TUA AGRICOLTURA
TUA AGRICOLTURA
Premessa
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUAAGR 2 ED. 01/2023, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni MOD. TUAAGR DIP ED. 26/06/2019;
• DIP aggiuntivo Danni MOD. TUAAGR DIP+ ED. 01/2023. Data di aggiornamento: 01/01/2023
DEFINIZIONI GENERALI – GLOSSARIO
(non valide per la sezione Cyber Risk)
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
Attività dichiarata
Attività di coltivazione/produzione/trasformazione/allevamento svolta dall’Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza.
Azienda Agricola
Complesso dei beni impiegati per l’esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi della normativa vigente.
Azienda agrituristica/Agriturismo
Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l’utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia.
Sono equiparate all’azienda così descritta le aziende che svolgono attività di “turismo rurale” o altrimenti denominata ma comunque pertinente l’attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Contraente
Soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Danno
Determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
Parte di danno, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita
Insieme di cose assicurate con un’unica somma.
Polizza
Documento che prova l’esistenza dell’assicurazione.
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione che non prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
Parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Società
Impresa assicuratrice.
Valore a nuovo
Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area.
Macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate;
Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali; Serre e tunnel: In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area. In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.
Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l’avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Valore allo stato d’uso
Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell’area;
macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzione arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è il costo di rimpiazzo allo stato d’uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali. serre e tunnel: In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell’area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è il costo di rimpiazzo allo stato d’uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l’avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Valore intero
Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all’effettivo valore delle cose assicurate.
Valore nominale
Somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2 Proroga del contratto
In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della:
• scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
• scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Art. 3 Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art.1897 del Codice Civile con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 7 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile e è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso da tale conteggio quello dovuto dall’Assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 8 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 12 Ispezione alle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire le indicazioni e informazioni richieste.
Art. 13 Misure Restrittive - Sanctions Clause
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, TUA Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone TUA Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 14 Cyber war
Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall’uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici – appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati – localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l’uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l’impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l’assicurazione in generale)
Abitazione
Locali di proprietà o in uso all’Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell’area di pertinenza dell’azienda e distante almeno 10 metri da fienili e/o cumuli di foraggio oppure distante almeno 5 metri, o separato da muro pieno, da fabbricati diversi da fienili. Si intendono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.
Abitazione adiacente
Locali di proprietà o in uso all’Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con locali facenti parte di fabbricati con altre destinazioni d’uso.
Si considerano, altresì, abitazione adiacente i locali di proprietà o in uso all’Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell’area di pertinenza dell’azienda e distante meno di 10 metri da fienili e/o cumuli di foraggio o distante meno di 5 metri da fabbricati diversi da fienili.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.
Allagamento
Eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, inondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa, elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, il tutto anche a impiego mobile purché nei locali o nell’ambito dell’azienda assicurata. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.
Arredamento abitazione
Complesso mobiliare per l’arredamento dell’abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant’altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l’abitazione dell’Assicurato.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.
Arredamento agriturismo
Complesso mobiliare per l’arredamento dell’agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant’altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l’agriturismo, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'agriturismo.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.
Autocombustione
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Bestiame
Xxxxxx, equini con l’esclusione dei cavalli da competizione, ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti,
esclusi gli animali domestici e da cortile.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all’aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Colture (serre/tunnel)
Piante, piante madri, seminativi, talee, germogli e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sottostanti a una Serra/Tunnel.
Cumuli di foraggio
Insieme dei prodotti descritti nella definizione di Foraggio, di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all’aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.
Fenomeno elettrico
Per fenomeno elettrico si intende:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fabbricati
Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività agricola assicurata e/o dell’agriturismo, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di impianti tecnici ed esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere, le serre e i tunnel.
Fermentazione
Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l’utilizzo al quale è destinata.
Fienili
Fabbricati adibiti per più di 1/4 della superficie totale dei piani a deposito di foraggio, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.
Fissi e Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali, gli stessi, hanno funzione di finitura e di protezione.
Foraggio
Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all’alimentazione del bestiame o ad altri usi, compreso al commercio.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all’aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Fragili
Lastre, serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento o similari, escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici.
Impianti di energie rinnovabili
Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.
Si intendono comprese le apparecchiature elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive
Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le culture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Impianti tecnici
Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili
Sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e integrazioni.
Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre
Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni,
lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.
Macchinari, attrezzature e arredamento
Macchine, attrezzature e rimorchi agricoli, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili e ricambi, cisterne, silos, serbatoi e vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili); distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini, e quant’altro relativo alla gestione e conduzione dell’azienda.
Si intendono esclusi tutti i mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
Si intendono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all’aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda assicurata.
Si intende compreso quanto rientra nella definizione di arredamento agriturismo ed escluso quanto rientra nelle definizioni di fabbricato, fienili, stalle, serre/tunnel, arredamento abitazione, merci, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni”, valori, “impianti di energie rinnovabili e “impianti di produzioni arboree e arbustive.
Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all’agriturismo, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori, sementi, tuberi e talee, nonché i prodotti in genere dell’azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all’azienda, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti. Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile.
Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all’aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di macchinari, attrezzature e arredamento, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni, valori, bestiame, foraggio e colture.
Merci speciali
Celluloide grezza e oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Muro pieno
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e laterizio, di spessore non inferiore a 13 centimetri oppure in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 centimetri. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Oggetti pregiati
Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, xxxxxx, statue e simili oggetti d’arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.
Preziosi
Oggetti d’argento, d’oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Raccolte e collezioni
Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.
Regola proporzionale
Norma dettata dall’Art. 1907 del Codice Civile che stabilisce che, in caso di danno subito da un bene assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro, determinato secondo i criteri contrattualmente stabiliti, l’indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Serre/tunnel
Strutture non aventi caratteristiche stagionali, stabilmente fissate al terreno, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture.
Si considerano compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche e elettroniche compresi quadri di comando e controllo, nonché le attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto e al servizio delle strutture stesse. Si intendono, altresì, compresi gli impianti ombreggianti fissati sia all’interno che all’esterno di tali strutture e le reti antigrandine.
Resta escluso quanto rientra nella definizione di impianti di produzioni arboree e arbustive.
Ai fini della classificazione del rischio, tali strutture sono ascrivibili a una delle seguenti tipologie: Tipo “A1” - Serre ferro e vetro
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro- resina, policarbonato o in materiale plastico rigido, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a.
Tipo “A2” - Serre doppio film plastico
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in doppio film plastico, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a..
Tipo “A3” - Serre monofilm plastico
Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in film plastico singolo; tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a..
Tipo “B1” - Tunnel doppio film plastico
Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o c.a. o plinti in c.a, e copertura in doppio film plastico.
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di xxxxx, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati a una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.
Tipo “B2” - Tunnel monofilm plastico
Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o c.a. o plinti in c.a, e copertura in monofilm plastico.
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di xxxxx, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati ad una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Stalle
Fabbricati adibiti a ricovero di animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura.
Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame.
Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, sempreché la superficie occupata dallo stesso non ecceda il 25% della superficie totale.
Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio
Atti che possono includere anche l’uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell’uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l’intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.
Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoie
Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l’ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
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SEZIONE INCENDIO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. IN1 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell’ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;
anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell’azienda agricola.
Art. IN2 Estensioni di garanzia
La Società indennizza inoltre:
a) i danni materiali e diretti causati da:
1) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 “Oggetto dell’assicurazione” che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell’ambito di 20m dagli stessi;
2) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture a appropriate canne fumarie;
3) caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
4) onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente e/o all’Assicurato, ai suoi addetti né a loro servizio;
6) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7) rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, sino al limite massimo di 15.000€ per sinistro e annualità assicurativa e con l’applicazione di una franchigia per sinistro di 500€. Si intendono esclusi quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività.
Limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5000 € per sinistro e annualità assicurativa ferma la franchigia.
Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.
8) furto di fissi e infissi, se non acquistata la sezione furto, sino al limite massimo di 1500 € per sinistro e annualità assicurativa;
b) fermo il disposto di cui all’Art. SP10 - “Limite di indennizzo”, senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale - e dell’Art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza subiti da:
1) macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, purché all’interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano o nell’ambito della
U.E. come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato o all’aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate e fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata alla relativa partita assicurata, con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro e annualità assicurativa, previa l’applicazione di scoperto/franchigia prevista dalla garanzia coinvolta.
Sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;
2) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamento e abitazione con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo
valore allo stato d’uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.
3) trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’Art.122 del D.lgs. 209/2005, di proprietà dell’azienda agricola esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell’ambito dell’azienda agricola assicurata, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita “Macchinari, Attrezzature e Arredamento”, con il limite massimo di 100.000 €. Sono esclusi i danni causati da fenomeno elettrico, ancorché richiamata la garanzia aggiuntiva. La Società indennizza il solo valore allo stato d’uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore si intende comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell’acquisto, così come riportato dalla relativa fattura.
4) carburanti stoccati in cisterne interrate e non sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita merci con il limite massimo di 10.000 €;
5) api, arnie e miele in esse contenuto, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 “Oggetto dell’assicurazione”, sino alla concorrenza di 1.500 €;
c) fermo il disposto di cui all’Art. SP10 - “Limite di indennizzo”, senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” e dell’Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, per:
1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.° 230/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza; ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, fino alla concorrenza di un importo pari a 10.000 €;
3) rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell’Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari a
3.000 € per sinistro;
4) il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall’Assicurato e resi inabitabili, fino alla concorrenza di un importo massimo pari 150 € al giorno e a 3.000 € per sinistro. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
5) la riparazione della recinzione dell’azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, fino alla concorrenza di un importo massimo di 2.500 € per sinistro e per anno;
6) i danni subiti da alberi ornamentali posti all’interno dell’azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all’Art. IN1 “Oggetto dell’assicurazione”, fino alla concorrenza di un importo pari a 3.000 € per sinistro e per anno;
7) il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con la presente sezione, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo, con un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e fino alla concorrenza di un importo massimo pari a 5.000 € per sinistro;
8) il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita “Bestiame”, con il massimo complessivo di 10.000 € per sinistro e annualità assicurativa;
9) la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di 4.000 €, per sinistro e annualità assicurativa.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dal sinistro;
10) lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione o autocombustione fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita foraggio e con l’applicazione di uno scoperto del 5%.
nonché:
11) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza del 2% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
12) gli oneri che il Contraente e/o l’Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 25.000 €;
13) gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall’Assicurato allo scopo di impedire o arrestare o limitare il sinistro.
