Common use of RIVALSA Clause in Contracts

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'Art. 29 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo”.

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Sources: Assicurazione Commerciale

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'ArtL’Art. 29 68 - Rinuncia al diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - l’assicurazione indennitaria, cita: “La Società rinuncia al diritto dichiara di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Artrinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che possa competere ai sensi dell’Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. verso i terzi responsabili dell’infortunio”.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'ArtL’Art. 29 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Artart. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato l'Assicurato non eserciti egli stesso l’azione l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".

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Sources: Contratto Di Assicurazione

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'Art. 29 31 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo”.

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Sources: Insurance Contract

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'ArtL’Art. 29 31 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l'assicurazione l’assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo”.

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Sources: Insurance Contract

RIVALSA. È E' il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dell'evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Artdall'Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'ArtL’Art. 29 68 - Rinuncia al diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - l’assicurazione indennitaria, cita: “La Società rinuncia al diritto dichiara di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Artrinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che possa competere ai sensi dell'Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. verso i terzi responsabili dell'infortunio”.

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Sources: Insurance Policy

RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'ArtL’Art. 29 - Rinuncia al diritto 15 – Diritto di rivalsa - surrogazione – delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - l’assicurazione Furto, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso fermo il responsabile del sinistro (Artdisposto dell’Art. 1916 c.c.) . l’Assicurato si obbliga, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del danno contro il responsabile medesimopagamento dell’indennizzo”.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale