Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso l’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile; b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto; d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo; e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori; g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri; i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale; m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori; q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori; r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.
OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di ca- rattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamen- te a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Auto- rizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/. 3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti infor- mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provve- deranno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’orga- nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muni- ti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sa- nitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola- menti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchet- to turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del dan- no o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono de- rivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.