DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Le lavorazioni sono subappaltabili ad imprese qualificate in base al D.P.R. n. 34/00. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune di Roma, alle condizioni stabilite dall’art 118 del codice. L’appaltatore all’atto dell’offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L’omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato. Le imprese appaltatrici devono possedere stessi requisiti e stesse attestazioni richieste all’impresa appaltante. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Roma per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune di Roma medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Responsabile della Direzione lavori e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il Comune di Roma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art 18 co. 3bis, L. 55/90); l’appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi appaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Il Comune di Roma si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei termini di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto. È fatto divieto di affidare in subappalto l’attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Gli eventuali subappalti da parte dell’affidatario sono regolati dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e da quanto di seguito stabilito. Ai sensi del comma 4 lett. a) del citato art. 105, il subappalto è ammesso, tenuto conto dei limiti previsti dal medesimo articolo. Si applica il comma 6 del sopra citato articolo 105. L’effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto deve contenere, oltre a quanto previsto dal citato art. 50/2016, a pena di nullità la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall’art. 3 della legge 136/2010. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltante/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di ricorso al subappalto senza la prescritta autorizzazione l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia penale ai fini dell’applicazione dell’art. 21 della legge 646/1982 e potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19). L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura. E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………, come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.