PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E COMUNICAZIONI. Le Parti concordano di integrare l’articolo 7 dell’Accordo con il testo di seguito riprodotto: “Nessuna delle Parti del presente Accordo può, in assenza del preventivo consenso scritto della parte interessata, utilizzare il nome o i marchi dell’altra Parte o di una delle sue Affiliate o di uno dei suoi dipendenti in relazione a comunicati stampa, pubblicità commerciale, documentazione promozionale o qualsiasi altra forma di pubblicità, salvo che ciò sia consentito dalla Legge applicabile. Il Promotore si impegna a non rispondere e a far in modo che lo Sperimentatore Principale non risponda a richieste di informazioni da parte di analisti finanziari relative al presente Accordo, allo Studio o al Contributo.”