Verifiche e audit Clausole campione
Verifiche e audit. 1. L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nelle Isole Fær Øer o soggetto giuridico stabilito nelle Isole Fær Øer che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nelle Isole Fær Øer coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.
2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
3. Le Isole Fær Øer non impediscono né pongono particolari ostacoli al diritto di entrare nelle Isole Fær Øer e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.
Verifiche e audit. 1. L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Tunisia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.
2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit
3. La Tunisia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Tunisia e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.
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