Art. IN3 Beni esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
b) Fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all’Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
c) Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
d) aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente Art. IN2 “Estensioni di garanzia”;
e) terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio;
f) impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp.
g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
h) fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;
i) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.
Art. IN4 Esclusioni
Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:
a) verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati atti di guerra o insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
b) causati da:
1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
2) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, rigurgito di fognature;
6) inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
7) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione della presente sezione;
d) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
g) causati al Bestiame e alle Colture da:
• mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
• asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 “Oggetto dell’assicurazione” che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell’ambito di 20m dagli stessi;
h) a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale;
Art. IN5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati
I fabbricati assicurati si intendono distinti in quattro classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati nella loro costruzione:
Prima
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, con esclusione di quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.
Seconda
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. Sono parificati ai fabbricati di seconda classe quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.
Terza
Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. Si intende escluso tutto quanto definito alla partita serre/tunnel.
Quarta
Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. Si intendono esclusi i fabbricati con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna.
Art. IN6 Tolleranze I.Attività esercitata
Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:
a) le operazioni di confezionamento ed imballaggio, purché complementari e accessorie all’attività principale;
b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 10% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posti nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza.
II.Caratteristiche dei fabbricati
Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:
a) i soppalchi, le porzioni di fabbricati e le tettoie costruiti in materiali combustibili, per una superficie complessiva coperta la cui area non supera il 20% dell’area del fabbricato stesso.
b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.
III.Materiali esplodenti, materiali infiammabili e merci speciali
L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.
È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:
- 1 kg. di esplodenti;
- 500 kg. di infiammabili e merci speciali;
- 1500 kg. di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all’interno dei fabbricati assicurati. Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all’interno dei serbatoi di veicoli.
Art. IN7 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave.
Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
Art. IN8 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art.1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché l’amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. IN9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie
L’assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
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PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI
Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del Contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.
IN-A Rischio locativo
La Società, nei soli casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall’Art. SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
IN-B Abitazione adiacente
Le definizioni di Fabbricati, Xxxxxxx, Stalle si intendono integrate dalla definizione di Abitazione adiacente qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.
IN-C Merci fluttuanti
La Società si impegna ad assicurare le merci in aumento alla somma prevista in polizza per la partita Merci, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci fluttuanti.
Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo. L’acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.
Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o l’Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
a) le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società per raccomandata, fax od altro mezzo equivalente con data certa;
b) la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;
c) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
d) la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;
e) il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;
f) la differenza tra il premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.
Tale premio dovrà essere pagato entro quindici giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l’assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all’acconto versato. La garanzia tornerà ad essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.
Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.
IN-D Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo. Non sono considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
L’Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’Art. 1917 del Codice Civile.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
IN-E Indennità aggiuntiva
In caso di sinistro l’indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione od intralcio dell’attività, della percentuale indicata sulla scheda di polizza.
IN-F Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci
La società, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall’Art. IN2 “Estensioni di garanzia” e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, rimborsa:
a) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino al limite del 30% della somma assicurata;
c) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite “Macchinari, Attrezzature, Arredamento” e “Merci” assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.
La presente garanzia non opera per la partita impianti di produzione arboree e arbustive ed è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
GARANZIE AGGIUNTIVE
I-1 ATTI VANDALICI O DOLOSI
A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto a.1) e b.1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate con la precisazione che, qualora la durata dell’occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
La Società non risponde dei danni:
a) di furto, rapina, estorsione e saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici;
c) di interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre;
d) di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
e) di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
g) agli impianti di produzioni arboree e arbustive;
h) a serre, tunnel e il loro contenuto;
i) causati da avvelenamento del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell’azienda;
j) causati al bestiame da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patogene per mancata assistenza medica e profilattica.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-2 DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI
A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto f), la Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
c) verificatisi in occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
d) derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
e) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.
La Società non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Nel caso di operatività della garanzia aggiuntiva I-1 “Atti vandalici o dolosi” sono compresi - in deroga a quanto previsto al punto f) delle esclusioni - i danni di dispersione derivante dalla rottura dei contenitori, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, causata da atti dolosi di Terzi, compresi quelli vandalici, fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto di seguito indicati:
XXXXXXX XXXXXXXXXX | SCOPERTO % | SCOPERTO MINIMO | |
Per atti vandalici o dolosi su enti posti all’interno dei fabbricati | 60% Somma assicurata | 10% | Euro 2500 |
Per atti vandalici o dolosi su enti posti all’esterno dei fabbricati | 50% Somma assicurata | 20% | Euro 5000 |
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
I-3 DANNI DA DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI
A parziale deroga dell’Art. I-2 “Dispersione di Liquidi” punto e), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, xxxxxxxxx, raccordi ad essi collegati. La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui agli Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
I-4 EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere, camini.
La Società non risponde dei danni:
I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
II. causati da:
a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
x. xxxx, sovraccarico di neve;
e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
f. infiltrazione, umidità, stillicidio
anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
III. subiti da:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
c) merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all’aperto;
d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento e insegne per effetto della grandine;
g) impianti di produzioni arboree e arbustive;
h) serre, tunnel e loro contenuto.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Nel caso di coperture di fabbricati realizzate con più materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, gli eventuali danni riguardanti: lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, verranno indennizzati fino a un limite massimo di indennizzo pari a Euro 15.000 e con l’applicazione di una franchigia di Euro 1.500.
Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, ed al contenuto sottostante.
I-5 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI
A parziale deroga a quanto previsto al punto III. d) della garanzia aggiuntiva I-4 “Eventi atmosferici”, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.
Nel caso di coperture di fabbricati aperti da uno o più lati o di tettoie realizzate con più materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, gli eventuali danni riguardanti: lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, verranno indennizzati fino a un limite massimo di indennizzo pari a Euro 15.000 e con l’applicazione di una franchigia di Euro 1.500.
Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati aperti da uno o più lati o di tettoie realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica o in materiale plastico, ed al contenuto sottostante.
Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 “Eventi atmosferici”.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-6 EVENTI ATMOSFERICI SU IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da impianti di produzioni arboree ed arbustive, a parziale deroga a quanto previsto al punto III. g) della garanzia aggiuntiva I-4 “Eventi atmosferici”.
La Società indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all’Art. SP10 "Limite di indennizzo”, senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” e dell’Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 2.500
€.
Non è, pertanto, operante quanto disposto dall’Art. IN2 Estensioni di garanzia punto c) 1) e dall’Art. IN- F “Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci”
Sono esclusi dalla garanzia i danni determinati dall’usura dei fili portanti, nonché le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 “Eventi atmosferici”.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-7 FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto d), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da
fenomeno elettrico alle componenti elettriche ed elettroniche di:
1. impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo;
2. Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza;
3. Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza;
4. Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza;
5. Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
d) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
e) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
f) causati da: usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
g) causati da acqua – o sostanze liquide in genere – ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.
In caso di danni subiti alle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l’indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d’uso e non verrà riconosciuto il “supplemento d’indennità” calcolato come specificato all’Art.SP6 “Determinazione del danno”.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. Per il terzo sinistro verificatosi nell’annualità assicurativa gli scoperti e le franchigie si intendono raddoppiati, per il quarto sinistro si intendono triplicati. Dal quinto sinistro non si procederà alla liquidazione dell’indennizzo.
I-8 GRANDINE SU FRAGILI
A parziale deroga dell’Art.I-4 “Eventi atmosferici”, la Società indennizza i danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da grandine a:
• serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
• lastre di fibrocemento o similari, escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto;
• coperture in materiale plastico;
• pannelli solari termici e fotovoltaici.
anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati o tettoie.
Si intendono esclusi i danni subiti da serre, tunnel e dal loro contenuto.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-9 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO
A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell’acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l’impianto stesso.
Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:
a) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
b) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-10 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell’acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l’impianto stesso.
Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:
1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.
I sistemi di controllo dell’impianto devono consentire di rilevare e di segnalare anche in assenza di personale addetto in loco, nonché di certificare, per ciascun banco od armadio o cella frigorifera, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-11 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata;
conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell’acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l’impianto stesso.
Il Contraente/l’Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:
o temperatura e umidità;
o percentuale dei componenti della miscela gassosa.
e in caso di anomalie (sinistro) l’Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella. L’indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l’Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle con detrazione dell’importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui. Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:
1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-12 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
Sono comprese:
a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurato il fabbricato; nonché i danni causati da:
b) rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
c) da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.
Si intendono esclusi i danni causati da:
1) rotture originate da gelo;
2) umidità e stillicidio;
3) allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.
Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell’acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque
indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l’indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell’indennizzo massimo liquidabile.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-13 ROTTURA CONTENITORI IN VETRO
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100lt, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni derivanti da vizio di costruzione ed avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione, nonché quelli ai contenitori che non siano perfettamente integri ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-14 ROTTURA LASTRE
La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione, con l’esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell’indennizzo dovuto per le suddette spese.
Sono esclusi i danni derivanti da:
a) vizio di costruzione;
b) difettosa installazione;
c) mancanza di manutenzione;
d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Si intendono esclusi i danni alle serre.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-15 SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo, totale o parziale, o da deformazione, tale da determinare l’inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto causati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.
Sono esclusi i danni:
a) a fabbricati/tettoie ed al loro contenuto nonché a macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all’esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione od installazione o del più recente rifacimento;
b) a fabbricati/tettoie in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed al loro contenuto;
d) causati da valanghe e slavine;
e) subiti da grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
f) agli impianti di produzioni arboree e arbustive;
g) a serre e/o tunnel e sottostanti colture.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-16 TERRORISMO E SABOTAGGIO
A parziale deroga dell'Art.IN4 "esclusioni" lettera b.1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.
