Prova della Perdita Clausole campione
Prova della Perdita. Con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l’Assicurato deve:
1. redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell’Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell’attività sostenuta dall’Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell’attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell’attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell’attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il “fair value” di tali interessi e l’importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell’attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
2. su richiesta della Società, rilasciare un’apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell’attività.
Prova della Perdita. Con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l’Assicurato deve:
