Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all’interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l’esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Il concessionario prende atto e riconosce all’Amministrazione Comunale, gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale proveniente da sponsorizzazioni di eventi, organizzati dagli assessorati comunali.
Pubblicità commerciale. 1. Il concessionario ha la possibilità di effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale nelle strutture sportive e aree pertinenziali, sia interne che “a cielo aperto”, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.
2. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva commerciale (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nelle aree esterne del complesso. Tale autorizzazione non è richiesta per l’eventuale collocazione di pubblicità visiva commerciale all’interno della struttura.
3. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale prevista dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato dalla legge e dal regolamento comunale.
Pubblicità commerciale. Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale/promozionale all'interno dell'impianto oggetto della gestione. Il gestore è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando e manlevando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia pubblicitaria e ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale si intende pertanto a carico del gestore.
Pubblicità commerciale. 1. Il concessionario potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Pubblicità commerciale. Il ruolo delle camere di commercio nella pubblicità commerciale ......................... » 1211 Riflessi del nuovo diritto di famiglia sulla pubblicità commerciale ........................ » 1221 Per un registro delle imprese ...................................................................................... » 1232 Appunti sul ruolo del notaio nella pubblicità del registro delle imprese ................ » 1241 Deposito di atti esteri .................................................................................................. » 1267 Note internazionalistiche su forma e pubblicità dei testamenti .............................. » 1275 Acquisto immobiliare dello straniero e reciprocità ................................................... » 1280 Sull’uso in Italia di scritture private autenticate all’estero ....................................... » 1288 Procura estera da far valere in Italia .......................................................................... p. 1291 Atti esteri relativi a immobili in Italia ........................................................................ » 1294 Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale ................................................ » 1299 Ancora sulla procura estera da far valere in Italia .................................................... » 1309 Deposito presso notaio di atti esteri relativi ad immobili in Italia .......................... » 1313 Forma e pubblicità per la costituzione di società capitalistica in Italia .................. » 1322 Certificazione notarile di poteri rapprentativi per l’estero ....................................... » 1335 Appunti sulla efficacia di sentenze e atti stranieri .................................................... » 1341 Donazione nel diritto internazionale privato ............................................................. » 1352 Sul riconoscimento del trust nel nostro ordinamento .............................................. » 1361
Pubblicità commerciale. Il Concessionario può effettuare all’interno e all’esterno dell’impianto pubblicità commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione Comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale. L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, incluse eventuali pratiche Siae.
Pubblicità commerciale. 4.1 Il gestore è autorizzato ad effettuare all’interno e all’esterno degli impianti pubblicità commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
4.2 Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale. L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il gestore è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Pubblicità commerciale. L’installazione di cartelli pubblicitari di ogni genere all’interno e all’esterno dei locali individuati all’articolo 1 dovrà rispettare le normative in vigore in materia di pubblicità. Il locatario è tenuto espressamente ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Pubblicità commerciale. Il Concessionario non è autorizzato ad effettuare in forma visiva pubblicità commerciale all’interno degli impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. In tali casi il Concessionario è tenuto Il Concessionario dovrà altresì esporre sulla struttura, in appositi spazi/pannelli, i risultati dell’analisi sull’acqua erogata. Nei medesimi spazi/pannelli il Concessionario dovrà prevedere uno spazio in cui il Comune potrà gratuitamente inserire informazioni rivolte alla cittadinanza.
Pubblicità commerciale. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in- forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'immobile oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.