CONTRACTUAL TERMS Clausole campione

CONTRACTUAL TERMS. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 9 June 2015, each Supplement to the Base Prospectus published and approved on or before the date of these Final Terms (copies of which are available as described below) and any other Supplement to the Base Prospectus which may have been published and approved before the issue of any additional amount of Securities (the "Supplements") (provided that to the extent any such Supplement (i) is published and approved after the date of these Final Terms and (ii) provide for any change to the Conditions of the Securities such changes shall have no effect with respect to the Conditions of the Securities to which these Final Terms relate) which together constitute a base prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive") (the "Base Prospectus"). The Base Prospectus has been passported into Italy in compliance with Article 18 of the Prospectus Directive. This document constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus. Full information on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (the "Issuer"), BNP Paribas (the "Guarantor") and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the Securities (which comprises the Summary in the Base Prospectus as amended to reflect the provisions of these Final Terms) is annexed to these Final Terms. The Base Prospectus, any Supplement(s) to the Base Prospectus and these Final Terms are available for viewing on the following website: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx and copies may be obtained free of charge at the specified offices of the Security Agents. The Base Prospectus and the Supplement(s) to the Base Prospectus will also be available on the AMF website xxx.xxx-xxxxxx.xxx. References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the relevant series of Securities and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms in so far as they relate to such series of Securities, save as where otherwise expressly provided. These Final Terms relate to the series of Securities as set out in "Specific Provisions for each Series" below. References herein to "Securities" shall be deemed to be references to the rel...
CONTRACTUAL TERMS. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions set forth in the Base Prospectus dated 2 August 2011 and the supplements to the Base Prospectus dated 14 October 2011, 9 February 2012 and 17 February 2012 which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive(Directive 2003/71/EC) (the Prospectus Directive) as amended (which includes the amendments made by Directive 2010/73/EU (the 2010 PD Amending Directive) to the extent that such amendments have been implemented in a relevant Member State of the European Economic Area). This document (which for the avoidance of doubt may be issued in respect of more than one series of Securities) constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus as supplemented. Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus as supplemented. The Base Prospectus as supplemented is available for viewing during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified offices of the Principal Security Agent. References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the relevant series of Securities and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms insofar as they relate to such series of Securities, save as where otherwise expressly provided.
CONTRACTUAL TERMS. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under the section entitled "Terms and Conditions of the Notes" in the Base Prospectus and the Supplements which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the Prospectus Directive). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus, as so supplemented. Full information on the Issuer, the Guarantor and the issuance and listing of the Notes is only available on the basis of the combination of this Final Terms and the Base Prospectus, as so supplemented. The Base Prospectus and the Supplements are available for viewing at the office of the paying agent in London and on the web-site of the Luxembourg Stock Exchange (xxx.xxxxxx.xx). In addition, this Final Terms is available on the web-site of the Luxembourg Stock Exchange (xxx.xxxxxx.xx) and on the web-site of the Issuer (xxx.xxxxxxxxx.xxx). For the purposes hereof, Base Prospectus means the Base Prospectus in relation to the Programme dated 19 August 2009, as supplemented by a Base Prospectus Supplement (No.1) dated 2 October 2009 (Supplement No.1), a Base Prospectus Supplement (No.2) dated 11 November 2009 (Supplement No.2) and a Base Prospectus Supplement (No.3) dated 3 March 2010 (Supplement No.3 and, together with Supplement No.1 and Supplement No.2, the Supplements). (i) Issuer: Citigroup Funding Inc. (ii) Guarantor: Citigroup Inc. 0012230-0003462 ICM:9494493.9 EMTN1272 2. (i) Series Number: EMTN1272
CONTRACTUAL TERMS. The Notes are English Law Notes. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under the section entitled "Terms and Conditions of the Notes", the Valuation and Settlement Schedule and the Underlying Schedule applicable to the Underlying in the Base Prospectus and the Supplements which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus as so supplemented. Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of this Final Terms and the Base Prospectus as so supplemented. The Base Prospectus and the Supplements and the translation of the Summary into Italian are available for viewing at the offices of the Paying Agents and on the website of the Central Bank of Ireland (xxx.xxxxxxxxxxx.xx). In addition, this Final Terms is available on the website of the Irish Stock Exchange (xxx.xxx.xx) and, upon admission to trading of the Notes on the Borsa Italiana S.p.A.'s Mercato Telematico delle Obbilgazioni (M.O.T.) (Electronic bond market), on the website of Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) or in any case according to the rules of Borsa Italiana S.p.A. that are applicable from time to time. For the purposes hereof, "Base Prospectus" means the Citigroup Inc. Rates Base Prospectus relating to the Programme dated 22 July 2014, as supplemented by a Supplement (No.1) dated 27 August 2014 ("Supplement No.1"), a Supplement (No.2) dated 1 December 2014 ( "Supplement No.2"), a Supplement (No.3) dated 18 December 2014 ("Supplement No.3"), Supplement (No.4) dated 25 March 2015 (“Suppplement No. 4”), Supplement (No.5) dated 27 May 2015 (“Suppplement No. 5”), and a Supplement (No.6) dated 10 June 2015 (“Suppplement No. 6”, and together with Supplement No.1, Supplement No. 2, Supplement No. 3, Supplement No. 4 and Supplement No. 5, the "Supplements"). (i) Issuer: Citigroup Inc. (ii) Guarantor: Not Applicable (i) Series Number: EMTN6828 (ii) Tranche Number: 1 (iii) Date on which the Notes will be consolidated and form a single Series: Not Applicable 3. Specified Currency or Currencies: United States Dollars (USD)
CONTRACTUAL TERMS. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions set forth in the Base Prospectus dated 29 August 2013 which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive as amended. This document (which for the avoidance of doubt may be issued in respect of more than one series of Securities) constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus. Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus is available for viewing during normal business hours at the registered office of the Issuer and the specified offices of the Principal Security Agent. The Base Prospectus has been published on the websites of the Irish Stock Exchange (xxx.xxx.xx), the Central Bank of Ireland (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx) and the Issuer (xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXX/XXXXXXXXX-XXXXX-XXX.xxxx). A summary of the Securities (which comprises the summary in the Base Prospectus as completed to reflect the provisions of these Final Terms) is annexed to these Final Terms. In the case of the Securities admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange, the Final Terms will be published on the website of the Irish Stock Exchange and of the Issuer. References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the relevant series of Securities and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms insofar as they relate to such series of Securities, save as where otherwise expressly provided.
CONTRACTUAL TERMS. Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions and “Annex 2-Additional Terms and Conditions for Share Warrants” set forth in the Base Prospectus dated 4 June 2009, the First Supplement to the Base Prospectus dated 13 August 2009 and the Second Supplement to the Base Prospectus dated 12 October 2009 which together constitute a base prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive"). The Base Prospectus dated 4 June 2009, the First Supplement to the Base Prospectus dated 13 August 2009 and the Second Supplement to the Base Prospectus dated 12 October 2009 have been passported into Italy in compliance with Article 18 of the Prospectus Directive. This document constitutes the Final Terms of the Certificates described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such Base Prospectus as so supplemented. Full information on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (the "Issuer") and the offer of the Warrants is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus is available for viewing on the Netherlands Authority for the Financial Markets’ (Autoriteit Financiële Markten - AFM) website xxx.xxx.xx and copies may be obtained free of charge at BNP Paribas Securities Services, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0-00000, Xxxxxx, Xxxxx. References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the relevant series of Warrants and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms in so far as they relate to such series of Warrants, save as where otherwise expressly provided.

