Servizi abilitati alla comunicazione di segnalazioni Clausole campione

Servizi abilitati alla comunicazione di segnalazioni. In virtù dell’articolo 16 capoverso 4 LSIP, soltanto gli uffici federali e cantonali seguenti possono co- municare segnalazioni all’Ufficio SIRENE (unità in seno a fedpol) da inserire nel N-SIS: - l’Ufficio federale di polizia (fedpol); - il Ministero pubblico della Confederazione (MPC); - l’Ufficio federale di giustizia (UFG); - le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni; - le autorità preposte all’esecuzione delle pene; - le autorità della giustizia militare e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); - l’Ufficio federale della migrazione (UFM); - le rappresentanze svizzere all’estero; - le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione; - le altre autorità cantonali designate per via d’ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti seguenti: • individuare il luogo di dimora di persone scomparse, • trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per ap- plicare una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce. Va rilevato che alcuni servizi sono abilitati a comunicare segnalazioni in vista della loro registrazione nel SIS II, ma non sono autorizzati a consultare le segnalazioni del SIS II (cfr. p. es. le autorità federali d’esecuzione delle pene e di giustizia militare). Al contrario, alcuni servizi federali e cantonali sono autorizzati a consultare le segnalazioni del SIS II, ma non possono comunicare segnalazioni (cfr. autorità doganali e autorità di polizia delle frontiere). Si noti che l’articolo 16 capoverso 8 lettera c LSIP prevede la possibilità per taluni servizi di essere autorizzati, per via d’ordinanza, a inserire direttamente categorie di dati personali nel N-SIS (senza passare attraverso l’Ufficio SIRENE).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).