Common use of Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata Clause in Contracts

Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Sono a carico, oltre che del Comune, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta dell’Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l’Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi: Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il comune comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune procederà anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

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Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Sono a carico, oltre che del Comune, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di Ai lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta dell’Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l’Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale oggetto del presente Capitolato e Capitolato, di cui importo inferiore a base d'appalto ad € 250.000,00, NON si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi: Esperite applicano le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il comune comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Decorsi quarantacinque giorni clausole previste dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune procederà anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. "PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore, durante la società o l’impresa gestione contrattuale, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, la Provincia di Reggio Emilia attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, prevedendo altresì una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. L'appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio attivazione è collegata all'emissione di altra provinciadocumentazione antimafia interdittiva, il Comune inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 91 e 94 come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159/2011159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che le stesse vengono effettuate in attuazione siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del presente ProtocolloD.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

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Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Sono a carico, oltre che del Comune, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta dell’Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l’Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi: 250.000,00 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro e per i subcontratti di lavori forniture e servizi dello stesso importo (50.000,00 euro); in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il comune comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura). Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune procederà anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

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Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Sono a carico, oltre che del Comunedella Provincia di Reggio Emilia, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo d’intesa di intesa per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta dell’Unione Terra di Mezzo n. 22 Provinciale n.367 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l’Unione Terra di Mezzo21/12/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi: Esperite D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le procedureconcessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, prima per i subcontratti di procedere lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”, indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; saranno comunicati alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti, il comune comunicherà tempestivamente alla Prefettura, Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli arttall’art. 91 e 94 10 del D.Lgs. D.P.R. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura)252/1998. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della anche immediatamente dopo la richiesta, il Comune la Provincia di Reggio Emilia procederà anche in assenza dell’informazione antimafiadell’informativa. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune la Provincia di Reggio Emilia non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l’obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

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