Common use of Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza Clause in Contracts

Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV - bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di phone banking (servizio di banca telefonica). L’utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l’utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata (“FEA”) erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L’attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell’investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

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Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV - s ezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di phone banking (servizio di banca telefonica). L’utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano consi derano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l’utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata (“FEA”) erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L’attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell’investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

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Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV - IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di phone banking (servizio di banca telefonica). L’utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l’utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata (“FEA”) erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L’attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell’investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

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Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV - bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di phone banking (servizio di banca telefonica). L’utilizzo di Internet o del servizio di phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano consi derano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l’utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata (“FEA”) erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L’attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell’investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

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