Settlement Disruption Clausole campione

Settlement Disruption. If, following the exercise of Physical Delivery Warrants, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of the Entitlement using the method of delivery specified in the applicable Final Terms or such commercially reasonable manner as the Calculation Agent has determined is not practicable by reason of a Settlement Disruption Event (as defined below) having occurred and continuing on any Settlement Date, then such Settlement Date for such Warrants shall be postponed to the first following Settlement Business Day in respect of which there is no such Settlement Disruption Event, provided that the Issuer may elect in its sole discretion to satisfy its obligations in respect of the relevant Warrant or Unit, as the case may be, by delivering the Entitlement using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the Settlement Date shall be such day as the Issuer deems appropriate in connection with delivery of the Entitlement in such other commercially reasonable manner. For the avoidance of doubt, where a Settlement Disruption Event affects some but not all of the Relevant Assets comprising the Entitlement, the Settlement Date for the Relevant Assets not affected by the Settlement Disruption Event will be the originally designated Settlement Date. In the event that a Settlement Disruption Event will result in the delivery on a Settlement Date of some but not all of the Relevant Assets comprising the Entitlement, the Calculation Agent shall determine in its discretion the appropriate pro rata portion of the Exercise Price to be paid by the relevant Holder in respect of that partial settlement. For so long as delivery of the Entitlement is not practicable by reason of a Settlement Disruption Event, then in lieu of physical settlement and notwithstanding any other provision hereof, except in the case of U.S. Warrants (in which case another price or prices will be specified in the applicable Final Terms) the Issuer may elect in its sole discretion to satisfy its obligations in respect of the relevant Warrant or Unit, as the case may be, by payment to the relevant Holder of the Disruption Cash Settlement Price (as defined below) on the fifth Business Day following the date that notice of such election is given to the Holders in accordance with Condition 11. Payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such manner as shall be notified to the Holders in accordance with Condition 11. The Calculation Agent shall give no...

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.