La Società non indennizza i danni:
a) di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
b) derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere;
c) agli impianti di produzioni arboree e arbustive.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art.2 “Proroga del contratto” delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-17 ESPULSIONE TAPPI
La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti da:
• vini in bottiglia;
• bottiglie e tappi.
a seguito dell’espulsione accidentale dei tappi di chiusura.
La garanzia è prestata qualora l’evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie e i beni danneggiati non siano riutilizzabili.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-18 MANCATO CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto g) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell’ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione, con l’esclusione dei danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti al punto b)1) dell’Art.IN4 “Esclusioni”. Resta convenuto che la Società non pagherà complessivamente nel corso dell’annualità assicurativa, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi, somma maggiore di quella assicurata alla partita Colture (serre/tunnel).
La garanzia è prestata a condizione che:
• esista un impianto/attrezzatura/macchinario sostitutivo di emergenza per il condizionamento della temperatura o, nel caso di mancata o anomale produzione o distribuzione di energia elettrica, un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico;
• esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell’ambito dell’azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell’anomalia sia in grado di innescare l’intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-19 FOLGORAZIONE BESTIAME
La società indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-20 ASFISSIA BESTIAME
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto g) la Società risponde dei danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di:
- eventi garantiti con la presente Sezione;
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell’aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.
Ferme tutte le altre esclusioni di polizza, sono esclusi i danni:
• causati da mancata o anormale fornitura di energia elettrica (black out);
• causati da guasti o rotture degli impianti mobili di aerazione;
• determinati da usura, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti assicurati;
• causati da inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno;
• dovuti a difetti di materiale e costruzione degli impianti assicurati;
• causati dalla mancanza di manutenzione prevista dal costruttore e consigliata dall’installatore.
La garanzia è prestata a condizione che:
• esista un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell’aria o dell’impianto di riscaldamento per almeno 5 ore;
• esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell’ambito dell’azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell’anomalia sia in grado di innescare l’intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-21 PERDITA DI QUALITA’ DEL VINO IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto e) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da:
a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell’acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l’impianto stesso.
Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:
1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.
Per la quantificazione del danno, ad integrazione delle norme per la determinazione dello stesso contenute nella presente Sezione, si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-22 ALPEGGIO
La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla partita “Bestiame”, i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-23 TRASPORTO MERCI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell’ambito dell’area privata di proprietà o in uso all’Assicurato.
Sono esclusi tutti i danni provocati da eventi atmosferici.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-24 PACCHETTO SERRE
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle serre assicurate e dal loro contenuto, anche se di proprietà di Xxxxx, causati da:
a) uragani, bufere, tempeste e trombe d’aria;
b) grandine;
c) neve;
d) gelo alle colture;
e) atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse e tumulti popolari.
Sono sempre esclusi i danni alle colture da acqua, neve, grandine e gelo se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle serre, provocati dalla violenza degli eventi di cui ai punti su elencati.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella seguente tabella.
SERRE/TUNNEL | XXXXXXX XXXXXXXXXX | SCOPERTO | SCOPERTO MINIMO |
tipo A1 – punti a) b) c) d) | 80% Somma assicurata | 10% | Euro 500 |
tipo A2 – punti a) b) c) d) | 60% Somma assicurata | 20% | Euro 2500 |
tipo A3 – punti a) b) c) d) | 60% Somma assicurata | 25% | Euro 3000 |
tipo B1 – punti a) b) c) d) | 50% Somma assicurata | 20% | Euro 3000 |
tipo B2 – punti a) b) c) d) | 50% Somma assicurata | 25% | Euro 3000 |
tutte le tipologie - punto e) | 70% Somma assicurata | 10% | Euro 500 |
I-25 AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO
Ad integrazione di quanto previsto dall’oggetto dell’assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.
Sono escluse le muffe, l’imputridimento e la marcescenza del foraggio.
Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:
• che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente polizza;
• che lo stoccaggio del foraggio venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-26 LATTE IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto e) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigeratore, causati da:
a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno.
Conseguenti a:
- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell’acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l’impianto stesso.
Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:
1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’azienda erogatrice.
Per la quantificazione del danno, ad integrazione delle norme per la determinazione dello stesso contenute nella presente Sezione, si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
I-27 TERREMOTO
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto b.4), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro.
Sono comunque esclusi i danni conseguenti a:
- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art.2 “Proroga del contratto” delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
I-28 INONDAZIONE E ALLUVIONE
A parziale deroga dell’Art.IN4 “Esclusioni” punto b.4), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell’ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.
Sono comunque esclusi i danni:
- a cose mobili all’aperto;
- a cose poste in locali interrati o seminterrati, causati da:
- mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.
Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell’acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l’indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell’indennizzo massimo liquidabile.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art.2 “Proroga del contratto” delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
NORME IN CASO DI SINISTRO
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art.1914 del Codice Civile;
b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all’autorità competente del luogo, indicando la Società, l’agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, come indicato alla successiva lettera c);
Il Contraente e/o l’Assicurato devono altresì:
c) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro cinque giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l’accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.
Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle due parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. SP4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.SP5 “Valore delle cose assicurate”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all’Art.SP3 “Procedura per la valutazione del danno“ punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzo del danno.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. SP5 - Valore delle cose assicurate
Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
I. fabbricati
la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell’area.
II. macchinari, attrezzature, arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica o il singolo impianto di energia rinnovabile risulta in stato di attività;
b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;
c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;
si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico,
2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d’uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.
III. bestiame
il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.
IV. serre e tunnel
In riferimento alle strutture, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto la serra o il tunnel assicurati al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell’area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulta in stato di attività;
b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;
c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;
si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico,
2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d’uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.
V. per tutti gli altri enti
il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l’avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
Art. SP6 - Determinazione del danno
La determinazione del danno, eseguita separatamente per ogni singola partita, si determina secondo i seguenti criteri:
A. Si stima l’ammontare del danno a nuovo;
A.1) fabbricati
è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area;
A.2) macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate;
A.3) bestiame
è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;
A.4) serre e tunnel
In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.
A.5) per tutti gli altri beni
è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli
oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:
- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l’avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
B. Si stima l’ammontare del danno allo stato d’uso
B.1) fabbricati
è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell’area;
B.2) macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzione arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili
è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è il costo di rimpiazzo allo stato d’uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
B.3) bestiame
coincidente con quanto indicato al punto A.4)
B.4) serre e tunnel
In riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell’area.
In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Limitatamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è il costo di rimpiazzo allo stato d’uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.
B.5) per tutti gli altri enti
coincidente con quanto indicato al punto A.5)
La differenza tra “danno a nuovo” e “danno allo stato d’uso” costituisce il “supplemento d’indennità”. L’ammontare del danno è determinato dal “danno allo stato d’uso” e dal “supplemento d’indennità” e quest’ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche se non sono verificate le condizioni previste all’Art.SP5 “Valore delle cose assicurate”, punti II.1. e IV.1., l’ammontare del danno è determinato dal “danno allo stato d’uso”; non sarà pertanto riconosciuto il “supplemento d’indennità”.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile, l’indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante anche se il sinistro avviene nei primi cinque anni.
Per gli impianti di produzioni arboree e arbustive, per strutture dopo il quinto anno d’impianto, l’ammontare del danno è determinato dal “danno allo stato d’uso”; non sarà pertanto riconosciuto il “supplemento d’indennità”.
Per il bestiame, qualora venga riscontrata una densità di popolazione animale eccessiva rispetto a quella ritenuta tollerabile dalla pratica zootecnica, si provvederà a ridurre proporzionalmente il danno.
A richiesta dell’Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al temine dei lavori. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull’indennizzo del danno e sia stato pagato l’indennizzo determinato allo stato d’uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell’Assicurato. Si precisa che in nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d’indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.
Agli effetti dell’Art.SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art.SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".
Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte secondo le norme dell’Art.SP5 “Valore delle cose assicurate” risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Si conviene tuttavia che l’applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000,00 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.
Art. SP8 - Raccolte e collezioni
Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Art. SP9 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l’importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.
Art. SP10 - Limite di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.
Art. XX00 - Xxxxxxxxx dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell’Art. 2742 del Codice Civile.
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.
Art. SP12 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 €.
Il pagamento dell’anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 € qualunque sia l’ammontare del danno.
La determinazione dell’acconto sarà effettuata come se l’assicurazione sulla base del “Valore a nuovo” non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell’indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a “Valore a nuovo” in base all’avanzamento dei lavori, così come previsto dall’Art.SP6 “Determinazione del danno”.
Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.
L’acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all’indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.
Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l’Assicurato dovrà restituire l’anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata
Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l’Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro (valido solo per la sezione incendio)
La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Xxxxxxxx di Xxxxxxxx 61 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito “PER”) - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell’ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all’insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione – per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le “Parti”) di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.
Oggetto della prestazione
Fermo quanto stabilito dall’Art.SP1 “Obblighi in caso di sinistro” - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore a 3.000,00 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:
• Fabbricati
• Fienili
• Serre/Tunnel
• Stalle
• Abitazione
• Rischio locativo
• Macchinari, Attrezzature e Arredamento
• Merci
• Impianti di Energie Rinnovabili
• Impianti di Produzioni arboree e arbustive e reti antigrandine
• Foraggio
• Colture (Serre/Tunnel)
• Bestiame
Il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
• incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
• eventi atmosferici
• deterioramento delle merci in refrigerazione;
• riparazione (anche provvisoria se necessaria per contenere l’entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali) di fabbricati, fienili, serre/tunnel, stalle, abitazione, impianti tecnici a servizio degli stessi e contenuto danneggiati dal sinistro;
• salvataggio di merci in refrigerazione;
• dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi;
• grandine su fragili;
• rottura accidentale impianti;
• rottura contenitori in vetro;
• sovraccarico neve;
• terrorismo e sabotaggio;
• espulsione tappi;
• mancato condizionamento ambientale;
• folgorazione bestiame;
• asfissia bestiame;
• perdita qualità vino in refrigerazione;
• alpeggio;
• trasporto merci;
e quanto altro fosse previsto nell’Art. IN2 “Estensioni di garanzia”.
