Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della risoluzione Clausole campione
Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della risoluzione. 1. L'impiego del Fondo su base comune e il trasferimento di contributi al Fondo stesso sono subordinati al permanere di un quadro giuridico in materia di risoluzione le cui norme siano equivalenti e portino almeno allo stesso risultato di quelle stabilite dal regolamento SRM qui di seguito elencate, senza modificarle:
a) le norme procedurali sull'adozione di un programma di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento SRM;
b) le norme del processo decisionale del Comitato di cui agli articoli 52 e 55 del regolamento SRM;
c) i principi generali della risoluzione di cui all'articolo 15 del regolamento SRM, in particolare i principi sanciti dal paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto articolo, in base ai quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti;
d) le norme riguardanti gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, in particolare quelle relative all'applicazione dello strumento del bail-in stabilite dall'articolo 27 di tale regolamento e dagli articoli 43 e 44 della direttiva BRR e le soglie specifiche che esse stabiliscono riguardo all'imputazione delle perdite agli azionisti e ai creditori e al contributo del Fondo a una particolare azione di risoluzione.
2. Nel caso in cui le norme di risoluzione di cui al paragrafo 1, previste nel regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, siano abrogate o altrimenti modificate contro la volontà di una delle parti contraenti, compresa l'adozione di norme di bail-in, in modo non equivalente o che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, e tale parte contraente eserciti i suoi diritti ai sensi del diritto internazionale pubblico riguardo a un mutamento sostanziale delle circostanze, qualsiasi altra parte contraente può, sulla base dell'articolo 14 del presente accordo, domandare alla Corte di giustizia di verificare l'esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze e le conseguenze che ne derivano, conformemente al diritto internazionale pubblico. Nella domanda qualsiasi parte contraente può chiedere alla Corte di giustizia di sospendere l'esecuzione di una misura oggetto della controversia, nel qual caso si applicano l'articolo 278 TFUE e gli articoli...
