Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza. 9.2.1 La Corte penale ha fissato le spese procedurali in complessivi CHF 82'072.85, di cui CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare, CHF 12'072.85 a titolo di di- sborsi e CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia. Queste sono state poste a carico del qui imputato A. in ragione di CHF 25'000.-- (sentenza SK.2020.27 dispositivo n. VII.1). Nel determinare tali spese i giudici di prime cure hanno te- nuto conto del fatto che solo una parte dei reati inizialmente prospettati è stata portata in giudizio, così come del numero e del tipo di imputazioni formulate a carico degli imputati e dei parziali proscioglimenti e abbandoni. A copertura delle spese procedurali la Corte penale ha ordinato la compensazione con i valori pa- trimoniali sequestrati ai sensi dell’art. 442 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2020.27 consid. IX.2-8).
9.2.2 L’ammontare delle spese e la ripartizione tra i tre imputati stabilita dalla prima Corte non sono oggetto di contestazioni, A. – postulando il proprio prosciogli- mento – ha piuttosto contestato che una parte sia posta a suo carico. La sentenza di primo grado è stata in questa sede in larga misura confermata. Unicamente per quanto concerne l’imputazione di truffa e falsità in documenti ai danni della relazione “R17.” A. è stato prosciolto, in applicazione del principio in dubio pro reo, per il resto la sentenza è invece stata confermata. Il proscioglimento con- cerne quindi un’unica fattispecie di portata minore rispetto alle altre in esame. A fronte di tale esito, trattandosi di una modifica minima rispetto al complesso, si giustifica di porre a carico dell’imputato A. l’importo di CHF 25'000.--, come sta- bilito dai giudici di prime cure.