Esclusioni
• Nell’ambito dell’attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:
• i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;
• le spese relative ad xxxxxxx xxxxxx e la perdita delle pigioni
• le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l’Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
• le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.
Attivazione del servizio in occasione del sinistro
Il Contraente o l’Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell’”Oggetto della prestazione” può:
a) denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l’intervento della PER;
l’agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona
inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell’Assicurato all’intervento di PER, e il perito, ricevuto l’incarico, provvederà a:
• contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
• contattare PER per richiederne l’intervento congiunto
Al termine dell’intervento PER farà sottoscrivere all’Assicurato il verbale di fine lavori attestante l’esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.
b) contattare direttamente PER al Numero Verde 800 894 527 richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell’Assicurato o del Contraente relativamente al n.° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx), provvederà:
• Contattare l’agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
• Contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.
PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest’ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l’Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all’esecuzione delle attività d’intervento
Al termine dell’intervento PER farà sottoscrivere all’Assicurato il verbale di fine lavori attestante l’esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.
Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.
Il costo dell’intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell’Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.
La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell’Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della “Relazione di fine intervento” predisposta da PER costituisce, d’accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all’ Oggetto della prestazione.
Nei casi in cui:
· la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
· il Contraente o l’Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la “Relazione di fine intervento”;
il danno sarà valutato secondo il disposto dell’Art.SP3 “Procedura per la valutazione del danno” e Art.SP6 “Determinazione del danno”..
Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della società. La Società ha facoltà di:
• risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
• recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.
Privacy
Ad integrazione dell’informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.
Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.
SEZIONE FURTO E RAPINA
DEFINIZIONI – GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l’assicurazione in generale) Abitazione
Locali di proprietà o in uso all’Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l’attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell’area di pertinenza dell’azienda assicurata.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa; elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile purché nei locali o nell’ambito dell’azienda assicurata. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.
Arredamento abitazione
Complesso mobiliare per l’arredamento dell’abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant’altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l’abitazione dell’Assicurato.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Xxxxx, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni
e Valori.
Arredamento agriturismo
Complesso mobiliare per l’arredamento dell’agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant’altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l’agriturismo.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Xxxxx, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori e Beni dei Clienti.
Azienda stabilmente abitata
Azienda abitata continuativamente dall’Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.
Bestiame
Xxxxxx, equini, esclusi quelli da competizione, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile.
Restano esclusi gli animali da pelliccia.
Beni dei clienti
Beni portati dai clienti dell’azienda assicurata, con l’esclusione dei veicoli a motore, consegnati all’esercente dell’agriturismo o riposti all’interno delle singole stanze, purché chiusi in cassaforte, compreso quanto rientra nelle definizioni di Preziosi e Valori.
Contenuto Abitazione
Quanto previsto alle definizioni di Arredamento abitazione, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.
Contenuto Agriturismo
Quanto previsto alle definizioni di Arredamento agriturismo, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni, e Valori.
Fabbricati
Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati che devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di Impianti tecnici.
Fissi e Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Furto
L’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Impianti tecnici
Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Impianti e macchinari
Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento nonché ogni altro impianto e macchinario presente all’interno di stalle, cantine, oleifici e caseifici.
Quanto sopra si intende ovunque posto se all’interno di fabbricati di pertinenza aziendale.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Macchinari agricoli, Impianti di energie rinnovabili e Impianti di produzioni arboree e arbustive.
Impianti di energie rinnovabili
Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), a servizio dell’azienda agricola e dell’abitazione e di potenza massima pari a 50 kWp., comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione od interrate.
Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive
Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell’ambito dell’azienda agricola assicurata.
Attrezzature e arredamento
Attrezzature e arredamento comprese le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: attrezzature agricole, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant’altro relativo alla gestione e conduzione dell’azienda.
Quanto sopra si intende ovunque posto se all’interno di fabbricati di pertinenza aziendale.
Si intendono comunque esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energie rinnovabili, Macchinari agricoli e Impianti di produzioni arboree e arbustive.
Merci
Materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all’agriturismo, mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell’azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all’azienda, i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture, Vino (limitatamente alla filiera del vino), Latte e Formaggi (limitatamente alla filiera della zootecnia, latte e derivati), Olio (limitatamente alla filiera dell’olio) e Bestiame.
Merci Particolari
Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.
Mezzi di custodia
Cassaforte od armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti o al pavimento.
Oggetti pregiati
Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, xxxxxx, statue e simili oggetti d’arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.
Preziosi
Oggetti d’argento, d’oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Raccolte e collezioni
Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.
Rapina
La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell’attività assicurata ove è posto il contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall’esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. Ai fini dell’assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell’offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Vetri stratificati di sicurezza
Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai “vetri stratificati di sicurezza” i “vetri antivandalismo/anticrimine” conformi alla norma UNI 9186 e i “vetri antiproiettile” conformi alla norma UNI 9187.
Macchinari agricoli
Macchinari agricoli in genere, ruotabili, semoventi, rimorchi, macchine operatrici, esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
Vino
Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi ed i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, nonché in cisterne o silos, posti entro fabbricati aziendali e/o all’aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Olio
Olio, compresi i relativi imballaggi ed i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all’aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Latte e formaggi
Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all’aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Si intendono compresi formaggi, sia duri che molli, compresi i relativi imballaggi, posti entro fabbricati aziendali.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE FURTO E RAPINA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. FU1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, i danni di furto e rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, all’interno di un fabbricato posto nella ubicazione di rischio indicata in polizza.
La garanzia furto è operante se il fabbricato presenta i mezzi di chiusura previsti all’Art.FU5 “Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia” e l’autore del furto si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone i mezzi di chiusura mediante:
• rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili;
• uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l’operatività della garanzia è essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
d) in altro modo, ossia quando l’autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La Società corrisponderà, comunque, l’indennizzo anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.
Qualora l’autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un prestatore di lavoro dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante, sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
1. l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni lavorative all’interno dei locali stessi.
L’assicurazione comprende la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Art. FU2 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA
La Società indennizza con il limite della somma assicurata alle singole partite:
a) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza fino ad un limite massimo di 2.000 € per sinistro;
b) i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati fino ad un limite massimo di 2.000 € per sinistro;
c) i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
d) il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all’interno di un unico recinto aziendale;
e) il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente poste in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dal precedente articolo.
Esclusivamente per mostre, esposizioni e fiere, la presente estensione opera anche qualora le cose assicurate siano all’aperto o in fabbricati non conformi a quanto previsto dall’Art. “FU5 - Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto”, purché in presenza di guardiania diurna e notturna.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle relative partite, fino ad un limite massimo di 10.000 € per anno e con l’applicazione di una franchigia di 100 €;
f) lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell’azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite massimo di 3.000 € per sinistro e di 500 € per singolo oggetto;
si precisa che la presente estensione non opera:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell’evento dannoso, queste non siano in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Xxxxx, dalla persona derubata.
g) Il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto agriturismo, con il limite massimo di 20.000€ per sinistro e previa l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 100 €.
Se conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fermo il limite della somma assicurata alla relativa partita, la Società rimborsa le spese:
h) sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito fino alla concorrenza del 2% del danno liquidato con il massimo di 2.500 € per sinistro;
i) sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall’esterno fino ad un limite massimo di 500 € per sinistro;
j) sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati fino ad un limite massimo di 1.500 € per sinistro.
Relativamente al furto e la rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati; si precisa che la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alle singole partite contenuto abitazione e contenuto agriturismo, con il limite massimo di 5.000 € per sinistro e previa l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300 €.
Art. FU3 - Beni esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - tranne quelli relativi all’attività assicurata - salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
2. merci particolari e impianti di energia rinnovabile;
3. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell’ambito dell’azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
4. natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
5. macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell’Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
6. xxxx xxxxxxxxx ed altri beni in rame.
Art. FU4 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con xxxx:
- da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall’Art.FU1;
- da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
h) al contenuto sottratto con destrezza all’interno dei locali contenenti le cose assicurate;
i) verificatisi in occasione di confische o requisizioni.
Art. FU5 - Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto
I fabbricati e i locali adibiti all’attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:
1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno o protette da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2
Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l’esterno risultino ad una altezza superiore a 4 metri da:
a. suolo;
b. superfici acquee;
c. ripiani praticabili ed accessibili dall’esterno per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, quali scale, corde e simili;
in deroga a quanto previsto ai punti 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso purché protette.
Art. FU6 - Mezzi di chiusura non conformi
Qualora l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:
a) mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi
b) attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture
il sinistro risulterà comunque in garanzia previa l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 1000 €.
Sono esclusi i danni di furto se l’introduzione nei locali avviene attraverso un’apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.
Art. FU7 - Uso di veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato L’assicurazione opera anche se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l’asportazione del contenuto assicurato veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area di esclusiva pertinenza dell’attività dichiarata ed in uso al Contraente o all’Assicurato.
In tal caso, l’assicurazione è prestata previa l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500
€.
Art. FU8 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza con l’avvertenza che, qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.
GARANZIE COMPLEMENTARI
FU-A Valori e Preziosi in mezzi di custodia
La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:
a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa; fino all’importo indicato nella scheda di polizza.
FU-B Portavalori
La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all’attività agricola, a seguito di:
a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
d) xxxxxx subita dalla persona incaricata del trasporto;
e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
La garanzia è operante per il tragitto dall’azienda stessa al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.
Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza
FU-C Merci all’aperto
L’assicurazione è estesa al furto delle merci poste all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell’Art.FU1 “Oggetto dell’assicurazione”. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno senza effrazione delle strutture.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
FU-D Bestiame all’aperto
L’assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell’Art.FU1 “Oggetto dell’assicurazione”. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno senza effrazione delle strutture.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
FU-E Impianti e macchinari all’aperto
L’assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell’Art.FU1 “Oggetto dell’assicurazione”. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno senza effrazione delle strutture.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
FU-F Attrezzature all’aperto
L’assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell’attività agricola, posti all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione dell’arredamento e dell’apparecchiature elettroniche in genere.
Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all’aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.
Il perimetro dell’ubicazione deve risultare protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell’Art.FU1 “Oggetto dell’assicurazione”. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno senza effrazione delle strutture.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
FU-G Merci Particolari
A parziale deroga dell’Art. FU3 – “Beni Esclusi” punto 2., l’assicurazione si intende estesa al furto delle “merci particolari” ovunque poste se all’interno del fabbricato aziendale.
Limitatamente ai carburanti, posti all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l’assicurazione è operante, solamente se l’azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
FU-H Macchinari agricoli all’aperto
L’assicurazione è estesa al furto dei macchinari agricoli posti all’aperto entro il perimetro dell’ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
GARANZIE AGGIUNTIVE
FU-I Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto
In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati. Fermo il limite massimo della percentuale di scoperto del 25%.
FU-J Impianto di allarme antifurto
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell’Ordine
e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/assicurato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.
Qualora le condizioni di cui al punto precedente non siano soddisfatte o qualora risulti che al momento del sinistro l’impianto di allarme non era funzionante, in caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.
FU-K Valore a nuovo
A parziale deroga dell’Art.SF6 "Determinazione del danno”, l'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari è determinato dalla sommatoria del valore allo stato d’uso e del supplemento d’indennità, quest’ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d’uso)
Il supplemento d'indennità verrà liquidato entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
Agli effetti dell’indennizzo si conviene che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun macchinario, un importo superiore al doppio del valore allo stato d’uso.
In caso di danni subiti dai beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l’indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d’uso e non verrà riconosciuto il “supplemento d’indennità”.
La presente estensione di garanzia non si applica ai mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. SF1 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro:
il Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, entro 48 ore da quando ne è avuta conoscenza, denuncia scritta all’autorità competente del luogo, indicando la Società, l’agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa secondo quanto indicato alla successiva lettera d).
c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.
Il Contraente e/o l’Assicurato devono altresì:
d) darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci
– o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita – deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
g) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Art. SF2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente
Art. SF3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. SF4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.SF5 “Valore delle cose assicurate”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all’Art.SF3 “Procedura per la valutazione del danno“ punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzo del danno.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. SF5 - Valore delle cose assicurate
Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:
VI. macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, macchinari agricoli
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
VII. bestiame
il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;
VIII. per tutti gli altri beni
si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall’azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall’azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all’entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell’azienda: il costo iniziale, sostenuto dall’azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all’intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all’età effettiva della pianta rispetto all’intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all’azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest’ultimo.
Art. SF6 - Determinazione del danno
Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Art. SF7 - Raccolte e collezioni.
Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Art. SF8 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l’importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.
Art. SF9 - Limite di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.
Art. SF10 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell’Art. 2742 del Codice Civile
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.
Art. SF11 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. SF12 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l’Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
Art. SF13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.
Se a seguito del sinistro la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari e il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 8 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione
Art. SF14 - Recupero delle cose rubate.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne l’avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE CYBER RISK
L’ASSICURAZIONE VIENE PRESTATA NELLA FORMA “CLAIMS MADE AND REPORTED” E OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL’ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA O IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (SE APPLICABILE) E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA. EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN CONFORMITA’ A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE POLIZZA RIDUCONO, FINO AD ANNULLARE, IL MASSIMALE E SONO SOGGETTE A FRANCHIGIA.
DEFINIZIONI – GLOSSARIO
(valide per la presente sezione)
Accesso o utilizzo non autorizzato
L’acquisizione dell’accesso o dell’utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.
Assicurato
• Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
• l’imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell’Assicurato.
Assicurazione
Contratto di Assicurazione.
Attività’ pubblicitarie assicurate
L’esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell’Assicurato
Circostanza
Qualsiasi evento che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.
Codice maligno
Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all’altro.
Contraente
La persona fisica, la persona giuridica, l’organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.
Danni
Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:
1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell’Assicurato, ovvero spese per l’ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;
2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell’assicurato;
6. risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l’Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni;
7. ogni importo per il quale l’Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l’Assicurato.
Danno alle cose o agli animali
Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
Danno alle persone
Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l’ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.
Divulgazione non autorizzata
La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l’accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell’Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l’accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
Denial of Service Attack
Attacco con il quale l’autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest’ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.
Fornitore di servizi raccomandato dalla Società
Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A.1 o A.2.
Fornitori di servizi nominati dalla Società
Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell’Art. CR1 “Oggetto dell’Assicurazione” punti A. e B.
Fornitore di servizi (Provider)
Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all’Assicurato ovvero per l’elaborazione, il mantenimento, l’hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell’Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.
Franchigia
La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.
Informazioni identificative personali non pubbliche
1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;
2. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
- il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
- i recapiti telefonici non pubblicati; e
- i numeri di carte di credito, debito x xxxxx finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;
se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.
Informazioni societarie di terzi
I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all’Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l’Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.
Legge sulla notifica della violazione
Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.
Legge sulla Privacy
Qualsivoglia legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell’Unione Europea) che richieda all’Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche
Manager
Manager e/o dirigente di una Società
Massimale Aggregato
Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza
Materiale Pubblicitario
Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.
Multa
1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell’Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell’organizzazione; l’assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
2. le somme che l’Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficienza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A1., A2. o A.3.;
Non si intendono Multe:
- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.
-
Parte Correlata
L’Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell’Assicurato.
Patrimonio Informativo
I software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall’Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.
Perdita di profitto
1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l’Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l’Assicurato non abbia potuto
evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall’Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
b. tali spese sarebbero state sostenute dall’Assicurato qualora l’interruzione o la sospensione non si fosse verificata.
La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l’Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.
Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall’Assicurato prima dell’inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l’Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l’utile netto (o la perdita) dell’Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.
Perdita di profitti estesa
La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.
Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera A., B.,
C. e D.)
I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.
Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F.)
I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell’attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.
Perdite da interruzione di attività
1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall’Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall’Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.
Non si intendono comprese nella garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
x. xxxxx o spese che l’Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un’unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.
Perdite per mancata protezione dei dati:
1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l’Assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall’Assicurato per:
a. riottenere l’accesso a tale database;
b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell’impossibilità di accedervi da parte dell’assicurato;
pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall’Assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.
Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell’alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell’impossibilità di accedere al database.
Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un’unica perdita per la protezione dei dati.
Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:
a) i costi o le spese sostenute dall’Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell’alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.
Periodo di polizza
Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l’effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.
Periodo di ripristino
Il periodo di tempo che:
1. inizia nella data e nell’ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell’ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l’Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;
a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un’ora da tale ripristino per la stessa causa dell’interruzione o sospensione iniziale.
Periodo esteso di interruzione
Periodo che:
• inizia nel giorno e nell’ora in cui termina il periodo di ripristino;
• termina nel giorno e nell’ora in cui l’Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l’utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall’ora in cui termina il periodo di ripristino.
Polizza
Il documento che prova l’esistenza dell’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Privacy Policy
Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall’Assicurato per l’adeguamento all’Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per
la raccolta, l’utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l’accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.
Procedimento
Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Richiesta di risarcimento
1. Una richiesta scritta ricevuta dall’Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un’istanza, l’avvio di un contenzioso ovvero l’instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera C., l’avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.
Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.
Sicurezza Informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera A., B., C. e D.
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall’Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all’Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l’attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell’intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell’accesso ai sistemi informatici mediante l’impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
Sicurezza informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F.
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l’attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell’intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell’accesso ai sistemi informatici mediante l’impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l’Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un’infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera A., B., C. e D.)
Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:
• gestiti e di proprietà dell’Assicurato ovvero da questa noleggiati;
• gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all’Assicurato ovvero per l’elaborazione, il mantenimento, l’hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell’assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.
Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E., ed F.
I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:
1. gestiti e di proprietà dell’Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all’Assicurato ovvero per l’elaborazione, il mantenimento, l’hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell’Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all’Assicurato, ovvero per l’elaborazione, il mantenimento, l’hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell’Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.
Sistemi informatici di terzi
Sistemi informatici che:
• non siano di proprietà dell’Assicurato;
• non vengano gestiti o controllati dall’Assicurato.
Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l’Assicurato svolga dei servizi sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.
Spese correlate alle richieste di risarcimento
1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all’Art. CR6 “Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento” lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall’esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall’impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un’azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall’Assicurato con il previo consenso scritto della Società.
Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall’Assicurato per l’assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell’esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.
Spese per un esperto informatico
Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall’Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
Spese straordinarie
1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall’Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall’Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
b. tali spese non superino l’importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Xxxxxxx, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Xxxxxxx.
Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E., le spese sostenute dall’Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l’interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall’Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l’accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
Società
L’impresa di assicurazione.
Vertice Aziendale
I soggetti che ricoprono nell’ambito dell’Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall’esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.
Violazione della Sicurezza
1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l’accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall’Assicurato;
2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.
Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un’unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE CYBER RISK
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art.CR1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza, di prestare le seguenti garanzie:
A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy
La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, eccedenti la franchigia, che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciate per iscritto alla Società nel corso del Periodo di Polizza per:
1 furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell’Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità;
2 uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità:
a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
b) impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
c) partecipazione del Sistema Informatico dell’Assicurato ad un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi;
3 mancanza colposa da parte dell’Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l’evento che dà origine all’obbligo dell’Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza;
4 inadempimento colposo da parte dell’Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell’Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
b) richiede all’Assicurato, previa richiesta dell’interessato, di garantire l’accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
c) ordina l’adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche;
purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza;
5 inadempimento colposo da parte dell’Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente ad essa e prima della scadenza del periodo di polizza;
B. Spese e Costi per Privacy Notification
La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire il Contraente/Assicurato per spese e costi per Privacy Notification, eccedenti la franchigia e sostenute dall’Assicurato con il previo consenso scritto della Società, derivanti dall’obbligo dell’Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2 che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità
e prima della scadenza del periodo di polizza, purché l’evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall’Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.
Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall’ Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell’evento o dal ragionevole sospetto dell‘evento:
1 per:
a) nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l’esistenza e la causa di un’eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all’Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l’accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l’Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche;
a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l’ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l’importo indicato nel “Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie” alinea Spese per Privacy Notification.
