Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all’interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa l’esibizione preventiva dello schema di contratto pubblicitario, comprensivo della parte economica. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale disciplinata dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Il concessionario prende atto e riconosce all’Amministrazione Comunale, gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale proveniente da sponsorizzazioni di eventi, organizzati dagli assessorati comunali.
Pubblicità commerciale. 1. Il concessionario ha la possibilità di effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale nelle strutture sportive e aree pertinenziali, sia interne che “a cielo aperto”, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.
Pubblicità commerciale. Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale/promozionale all'interno dell'impianto oggetto della gestione. Il gestore è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando e manlevando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia pubblicitaria e ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale si intende pertanto a carico del gestore.
Pubblicità commerciale. La ditta locataria potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato, fuori e dentro il locale adibito a bar-ristorante-pizzeria, ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Dovrà essere data comunicazione al concessionario del servizio di riscossione della pubblicità e spetta al concessionario l’espletamento diretto di tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
Pubblicità commerciale. Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della gestione. Il gestore è comunque responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia (in primis quelle concernenti la sicurezza), e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Risponde in solido dell'assolvimento degli obblighi amministrativi nonché degli oneri fiscali connessi. L'imposta sulla pubblicità, determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale, si intende pertanto a carico del gestore. Si prende atto della Concessione registrata al prot. n. 42065 del 24/08/2016 ad oggetto: “Concessione per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio con sovrastante chiosco”, avente scadenza 29/05/2022. Il gestore dell’impianto in oggetto è tenuto a garantire l’accessibilità del pubblico alla suddetta area in concessione. Si precisa che l’area e il manufatto di cui al presente articolo, sono esclusi dal presente bando, come richiamato in premessa.
Pubblicità commerciale. Il gestore potrà effettuare, all’interno e all’esterno dell’impianto, pubblicità commerciale in forma visiva, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale. L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il gestore è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Sulla pavimentazione degli impianti è consentito l’esclusivo utilizzo di materiale pubblicitario che sia semplicemente removibile senza pregiudicare lo stato e l’efficienza della pavimentazione stessa. Il gestore sarà tenuto ad ospitare, all’interno dell’impianto e gratuitamente, la pubblicità di eventuali sponsor istituzionali dell’Amministrazione Comunale su semplice richiesta del Servizio competente fino ad un massimo di 20 mq.
Pubblicità commerciale. 1. L’affidatario, nel rispetto del regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, è autorizzato ad effettuare, e far effettuare dagli assegnatari d’uso, pubblicità commerciale visiva e sinora.
Pubblicità commerciale. Il ruolo delle camere di commercio nella pubblicità commerciale ......................... » 1211 Riflessi del nuovo diritto di famiglia sulla pubblicità commerciale ........................ » 1221 Per un registro delle imprese ...................................................................................... » 1232 Appunti sul ruolo del notaio nella pubblicità del registro delle imprese ................ » 1241 Deposito di atti esteri .................................................................................................. » 1267 Note internazionalistiche su forma e pubblicità dei testamenti .............................. » 1275 Acquisto immobiliare dello straniero e reciprocità ................................................... » 1280 Sull’uso in Italia di scritture private autenticate all’estero ....................................... » 1288 Procura estera da far valere in Italia .......................................................................... p. 1291 Atti esteri relativi a immobili in Italia ........................................................................ » 1294 Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale ................................................ » 1299 Ancora sulla procura estera da far valere in Italia .................................................... » 1309 Deposito presso notaio di atti esteri relativi ad immobili in Italia .......................... » 1313 Forma e pubblicità per la costituzione di società capitalistica in Italia .................. » 1322 Certificazione notarile di poteri rapprentativi per l’estero ....................................... » 1335 Appunti sulla efficacia di sentenze e atti stranieri .................................................... » 1341 Donazione nel diritto internazionale privato ............................................................. » 1352 Sul riconoscimento del trust nel nostro ordinamento .............................................. » 1361
Pubblicità commerciale. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali: l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e i danni che potranno essere arrecati ai mezzi pubblicitari installati o che, a causa dell'installazione degli stessi, potranno essere arrecati e persone e/o cose. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e regolamento comunale.