DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
Modalità di espletamento del servizio 1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico. 2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza della progettazione, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda. 4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività). 5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità. 6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti. 7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; - individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; - formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; - formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: - affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; - favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.