2 per provvedere alla notifica:
a) ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
b) a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
3 per le spese di consulenza per pubbliche relazioni allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all’Assicurato.
Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente franchigia applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell’Assicurato.
C. Difesa in Giudizio
La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire l’Assicurato in relazione a le Spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, sostenute dall’Assicurato con il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un procedimento che coinvolga l’Assicurato, instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo, che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza.
D. Responsabilità per l’Attività Multimediale e Pubblicitaria
La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l’Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, che l’Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente ad una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza, per uno o più dei seguenti atti, purché tali atti siano colposi e siano stati commessi per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell’Assicurato:
1 diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2 violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l’intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3 invasione o interferenza nel diritto di tutela all’uso dell’immagine di un individuo, tra cui l’appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell’immagine;
4 plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
5 violazione del copyright;
6 violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
7 improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.
E. Mancata Protezione dei Dati
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, eccedenti la Franchigia, e sostenute dall’Assicurato in conseguenza di:
1 alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2 impossibilità di accesso al Database Informatico;
occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica, a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.
F. Copertura dei danni relativi all’Interruzione della propria attività informatica
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, eccedenti la Franchigia, sostenute dall’Assicurato durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici che avvenga per la prima volta durante il Periodo di Polizza e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica; a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.
Art.CR2 ESCLUSIONI
La copertura prevista dalla presente assicurazione non si applica a richieste di risarcimento o perdite:
A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, xxxxxx, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell’assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell’assicurato;
C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;
D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell’accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto A.1, per ogni obbligo dell’Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
2. in relazione alla garanzia di cui all’Art.CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto D.4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
3. nella misura in cui l’Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l’inosservanza degli Artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, Legge n° 287/1990, Artt. 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Art. 9, Legge n° 192/1998, Art. 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. n° 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Xxxxxxx Act, o nel Xxxxxxxx-Patman Act, e loro successive modificazioni;
F. derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto A.1, A.2, A.3. e C;
2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
G. derivanti o risultanti da:
1. reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto A.5) o altre informazioni personali dall’Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell’assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt- out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà’ alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all’insaputa dell’ assicurato;
2. distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall’Assicurato o per conto di quest’ultimo;
H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
1. se l’Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
2. in relazione al quale l’Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un’altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
J. derivanti o risultanti da:
1. violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito “C.P.”) e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all’estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Art. 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. n° 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. n° 309/1990), associazione per delinquere (Art. 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Art. 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis C.P.), l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art. 377- bis e 378 C.P.), rapina (Art. 628 C.P.), l’estorsione (Art. 629 C.P.), la truffa (Art. 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Art. 648-bis C.P.), l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648- ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo n° 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della Legge n° 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;
2. violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
3. ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell’Art. 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo n° 66 dell’8 Aprile 2003; della Legge n° 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge n° 300 del 20 Maggio 1970; della Legge n° 604 del 15 Luglio 1966; della Legge n° 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e .4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall’Assicurato, o da altri se l’Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
M. derivante o risultante da:
1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell’Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l’accettazione dell’Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società’ controllata dall’Assicurato;
5. ai sensi della garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto A.2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell’Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;
O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell’Assicurato;
P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un’impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente;
Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
1. perdite d’esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l’Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell’Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all’importo totale stabilito o previsto;
R. con riferimento alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punto A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell’Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell’Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
3. pubblicità da o per conto dell’Assicurato;
S. restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, lettera. ogni richiesta di risarcimento o perdita:
1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d’uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l’importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell’effettuazione degli stessi;
2. derivanti o risultanti da costi o spese che l’Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l’eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d’azzardo effettivi o presunti;
6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l’indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un’azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l’indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o
in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell’ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all’Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell’Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
V. con riferimento alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
W. con riferimento alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F., derivanti o risultanti da:
1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell’Assicurato;
2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
3. qualsiasi guasto satellitare;
X. con riferimento alle garanzie di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
Y. derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.
Art.CR3 MASSIMALE
Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente polizza.
Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:
A. le Spese e Xxxxx per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy;
B. le Spese e Costi per Privacy Notification;
C. i Xxxxx e le Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento;
D. le Spese e Costi per Attività Multimediale e Pubblicitaria;
E. le Perdite per la Protezione dei Dati;
F. le Perdite da Interruzione di Attività.
I sottomassimali di cui sopra, ed i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e non andranno pertanto a sommarsi allo stesso.
Né l’inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.
La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti, successivamente all’esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza (incluso, ove applicabile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari a di ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).
A seguito del pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi dall’ulteriore attività di difesa relativa ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all’Assicurato.
Art.CR4 FRANCHIGIA
L’importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento. La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del Contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento. Il pagamento della franchigia costituisce una condizione sospensiva del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza, e la Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il Contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.
Con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. ed F. la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell’attività.
La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.
Art.CR5 VALIDITA’ TERRITORIALE
La presente Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.
Art.CR6 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
A. La Società avrà il diritto, ove decidesse di farlo, di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza per:
1. ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per danni che siano risarcibili ai sensi della presente polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni rivolte all’Assicurato relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente;
2. ai sensi di quanto previsto al punto I.C., ogni richiesta di risarcimento sotto forma di Procedimento. L’avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione della Società.
B. In relazione ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente polizza, la Società si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto. Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni ovvero dei costi per Privacy Notification sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento. I danni, le spese ed i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell’Assicurato.
C. Se l’Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l’esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere:
1. l’importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto;
2. in aggiunta a quanto previsto al punto 1., il cinquanta percento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all’Assicurato della transazione o dell’accordo extragiudiziale, sommato al cinquanta percento (50%) di ogni summenzionato danno al di sopra dell’importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta. Il restante cinquanta percento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell’importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, resta a totale carico dell'Assicurato;
in alternativa a quanto previsto ai punti 1. e 2. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale sia il valore inferiore, e la Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all’Assicurato.
Art.CR7 COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
A. Se nei confronti dell’Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, l’Assicurato dovrà inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l’Assicurato o il rappresentante dell’Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante gli ultimi trenta
(30) giorni del periodo di polizza.
B. In relazione alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera B. per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” punti A.1 e A.2, tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il Periodo di Polizza successivamente alla scoperta dell’evento da parte dell’Assicurato.
C. Se durante il Periodo di Xxxxxxx l’Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:
1. i dettagli specifici relativi dell’atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento
2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l’Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell’atto, dell’errore, dell’omissione o della violazione della sicurezza.
Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.
D. Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l’obbligo legale, o un atto, un errore, o un’omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.
E. con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera E. l’Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell’alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente Polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all’Art. CR10 “Prova e stima della perdita”) alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza;
F. con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera F., l’Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell’interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell’Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all’Art. CR10 “Prova e stima della perdita”) alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza
Art.CR8 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE
A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, e l’Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L’Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione - direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati - a tutti i documenti necessari e garantire tutta l’assistenza richiesta dalla Società. L’Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l’esposizione della Società ai sensi della presente polizza.
B. Su richiesta della Società, l’Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell’esercitare il diritto all’ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l’Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l’Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.
C. L’Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L’adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un’ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.;
D. Eventuali spese sostenute dall’Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.
Art.CR9 SURROGAZIONE
Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all’Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L’Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. L’Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.
Art.CR10 PROVA E STIMA DELLA PERDITA
A. Prova della Perdita
Con riferimento alla garanzia di cui all’Art. CR1 “Oggetto dell’assicurazione” lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l’Assicurato deve:
1. redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell’Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell’attività sostenuta dall’Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell’attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell’attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell’attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il “fair value” di tali interessi e l’importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell’attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
2. su richiesta della Società, rilasciare un’apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell’attività.
I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell’attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell’Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.
B. Stima della Perdita
Se l’Assicurato e la Società non trovano un accordo sull’importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l’Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all’esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L’Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell’arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell’ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della
copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.
Art.CR11 RECUPERO DEI BENI
Se l’Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l’indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all’altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall’Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l’Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell’indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell’indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.
Art.CR12 ALTRA ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall’Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l’altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l’eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.
Art.CR13 COMPLETEZZA DEL CONTRATTO
Accettando la polizza, l’Assicurato riconosce che la presente polizza costituisce l'intero accordo fra la Società e l’Assicurato in relazione ad essa.
Art.CR14 CESSIONE
I diritti e le obbligazioni di cui alla presente polizza relativi ad ogni Assicurato non potranno essere ceduti. In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell’Assicurato, tale Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell’Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.
Art.CR15 RECESSO E RISOLUZIONE
La Società potrà recedere dalla presente sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo al Contraente, all’indirizzo indicato, comunicazione scritta con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.
Le altre sezioni della presente polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore ed il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.
Art.CR16 FORMA SINGOLARE DI UN TERMINE
Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda.
Art.CR17 LEGGE APPLICABILE
La presente polizza, ivi inclusa la sua interpretazione, applicazione e validità è regolata dalla legge Italiana.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
DEFINIZIONI - GLOSSARIO
(ad integrazione delle definizioni valide per l’assicurazione in generale)
Addetti
Titolari, soci e prestatori di lavoro.
Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)
Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: “mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
Agricoltura sociale/fattorie sociali
Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 “Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale” e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Committente
Soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati
Tutte le costruzioni edili adibite all’esercizio dell’attività dichiarata nonché impianti tecnici al servizio del fabbricato, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Impianti energetici al servizio dell’azienda agricola
Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti geotermici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), a servizio dell’azienda agricola e di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza dell’impianto, anche se di fondazione od interrate.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.
Lavori non agricoli
Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Macchine agricole
Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate ad essere impiegate nell’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.
Massimale assicurato
Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose. Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
Perdite patrimoniali
Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
Premio minimo
Somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell’assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.
Prestatori di lavoro
Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all’anno, l’attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi lavoratori stagionali e occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.
Prestatori di lavoro stagionali
I prestatori di lavoro che svolgono l’attività dichiarata a favore dell’Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni.
Regola proporzionale
Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l’indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Subappaltatori
Persona fisica o giuridica cui l’Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s’intendono equiparati al subappaltatore:
• il prestatore di un contratto d’opera o di servizi come definito all’Art. 2222 del Codice Civile;
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT AZIENDA AGRICOLA
Art. RCT 1 Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata, purché svolta direttamente dall’Assicurato o dagli addetti dell’Assicurato.
