Soglie numeriche Clausole campione
Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti da 0 a 10 da 11 a 25 da 26 a 50 da 51 a 100 da 101 a 200 da 201 a 250 Contratti Flessibili 4 6 10 20 30 40 La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 1 contratti flessibili da 6 a 9 2 contratti flessibili da 10 a 12 4 contratti flessibili da 13 a 18 6 contratti flessibili da 19 a 22 8 contratti flessibili La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Soglie numeriche. 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non superiore al 25% (venticinque percento) annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa al 1° gennaio dell’anno di stipula, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
2. Fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 e in deroga a quanto previsto dall’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 come emendato dalla Legge 96/2018, le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 35% (trentacinque percento) annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa al 1° gennaio dell’anno di stipula.
3. Resta salva la facoltà di assumere con contratti di somministrazione a tempo determinato 3 (tre) lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti ovvero 6 (sei) lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
4. Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla somministrazione complessivamente di contratti a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 (sei) lavoratori.
5. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all’atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
6. La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni. Pagina35
7. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare i limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione all’Ente Bilaterale territorialmente competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione sugli elementi forniti dall’istan...
Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente C.C.N.L., non potranno superare, in ciascuna unit� produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori da 0 a da 6 a da 11 a da 16 a da 31 a da 51 a Per ogni Dipendenti 5 10 15 30 50 100 Scaglione di 100 Contratti 1 2 4 6 8 10 ulteriori La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa � costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unit� si computano per intero. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarit�, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente C.C.N.L. ed � costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. La contrattazione integrativa pu� tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Soglie numeriche. I la voratori dipendenti d elle Agenzie d i som ministrazione, che vengono somministrati p resso un’impresa utilizzatrice che adott a il presente CCNL, impiegat i per le fatti specie di cui ai precedenti artt. 29 e 30, nonché i lavoratori di cui agli artt. 33 (lavoro intermittente) e 35 (lavoro ripartito) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30 da 31 a 50 da 51 a 100 per ogni scaglione di 100 Contratti Flessibili 1 2 4 6 8 10 ulteriori 10 La base di computo per il calcolo dei lavoratori assunti nell’impresa con tali tipologie contrattuali, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal num ero dei lavoratori assunti co n con tratto di inser imento a ll'atto dell'at tivazione dei singoli contrat ti di somministrazione, di lavoro ripartito e intermittente. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via c onvenzionale dal presente C CNL ed è c ostituita da l numero dei lavoratori s ubordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti. La cont rattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specif ica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso una impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti contratti flessibili da 0 a 5 - 1 contratti flessibili, da 6 a 9 - 2 contratti flessibili, da 10 a 12 - 3 contratti flessibili, da 13 a 18 - 5 contratti flessibili, da 19 a 22 - 6 contratti flessibili. La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Soglie numeriche. ABROGATO
