Pubblicità commerciale Clausole campione

Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all’interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l’esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Il concessionario prende atto e riconosce all’Amministrazione Comunale, gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale proveniente da sponsorizzazioni di eventi, organizzati dagli assessorati comunali.
Pubblicità commerciale. Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale/promozionale all'interno dell'impianto oggetto della gestione. Il gestore è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando e manlevando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia pubblicitaria e ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale si intende pertanto a carico del gestore.
Pubblicità commerciale. 1. Il concessionario ha la possibilità di effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale nelle strutture sportive e aree pertinenziali, sia interne che “a cielo aperto”, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia. 2. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva commerciale (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nelle aree esterne del complesso. Tale autorizzazione non è richiesta per l’eventuale collocazione di pubblicità visiva commerciale all’interno dei locali chiusi dell’impianto sportivo. 3. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni. 4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale prevista dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato dalla legge e dal regolamento comunale.
Pubblicità commerciale. La ditta locataria potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali: l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e i danni che potranno essere arrecati ai mezzi pubblicitari installati o che, a causa dell'installazione degli stessi, potranno essere arrecati e persone e/o cose. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e regolamento comunale.
Pubblicità commerciale. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in- forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'immobile oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.
Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad esporre, all’interno dell’impianto, anche con evidenza all’esterno e nel rispetto della legislazione vigente, cartelli pubblicitari di terzi al fine di finanziare la propria attività, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni nel rispetto della normativa in materia e dei regolamenti comunali. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante. Le relative imposte, tasse e diritti, se e in quanto dovuti, graveranno sul concessionario.
Pubblicità commerciale. 1. La BOCCIOFILA assume l’obbligo di non effettuare, per tutta la durata della convenzione, qualsiasi forma di pubblicità visiva e auditiva all’interno degli impianti che non sia preventivamente autorizzata dal Comune, acquisito il parere favorevole del concessionario della struttura sportiva.
Pubblicità commerciale. Il Concessionario può effettuare all’interno e all’esterno dell’impianto pubblicità commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione Comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale. L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, incluse eventuali pratiche Siae.
Pubblicità commerciale. E’ consentito al concessionario l’esercizio di pubblicità all’interno della ciclo stazione nel rispetto delle vigenti norme tributarie, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale. L’Amministrazione si ritiene esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario. I contratti di pubblicità devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della concessione. Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sociali perseguite o contrarie alla legge. Rimangono al concessionario i proventi relativi alla pubblicità all’interno della ciclo stazione. E’ fatta salva l’imposta sulla pubblicità che dovrà essere versata secondo la normativa e le tariffe in vigore al momento.