Common use of Subappalto e cottimo Clause in Contracts

Subappalto e cottimo. 1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub‐contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Operatore Economico affida a terzi l’esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera (quali il servizio con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni: a) l’importo del sub‐contratto è superiore al 2% dell’ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto; b) l’importo del sub‐contratto è superiore a 100.000 Euro e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto. 2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti la percentuale di attività subappaltabile da parte dell’Operatore Economico è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

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