L’assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell’azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione si intende estesa:
a. al fatto doloso delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
b. all’organizzazione nell’ambito dell’azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall’Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell’obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l’organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c. all’uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall’Assicurato all’interno dell’azienda;
d. alle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l’allestimento e lo smontaggio delle strutture, con esclusione dei danni da contagio di animali;
e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell’Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;
f. ai lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell’Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g. all’esercizio dell’attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, a condizione che l’allevatore ne ricavi reddito agrario e che l’attivita’ sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h. al servizio di pulizia dei locali dell’azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati, ed alla committenza di lavori di pulizia, riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola nonché del servizio di vigilanza in azienda, a condizione che l’Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;
i. alla committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell’Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Xxxxx e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.
j. all’esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
k. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all’interno dell’azienda;
l. alla proprietà, all’uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
m. al servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell’Assicurato per tale scopo;
n. all’uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all’esterno dell’area dell’azienda dell’Assicurato;
o. all’esistenza, nell’azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.
Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell’Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi
Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell’Art. 743 del Codice della Navigazione;
c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell’asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso esclusivo aziendale;
w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all’Art. RCT 6 “Garanzie complementari (sempre operanti)”, punto 1.;
z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all’interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l’atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili.
Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all’Assicurato o al Contraente, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all’attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS e/o dall’ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell’importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCT 6 Garanzie complementari (sempre operanti)
Ad integrazione dell’Art. RCT 1 “Oggetto dell’assicurazione” e a parziale deroga degli artt. RCT 2 “Esclusioni”, RCT 3 “Persone non considerate terzi” l’assicurazione vale per:
1. BENI AZIENDALI
L’assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall’utilizzo dei beni dell’azienda quali, a titolo esemplificativo, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile, gli impianti e quant’altro destinato all’esercizio dell’attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell’azienda.
Relativamente alle macchine agricole, l’assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.
Relativamente agli impianti, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e uso di quelli a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell’azienda, ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche.
L’assicurazione comprende i danni da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l’esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
2. AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’uso di macchine agricole che operano, all’interno del perimetro dell’azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall’impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
L’assicurazione non opera per i danni:
- verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- causati da droni non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- causati a cose che l’Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
3. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.
La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell’assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell’azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), esclusi i danni dovuti a difetto originario, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.
Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell’ambito dell’azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.
4. AGRICOLTURA SOCIALE
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all’azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio.
Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell’Assicurato durante l’alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all’altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di apicoltore, per un numero massimo di cinque apiari, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all’altra degli stessi, escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.
Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l’attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.
6. DANNI A COSE NELL’AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO
L’assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni.
Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, parcheggiati in azienda, con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
L’assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato) in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Si intendono comunque esclusi i danni:
• subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;
• da mancato uso o disponibilità.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
7. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell’Assicurato, sempreché dall’evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell’Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, ferma l’esclusione di cui alla lettera t) dell’Art. RCT 2 “Esclusioni”.
8. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all’Art. RCT 3 “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”, lettera d), i prestatori di lavoro dell’Assicurato rientrano nel novero dei terzi.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCT 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
Art. RCT 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
Art. RCT 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCT 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l’elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l’inesatta dichiarazione dell’elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
Art. RCT 1 Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata, purché svolta direttamente dall’Assicurato o dagli addetti dell’Assicurato.
L’assicurazione vale per i rischi derivanti dalla conduzione dell’azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e di tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di affittuario o consegnatario anche di macchinari e di attrezzature agricole e di quanto altro utilizzato nell’esercizio dell’attività, esclusi i danni conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanici.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione si intende estesa:
a. al fatto doloso delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
b. all’organizzazione nell’ambito dell’azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall’Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell’obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l’organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c. all’uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall’Assicurato all’interno dell’azienda;
d. alle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l’allestimento e lo smontaggio delle strutture, con esclusione dei danni da contagio di animali;
e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell’Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;
f. ai lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell’Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g. all’esercizio dell’attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, a condizione che l’allevatore ne ricavi reddito agrario e che l’attivita’ sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h. al servizio di pulizia dei locali dell’azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati, ed alla committenza di lavori di pulizia, riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola nonché del servizio di vigilanza in azienda, a condizione che l’Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;
i. alla committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell’Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Xxxxx e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.
j. all’esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
k. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all’interno dell’azienda;
l. alla proprietà, all’uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
m. al servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell’Assicurato per tale scopo;
n. all’uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all’esterno dell’area dell’azienda dell’Assicurato;
o. all’esistenza, nell’azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.
Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell’Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi
Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell’Art. 743 del Codice della Navigazione;
c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell’asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere;
y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all’Art. RCT 6 “Garanzie complementari (sempre operanti)”, punto 1.;
z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all’interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l’atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili.
Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all’Assicurato o al Contraente, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all’attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS e/o dall’ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell’importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCT 6 Garanzie complementari (sempre operanti)
Ad integrazione dell’Art. RCT 1 “Oggetto dell’assicurazione” e a parziale deroga degli artt. RCT 2 “Esclusioni”, RCT 3 “Persone non considerate terzi” l’assicurazione vale per:
1. BENI AZIENDALI
L’assicurazione comprende i danni provocati dall’uso dei beni dell’azienda quali, a titolo esemplificativo le macchine agricole, i macchinari compresi mezzi meccanici di sollevamento, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile, gli impianti e quant’altro destinato all’esercizio dell’attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell’azienda.
Relativamente alle macchine agricole, l’assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.
Relativamente agli impianti, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e uso di quelli a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell’azienda, ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche.
L’assicurazione comprende i danni da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l’esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
2. AGRICOLTURA DI PRECISIONE
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’uso di macchine agricole che operano, all’interno del perimetro dell’azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall’impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.
L’assicurazione non opera per i danni:
- verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- causati da droni non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- causati a cose che l’Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
3. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI
L’assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.
La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell’assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell’azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), esclusi i danni dovuti a difetto originario, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.
Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell’ambito dell’azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.
4. AGRICOLTURA SOCIALE
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:
e) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
f) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
g) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
h) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
La garanzia è prestata purchè le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all’azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio.
Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell’Assicurato durante l’alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all’altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di apicoltura, per un numero massimo di cinque apiari, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all’altra degli stessi, escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.
Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l’attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.
6. DANNI A COSE NELL’AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO L’assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni.
Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, parcheggiati in azienda, con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
L’assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato) in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Si intendono comunque esclusi i danni:
• subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;
• da mancato uso o disponibilità.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
7. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell’Assicurato, sempreché dall’evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell’Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi agli altri prestatori di lavoro, ferma l’esclusione di cui alla lettera t) dell’Art. RCT 2 “Esclusioni”.
8. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all’Art. RCT 3 “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”, lettera d), i prestatori di lavoro dell’Assicurato rientrano nel novero dei terzi.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCT 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
Art. RCT 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
Art. RCT 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCT 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l’elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l’inesatta dichiarazione dell’elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Art. RCT 1 Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
derivanti dalla proprietà degli immobili che costituiscono l’Azienda, quali i fabbricati rurali e rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, nonché dall’esistenza in azienda di cabine e linee elettriche e di passaggi a livello, ferroviari e tranviari.
Sono compresi i danni derivanti da spargimento di acqua se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio nei fabbricati, con esclusione dei danni derivanti da umidità e stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali e da rigurgito di fogne e previa applicazione della franchigia fissa indicata in polizza.
Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi
Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:
a) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) cagionati a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
c) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
f) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell’asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
g) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
h) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
i) causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell’Assicurato committente o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
j) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
k) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili;
l) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
m) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge.
Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione
possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all’Assicurato o al Contraente, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all’attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS e/o dall’ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell’importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCT 6 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Art. RCT 7 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
Art. RCT 8 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCT 9 Massimale assicurato aggregato per sinistro
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCT 10 Tolleranza parametri di premio
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in
proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l’elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l’inesatta dichiarazione dell’elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT AGRITURISMO
Art. RCTA 1 Oggetto dell’assicurazione – Responsabilità Civile dell’Agriturismo
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata, purché svolta direttamente dall’Assicurato o dagli addetti dell’Assicurato.
L’assicurazione vale per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività agrituristica, attraverso la ricezione e l’ospitalità in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione si intende estesa:
a. al fatto doloso delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
b. all’organizzazione, anche fuori dall’azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, ad esclusione dell’equitazione. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
c. alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, purché gestiti all’interno dell’azienda ed esclusivamente per i clienti;
d. al trasporto degli ospiti in azienda mediante l’uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
e. all’esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
f. alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all’interno dell’azienda;
g. alla proprietà, all’uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
h. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell’Assicurato per tale scopo;
i. al servizio di pulizia dei locali dell’azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
j. all’uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all’esterno dell’area dell’azienda dell’Assicurato.
Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell’Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. RCTA 2 Esclusioni - Responsabilità Civile dell’Agriturismo
Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell’Art. 743 del Codice della Navigazione;
c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
h) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
i) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all’Art. RCTA 6 “Garanzie complementari (sempre operanti)”, punto 2.;
j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
k) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell’asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
l) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
m) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
n) patrimoniali causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
o) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
p) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
q) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge.
Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
Art. RCTA 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile dell’Agriturismo Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all’Assicurato o al Contraente, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) gli addetti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all’attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.
Art. RCTA 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile dell’Agriturismo
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS e/o dall’ENPAIA.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.
Art. RCTA 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile dell’Agriturismo
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell’importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.
Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
Art. RCTA 6 Garanzie complementari (sempre operanti) - Responsabilità civile dell’Agriturismo
Ad integrazione dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione” e a parziale deroga degli artt. RCTA 2 “Esclusioni”, RCTA 3 “Persone non considerate terzi” l’assicurazione vale per:
1. FABBRICATI DELL’AGRITURISMO
L’assicurazione comprende i rischi derivanti all’Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all’attività agrituristica.
