponibile in forma digitale.

  • La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori appartenenti a università in Italia e/o all'estero.

  • I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.

  • La Commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.

  • I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n.

  • La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.


More Definitions of Commissione giudicatrice

Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte (tecnica ed economica), oltre che la verifica della fase di ammissibilità dei concorrenti, sarà effettuata da apposita commissione nominata con atto della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016. La commissione sarà composta da n. 3, e comunque non superiore a 5, commissari. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di aggiudicare in tutto o in parte o di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.
Commissione giudicatrice organo costituito da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, preposto alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica. ▪ “Commissione di monitoraggio e validazione”: organo costituito da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, preposto alla valutazione ed approvazione dei deliverables delle tre fasi in cui si articola la procedura, attestanti la corretta esecuzione dei servizi di R&S oggetto delle rispettive fasi.
Commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. min. 3 n. max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Commissione giudicatrice l'esame e la valutazione delle offerte è rimessa ad apposita Commissione nominata dal responsabile del servizio sociale.

Related to Commissione giudicatrice

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • Segue I casi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della Riforma Biagi (D.lgs. 276/03): ➢ componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ➢ partecipanti a collegi e commissioni (anche organismi di natura tecnica) ➢ pensionati di vecchiaia (65 anni di età) ➢ pubblica amministrazione ➢ agenti e rappresentanti ➢ sono prestazioni occasionali quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni e a 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente ➢ sono sempre collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle all’ ambito di applicazione della nuova disciplina ➢ si ritiene che il termine anno solare si riferisca ad un periodo fisso coincidente con l’anno di calendario, ossia 1° gennaio – 31 dicembre ➢ ai fini del superamento del limite dei 30 giorni rileva la durata del rapporto e non il numero delle prestazioni ➢ sono caratterizzate dalla mancanza sia di coordinamento con il committente che di durata ➢ sono prestazioni ad esecuzione istantanea del tutto singolari ed episodiche non riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro ➢ sono prestazioni che non rientrano nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo abitualmente svolta dal soggetto. Non devono sussistere i requisiti della continuità e del coordinamento con il committente “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c. 3 cpc, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro a fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa” individua le modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione Requisiti qualificanti la fattispecie: ➢ il progetto (modalità “organizzativa” della prestazione lavorativa) ➢ l’autonomia del collaboratore ➢ la necessaria coordinazione con il committente ➢ l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione Nozione di progetto: Il progetto consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione Nozione di progetto: Il progetto orientamenti della giurisprudenza di merito • il progetto deve essere adeguatamente descritto • non può limitarsi ad una mera descrizione dell’attività • deve avere una propria specificità Nozione di programma: Attività cui non è riconducibile un risultato finale Autonomia del collaboratore nella gestione del progetto/programma I tempi e le modalità di lavoro sono rimesse al collaboratore Sentenza del Consiglio di Stato 3 aprile 2006 sull’orario di lavoro Il coordinamento può essere riferito a: ➢ tempi di lavoro ➢ modalità di esecuzione Irrilevanza del tempo impiegato L’autonomia nella gestione del tempo va collegata alle forme di coordinamento con il committente IL LAVORO A PROGETTO: la forma scritta (art. 62 D.lgs. 276/03) La forma scritta è richiesta ai soli fini probatori LA DURATA ➢ Durata determinata determinabile ➢ Il regime dei rinnovi e delle proroghe ➢ Il contratto si risolve comunque al raggiungimento dell’obiettivo contenuto nel progetto IL PROGETTO / PROGRAMMA progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante quindi non indeterminato e/o generico non coincidente con la semplice descrizione delle mansioni IL CORRISPETTIVO Indicazione del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese

  • Valore commerciale il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Relatore Presidente di sezione Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: XXXXXXX XXXXXXXXXX La monografia è inserita nella Collana delle «Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino», a cura di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, n. 153. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e la diffusione all’interno della comunità scientifica si lasciano apprezzare ai massimi livelli della civilistica contemporanea sia per la ricchissima serie di studi che nel tempo hanno trovato posto nella Collana, sia per la figura del suo Curatore, che rappresenta uno dei Maestri più autorevoli nel panorama delle Scuole civilistiche contemporanee. In ordine ai suoi contenuti, lo studio pone in essere una reinterpretazione dello schema procedimentale incentrato sulla successione «preliminare-definitivo» attraverso un’attenta disamina delle ricadute teorico-concettuali dei più recenti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali originati dagli interventi della Cassazione in tema di preliminare «ad effetti anticipati» e «preliminare di preliminare». Lo scritto esprime un adeguato rigore metodologico perché il candidato, muovendo da un confronto tra il dato italiano e quello di altre esperienze giuridiche europee, nel rispetto di una metodologia d’indagine conscia della moltiplicazione delle fonti e della loro complessità, ma pur sempre sensibile alla riaffermazione del valore prioritario del dato costituzionale, in piena conformità agli insegnamenti della Scuola di appartenenza, ripensa, in ultima istanza, al tema dell’autonomia privata procedimentale, dando conto dei termini più interessanti e proficui del relativo dibattito dottrinale, ancorché senza esiti idonei ad incidere sull’evoluzione del diritto privato europeo, tanto che lo studio dell’esperienza francese e tedesca assume, a ben vedere, valore prevalentemente storico, cioè concorre esclusivamente alla definizione del modo con il quale si è pervenuti all’introduzione della disciplina del preliminare nel c.c. del 1942. Per quanto lo studio non integri complessivamente il titolo preferenziale indicato dal bando di concorso (studio del «nuovo diritto dei contratti»), l’adeguatezza dei riferimenti bibliografici e taluni esiti applicativi ai quali esso perviene permettono una sua valutazione in termini di «buono».

  • Carta dei Servizi indica i diritti e gli obblighi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e l’operatore di Telecomunicazioni. La Carta dei Servizi è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso indirizzo internet è possibile reperire informazioni sugli obiettivi ed i risultati di qualità del servizio InterPLANET, nonché le caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Premessa L’assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

  • Informazioni Riservate si intendono le informazioni che non siano di dominio pubblico e che vengano divulgate da o per conto di una Parte ai sensi del o in riferimento al presente Accordo e che siano considerate riservate al momento della divulgazione o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà in virtù della natura delle informazioni stesse e/o delle circostanze all’atto della divulgazione. Le Informazioni Riservate non comprendono informazioni che, ed esclusivamente nella misura in cui (i) sono di pubblico dominio per causa diversa dalla divulgazione a opera della Parte destinataria o qualsivoglia dei rispettivi rappresentanti; (ii) erano state rese note alla Parte destinataria in via non confidenziale prima della data di divulgazione da fonte diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti; (iii) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte destinataria senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte divulgatrice; (iv) diventano lecitamente note alla Parte destinataria in via non confidenziale per mezzo di una fonte (diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti) cui non è fatto divieto di divulgare dette informazioni alla Parte destinataria ai sensi di alcun obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altra natura oppure (v) sono state divulgate dalla Parte divulgatrice a terzi senza obbligo di riservatezza. In qualsivoglia controversia riguardante l'applicabilità delle presenti esclusioni, l’onere della prova sarà a carico della Parte destinataria e tale prova sarà chiara e convincente.

  • Aggiudicatario ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto.