DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, salvo qunato dispto dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e smi in tema di modifiche contrattuali. E’ assolutamente vietato alla D.A. cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio senza preventivo consenso della S.A.. L’inosservanza di tale divieto comporterà l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per la S.A. di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. E’ consentito il subappalto dell’attività oggetto del presente appalto, nei modi previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e smi , recentemente modificato dal cosiddetto Sblocca Cantieri. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della D.A. che rimane unico e solo responsabile dei confronti della S.A. di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla S.A.. Tale autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni: • il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare; • la D.A. deve depositare presso la Stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; si precisa che il contratto di subappalto deve contenere l’impegno espresso della ditta subappaltatrice ad eseguire il servizio oggetto di subappalto in conformità al progetto presentato in sede di gara dalla D.A. (subappaltante) e l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara; • con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività a lui affidate (Iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive di: Casellario Giudiziale, regolarità contributiva, ottemperanza ex art. 17 Legge n. 68/99 e s.m.i., inesistenza cause di esclusione; • che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.. • alla produzione di ogni altra documentazione che la S.A. ritenga n...
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei termini di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto. È fatto divieto di affidare in subappalto l’attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà l’appaltatore, sia verso il Comune che verso i terzi. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento della ditta sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale rescindere il contratto nei termini di legge. L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Art. 15 Spese contrattuali.