Sono esclusi i danni derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, spargimento d’acqua e rigurgito di fogne, salvo che sia conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua o rigurgito di fogne la garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Si intendono esclusi i danni conseguenti all’esercizio di attività nei fabbricati diverse da quella assicurata.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
2. VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL’AGRITURISMO L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell’assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti venduti e somministrati all’interno dell’azienda direttamente al cliente per la consumazione
o per la degustazione (a titolo di esempio la mescita del vino e l’assaggio dell’olio), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario. Per i generi alimentari di produzione propria l’assicurazione si intende valida anche per i danni derivanti da difetto originario.
3. COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL’AGRITURISMO
L’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata, al netto dell’importo indicato in polizza; agli effetti dell’applicazione di tale limite, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per valori, preziosi, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
4. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL’AGRITURISMO
L’assicurazione comprende i danni derivanti dall’esistenza nell’azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
Art. RCTA 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile dell’Agriturismo
L’assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.
Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.
Art. RCTA 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile dell’Agriturismo
L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:
- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.
Art. RCTA 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile dell’Agriturismo
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. RCTA 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro - Responsabilità civile dell’Agriturismo Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.
Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio - Responsabilità civile dell’Agriturismo
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero dei posti letto e/o dei coperti eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro. La Società tuttavia rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l’elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l’inesatta dichiarazione dell’elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. RCO 1 Oggetto dell’assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS.
Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l’assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Art. RCO 2 Esclusioni – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro L'assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti:
1. dall'incarico assunto da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto, nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
3. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
4. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
5. da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) cagionati da campi elettromagnetici;
d) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
e) conseguenti a malattie professionali.
Art. RCO 3 Garanzie complementari (sempre operanti)
Ad integrazione dell’Art. RCO 1 “Oggetto dell’assicurazione” e a parziale deroga dell’Art. RCO 2 “Esclusioni” la garanzia vale per:
1. ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L’assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
2. SCAMBIO DI MANODOPERA
Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell’Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che prestino la loro
opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell’Art. 2139 c.c.
Art. RCO 4 Tolleranza parametri premio - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
Se dalle stime effettuate al momento del sinistro dovesse risultare che il numero di tutti i prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali, eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, la Società risponderà del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.
La Società tuttavia rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Relativamente ai prestatori di lavoro stagionali, il numero indicato nella scheda di polizza deve intendersi quale numero massimo di tali soggetti che contemporaneamente svolgono l’attività a favore del Contraente.
Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l’elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.
Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l’inesatta dichiarazione dell’elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.
Art. RCO 5 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
GARANZIE AGGIUNTIVE
RC-A FORNITURA DI SERVIZI, ENERGIA E CARBURANTI
A parziale modifica dell’Art. RCT 1 “Oggetto dell’assicurazione” e a parziale deroga dell’Art. RCT 2 “Esclusioni
- Responsabilità Civile verso Terzi” lettere d), g), i), l), J), v) l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’Assicurato normalmente impiegate nell’azienda. Per tali attività si intendono quelle connesse per legge a quella agricola, quali, a titolo di esempio:
• prestazioni agromeccaniche,
• manutenzione di aree verdi,
• pulizia di strade,
• interventi sull’assetto idrogeologico del territorio,
• valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ad eccezione dell’agriturismo
• produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, purché entrambe le produzioni siano provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.
Si intendono comunque esclusi i lavori svolti in aeree aeroportuali.
Limitatamente ai danni a condutture e impianti entrambi sotterranei, alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso possono essere rimosse, ai danni conseguenti all’uso di fitofarmaci consentiti dalla legge, ai danni da interruzione o sospensione dell’attività, ai danni derivati dall’uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti ed ai danni da incendio a cose altrui, la garanzia è prestata con i sottolimiti indicati in polizza.
RC-B INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI, CLIENTI E TERZI COLLABORATORI
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. RCT 3 “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale e sempreché i danni siano ascrivibili all’Assicurato, sono considerati terzi:
• i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell’Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all’attività oggetto dell’assicurazione;
• gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività assicurata. Quest’ultima si intende valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO) ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la RCO.
RC-C TRATTAMENTI CHIMICI
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera l), l’assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell’azienda agricola, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.
Sono compresi i danni a terzi derivanti dall’utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.
RC-D LESIONI DEI TRASPORTATI SU MACCHINE AGRICOLE
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera h), e dell’Art. RCT 3 “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)” lettera e), l’assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo, purché:
• i danni siano conseguenti a fatti di cui l’Assicurato sia responsabile;
• i danni siano relativi a operazioni svolte nell’ambito dell’attività assicurata;
• le macchine agricole siano di proprietà dell’azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.
La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-E DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’/A CONDUTTURE/DA CEDIMENTO/FRANAMENTO/SCAVI E REINTERRI
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettere i) e j), la garanzia è estesa ai danni:
• derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza;
• a condutture e impianti entrambi sotterranei;
• a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
• determinati da lavori di xxxxx e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia purché manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-F DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera g), l’assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall’Art. 2139 del Codice Civile.
La garanzia opera esclusivamente a seguito di rottura accidentale - non ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni delle macchine o attrezzature impiegate dall'Assicurato.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-G RC PRODOTTI NATURALI
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettere j) e m), l’assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca e della caccia – che non abbiano subito trasformazioni – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.
L’assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell’Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati)
La garanzia non comprende:
• i danni riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti in materia di sicurezza dei prodotti;
• i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantigli dalla legge;
• i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
• i danni derivanti dal conferimento in cisterna di terzi di latte alterato;
• le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l’importo pari al controvalore.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione relativamente a sinistri verificatisi nel medesimo periodo.
L’assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-H COMMITTENZA DI LAVORI EDILI D.Lgs. 81/08
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettere s) e t), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda.
Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l’attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l’eventuale responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell’impresa esecutrice.
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettere m) e n), l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria / fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati in azienda.
Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l’attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l’eventuale responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell’impresa esecutrice.
RC-I DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera o), l’assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-J SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE DELL’INQUINAMENTO
A integrazione della garanzia aggiuntiva “Danni da inquinamento accidentale”, l’assicurazione è estesa al rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall’Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.
La garanzia è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.
L’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso alla Società.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-K DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E DEI PRESTATORI DI LAVORO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera f), l’assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall’Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell’azienda, anche all’estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
Si intendono comunque esclusi i danni:
1) subiti da veicoli in genere e da natanti;
2) da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
3) alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d’uso anche gratuito;
4) a valori e preziosi.
Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. RCT 3 “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)” lettera f), l’assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato, con esclusione dei veicoli.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-L DANNI DA INCENDIO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera d), l’assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Resta comunque inteso che:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata “Ricorso terzi” di polizza/e Incendio contratta dall’Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall’Assicurato stesso.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera a), l’assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Resta comunque inteso che:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata “Ricorso terzi” di polizza/e Incendio contratta dall’Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall’Assicurato stesso.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-M PROPRIETÀ IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
A parziale modifica dell’Art. RCT 1 “Oggetto dell’assicurazione” l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell’azienda, con potenza massima di 50Kwp.
La garanzia opera a condizione che gli impianti di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati installati a norma di legge e che l’Assicurato esegua la manutenzione, ordinaria e straordinaria ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; la Società si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-N DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera a) l’assicurazione è estesa ai danni da circolazione provocati, all’interno del perimetro dell’area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria.
L’assicurazione non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da terzi trasportati.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-O MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCT 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera a) l’assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole
- così come definite dall’Art. 57 del Codice della strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:
a) risultino fuori sagoma;
b) eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada;
c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.
La garanzia è operante purché:
• i danni siano conseguenti a fatti di cui l’Assicurato sia responsabile;
• i danni siano relativi a operazioni svolte nell’ambito dell’attività assicurata;
• le macchine agricole siano di proprietà dell’azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione;
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-A DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DELL’AGRITURISMO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCTA 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera j), l’assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-B ESTENSIONE FIERE, EVENTI E CONVEGNI DELL’AGRITURISMO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCTA 2 “Esclusioni – Responsabilità Civile verso Terzi” lettera f), l’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall’Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell’azienda, anche all’estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
Inoltre, a parziale modifica dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla concessione a terzi dei locali o degli spazi dell’azienda per l’organizzazione di eventi o convegni.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-C DANNI DA INCENDIO A COSE DELL’AGRITURISMO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. RCTA 2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi” lettera d), l’assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Resta comunque inteso che:
a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata “Ricorso terzi” di polizza/e Incendio contratta dall’Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall’Assicurato stesso.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-D INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI DELL’AGRITURISMO
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. RCTA 3 “Persone non considerate terzi – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)”, sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell’Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all’attività agrituristica.
La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall’Assicurato o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell’Art. 2049 del Codice Civile.
RCA-E AREE DI SOSTA E MINICLUB DELL’AGRITURISMO
A parziale modifica dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a veicoli a motore, tende, roulottes e campers di proprietà dei clienti dell’agriturismo, trovantisi negli spazi dell’azienda destinati a parcheggio e/o campeggio, con esclusione dei danni da furto, incendio, mancato uso o mancata disponibilità e quelli alle cose in essi contenute.
Inoltre, a parziale modifica dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla esistenza di parco giochi e dalla prestazione, in favore dei clienti dell’agriturismo, di un servizio di intrattenimento e sorveglianza di minori; la garanzia comprende sia i danni cagionati a terzi dai minori sia quelli subiti dagli stessi.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL’AGRITURISMO
A parziale modifica dell’Art. RCTA 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell’agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.
La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all’esterno dell’azienda in occasione di escursioni a cavallo.
Si intendono compresi i danni, derivanti da lesioni gravi e gravissime, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell’evento risulti responsabile l’Assicurato. Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-P RCO CON FRANCHIGIA FISSA
A parziale modifica dell’Art. RCO 1 “Oggetto dell’assicurazione”, l'assicurazione, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell’importo indicato nella scheda di polizza.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
RC-Q RCO MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga dell'Art. RCO 2 “Esclusioni – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” lett. e), la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura escluse in ogni caso l’asbestosi, silicosi e le ipoacusie conclamate.