Related to CONTRACTUAL TERMS

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Nell’ambito della gestione complessiva del servizio sono a carico del concessionario i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 1. La fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell’impianto, nel rispetto delle norme in materia: in particolare, il concessionario è tenuto ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nella gestione dell’impianto natatorio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, ottemperando a tutti gli obblighi derivati da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il personale addetto all’assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa. 2. La pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina coperta e scoperta nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera dell’edificio e delle pertinenze. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta della frequenza di utilizzo dell’impianto; 3. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambienti esterni assegnati in uso; 4. spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione; 5. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate; 6. Le spese di energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti e per le relative conduzioni degli impianti tecnologici, per il trattamento, filtrazione, disinfezione acqua sanitaria etc. e ogni altro onere per collegamento a rete dei servizi di pertinenza dell’impianto, previa sottoscrizione a proprio nome, cura e spese dei relativi contratti di utenza; le procedure di voltura dei contratti dovranno essere attivate entro 15 giorni lavorativi dalla consegna formale dell'impianto e copia della documentazione di richiesta di xxxxxxx dovrà essere inviata all’U.O. Attività Sportive e Politiche Giovanili; 7. Sono, altresì, a carico del gestore tutti gli oneri e adempimenti in materia igienico-sanitaria. La gestione dell’intero complesso sportivo deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comunicato del Ministero della Sanità –atto di intesa tra Stato e Regioni, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costituzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.n.39 del 17.02.1992 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle che potranno intervenire nel corso della gestione 8. spese per polizze assicurative 9. spese relative al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l’impianto e le attività in concessione;

  • Modifiche al contratto 29.1 In presenza di giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento del profilo di rischio del Titolare, esigenze operative e/o organizzative dell’American Express, variazioni delle condizioni economiche generali e/o modifiche nella normativa applicabile, l’American Express si riserva di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, il Contratto, ivi inclusi il Regolamento e le condizioni economiche applicate ed indicate nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” o in altra comunicazione successiva, quali tassi di interesse o di cambio, corrispettivi, imputazione dei pagamenti, servizi e benefici connessi con la Carta nonché modifiche relative agli obblighi di pagamento da parte dei Titolari. 29.2 Salvo quanto previsto all’Art. 29.3, l’American Express comunicherà al Titolare modifiche al Contratto almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per la loro applicazione. Tali modifiche si intenderanno tacitamente accettate a meno che il Titolare, prima della data prevista per la loro applicazione, comunichi per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’American Express presso la sede di Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che non intende accettare le stesse e che intende recedere dal Contratto. Le comunicazioni di recesso dovranno essere trasmesse all’attenzione del Servizio Clienti – SAC. L’American Express declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni inviate dal Titolare. Il suddetto recesso non comporterà alcuna penalità o costo per il Titolare, fermo restando che il Titolare dovrà immediatamente cessare l’uso della Carta e sotto la propria responsabilità restituire all’American Express e/o distruggere la Carta Base e le eventuali Carte Supplementari (invalidandole mediante taglio in senso verticale), e che il Titolare stesso rimarrà responsabile per qualsiasi Addebito sul Conto fino alla data del recesso (incluso qualsiasi Addebito generato fino alla data del recesso anche se contabilizzato in successivi Estratti Conto), nonché per ulteriori utilizzi non autorizzati o fraudolenti della Carta Base e delle eventuali Carte Supplementari. 29.3 Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio potranno essere applicate dall’American Express con effetto immediato e senza preavviso. Se tali modifiche sono sfavorevoli al Titolare, l’American Express procederà alle stesse solo se derivanti dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento.

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • Condizioni di miglior favore Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

  • Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

  • Final Provisions For anything not provided in this call, please consult the provisions of the "Regulations for granting of temporary research fellowships for research activities on internally funded programmes" indicated in the premises and available at the following link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, as well as applicable laws.

  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.39; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.