RIVALSA Clausole campione

RIVALSA. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
RIVALSA. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi: - assenza del dispositivo; - inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza. In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
RIVALSA. AVVERTENZA: la rivalsa è un diritto dell’Impresa in base al quale la medesima è surrogata, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
RIVALSA. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
RIVALSA. In caso di condanna dell’assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all’Ente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell’assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.
RIVALSA. È il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.. Avvertenza - L'Art. 29 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo”.
RIVALSA. L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Impresa, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essa effettuate in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all’Art. 13 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” delle Condizioni di Assicurazione.
RIVALSA. Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal contratto.
RIVALSA. E’ diritto dell’Impresa esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto; l’Impresa dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza.
RIVALSA. Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la resti- tuzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal Contratto.