Variazione Di Attività. 1. Il calciatore/calciatrice non professionista o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque. 2. Il calciatore/calciatrice non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici. 3. La variazione di attività consente al calciatore/calciatrice non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione. 4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore/calciatrice una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato/a. 5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori/calciatrici che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies. 6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore/calciatrice e nel caso di minore di età anche dall’esercente la responsabilità genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività. 7. I calciatori/calciatrici non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.
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Samples: Norme Organizzative Interne, Norme Organizzative Interne, Norme Organizzative Interne
Variazione Di Attività. 1. Il calciatore/calciatrice calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato/a tesserato per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.
2. Il calciatore/calciatrice calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato/a tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al calciatore/calciatrice calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore/calciatrice calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato/a..
5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori/calciatrici calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquiesdell’art.94 ter.
6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, ,debitamente sottoscritta dal calciatore/calciatrice calciatore e nel caso di minore di età anche dall’esercente la responsabilità potestà genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore/calciatrice calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ,ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.
7. I calciatori/calciatrici calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.
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