VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI SAN XXXX DI FAGAGNA
Comun di San Vit di Fèagne
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2014 N° 00050 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
L'anno 2014, il giorno 04 del mese di luglio alle ore 11.45, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
XXXXXX XXXXXXX | SINDACO | presente |
XXXXXXX XXXXXX | VICE-SINDACO | presente |
XXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | presente |
Assiste il segretario comunale Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza XXXXXX XXXXXXX nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che il testo vigente dell'art. 33 del Dec leg.vo 12/04/2006 n. 163 così recita:
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”
Che il testo vigente dell'art. 4 della L.R. 09/03/2012 n. 3 così recita:
1. I piccoli Comuni, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 1/2006.
1.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.
Che il nostro comune unitamente ai comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano e San Xxxx di Fagagna hanno ritenuto (d'intesa con la Comunità Collinare - vedasi delibera CDA n.
130 del 18/12/2013), ai sensi del vigente testo dell'art. 4 -comma 1 -della L.r. 09/03/2012 n. 3, di stipulare apposita convenzione attuativa ex art. 22 comma 6 L.R.
n. 1/2006 per gestire in forma associata, tramite il Consorzio stesso, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i. così come definite dall'art. 3, comma 34, dello stesso X.Xxx. 163,;
VISTO lo schema di “convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata della centrale unica di committenza” che regola i rapporti tra i Comuni aderenti ed il Consorzio definendo finalità, organi della convenzione e metodologie organizzative;
RIITENUTA tale convenzione apprezzabile soprattutto per l'approccio di base, tendente non alla dismissione delle funzioni e conseguente perdita, normalmente irrecuperabile, delle competenze ma alla valorizzazione delle professionalità interne,
con mantenimento del controllo dei procedimenti da parte dei singoli Comuni pur in un contesto di forte accentuazione del valore della messa in comune delle esperienze;
EVIDENZIATO che l'entrata in vigore della convenzione decorrerà dal 1° luglio 2014 e che avrà una durata corrispondente alla durata del Consorzio;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente:
D E L I B E R A
1. Di costituire e gestire in forma associata, mediante convenzione, tra il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” ed i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano e San Xxxx di Fagagna, la Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori servizi e forniture a partire dal 01.07.2014;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione di seguito trascritto, dando atto che, trattandosi di rappresentanza istituzionale e non contrattuale, il Presidente è il soggetto competente alla relativa sottoscrizione;
Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004.
-
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) il giorno ........................ del mese di ..........., con
la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
- Xxxx Xxxx nato a Udine (UD) il 23.10.1968 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Colloredo di Monte Albano (CF 00484760301) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxx Xxx Xxxxx, nato a Coseano (UD) il 21.06.1955 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Coseano (CF 00461980302) in nome, per conto e
nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Spilimbergo (PN) il 15.02.1974 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Dignano (CF 00480500305) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n.... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Spilimbergo (PN) il 27.09.1968 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli (CF 80016510309) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxx Xxxxx, nato a Udine (UD) il 05.11.1962 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Flaibano (CF 80006150306) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale
n. del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxx Xxxxx, nato a Udine (UD) il 11.02.1972 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Moruzzo (CF 00482400306) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n.... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxx Xxxxxx, nata a Udine (UD) il 22.02.1961 la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Ragogna (CF 80006030300) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxxx X'Xxxxxx, nata a San Xxxxxxx del Friuli (UD) 16.03.1970, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Rive d'Arcano (C.F. 00460120306) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n.... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Udine (UD) il 15.08.1966 il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune San Xxxx di Fagagna (CF 80004290302) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione giunta comunale n..... del esecutiva ai sensi di legge;
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Spilimbergo (PN) il 28.11.1963 il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del C.d.A. del Consorzio Comunità Collinare del Friuli (CF 80010250308) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, in esecuzione della deliberazione C.d.A. n...... del esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE
• l'art. 20 della L.R. 1/2006 stabilisce che gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo
demografico, ambientale e socio economico mediante diverse forme di collaborazione tra cui le associazioni intercomunali;
• l'articolo 22 della L.R. 1/2006 e s.m.i. disciplina detta forma associativa precisandone le peculiarità, le tipologie degli organismi, le modalità ed i contenuti delle convenzioni quadro e delle convenzioni attuative;
• il Consorzio Comunità Collinare del Friuli in base all'atto costitutivo ed al nuovo Statuto sottoscritto con atto notarile di data 12 giugno 2013 Rep. 106048/37299 Racc Notaio Mareschi di San Xxxxxxx del Friuli è l'Associazione intercomunale costituita dai comuni consorziati per gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni ai sensi della legge regionale n.1/2006 e s.m.i.;
• i comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano e San Xxxx di Fagagna, tutti comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti, hanno ritenuto, ai sensi dell'art. 4 -comma 1 -della L.r. 09/03/2012 n. 3, di stipulare apposita convenzione attuativa ex art. 22 comma 6 L.R. n. 1/2006 per la gestione in forma associata, tramite il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i. così come definite dall'art. 3, comma 34, dello stesso X.Xxx. 163,;
• gli stessi comuni hanno approvato il relativo schema di convenzione;
Tutto ciò premesso
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1. I Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano e San Xxxx di Fagagna delegano al Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” (di seguito indicato come Consorzio) le funzioni di Centrale Unica di Committenza (ufficio gare), ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, così come definite dall'art. 3, comma 34, dello stesso X.Xxx. 163, che, come tale, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture a loro destinati (Comuni - stazioni appaltanti) e per loro conto e interesse aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi.
2. Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare in alternativa i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che da parte di Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non siano state attualmente attivate convenzioni per la fornitura dei beni/servizi in affidamento.
4. Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla Stazione Unica di Committenza, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune che certifichi che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, facendo comunque riferimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare.
5. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Xx.Xx., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della
Delibera di Giunta 2014/00050 pag. 5 di 12
amministrazione procedente, e all'attestazione di aver espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.
Art. 2
(Attività e servizi della Centrale Unica di Committenza)
1. Nell'ambito operativo di cui all'articolo precedente il Consorzio in qualità di Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
c) nomina la commissione giudicatrice;
d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nonché di più generale lotta alla corruzione, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
f) nelle procedure di acquisizione di beni e servizi istituisce e aggiorna l'albo dei fornitori e quello dei professionisti destinatari degli incarichi di cui al D.Lgs. 163/2006 e anche in tal caso funge da amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, allo scopo di conseguire economie di scala, conclude accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti deleganti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, contratti collettivi di fornitura in loro favore;
g) provvede a trasmettere al sito informatico dei singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.
2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti ai singoli enti aderenti.
3. Il conferimento della delega avviene a norma dell'art. 22 della L.R. 1/2006, con pienezza operativa non limitata a compiti istruttori o di mera elaborazione dati e pertanto comporterà l'adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione.
4. Gli atti adottati nell'esercizio della delega saranno imputati ad ogni effetto all'ente delegato.
5. L'ente delegato avrà piena autonomia organizzativa nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.
Art. 3
(Attività che restano nella competenza dell'Ente aderente)
1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006
b) le attività di individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture da acquisire
c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto
d) l'adozione della determina a contrarre
e) la stipula del contratto d'appalto
f) l'affidamento della “direzione” dei lavori, dei servizi e forniture
g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori dei servizi e forniture
h) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, dei servizi e forniture
i) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del X.X.xx n. 163/2006.
2. Gli enti deleganti comunicano alla Centrale Unica di Committenza entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, e comunque in tempo utile per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 33, c. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, c. 4 del D.L.201/2011, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
3. I singoli enti aderenti potranno delegare alla Centrale Unica di Committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico ed avvalersi del suo supporto nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta).
4. Gli enti deleganti forniscono alla Centrale Unica di Committenza tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, così come definiti all'art. 1.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti interessati agli esiti della procedura assumeranno a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli enti interessati.
Art. 4
(Operatività della Centrale Unica di Committenza)
1. Ai fini dell'operatività della Centrale Unica di Committenza gli enti aderenti si impegnano:
a) a trasmetterle l'elenco dei contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi per i quali si prevede l'affidamento;
b) a fornirle, a sua richiesta, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
c) a comunicarle le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione suddetta.
2. Ciascun Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza, e ne dà tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza; tale figura è individuata altresì quale Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010.
3. La Centrale Unica di Committenza da parte sua nomina il Responsabile di ciascun procedimento di propria competenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento della determina a contrarre di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. che contiene fra l'altro:
- gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;
- l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenza di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto al PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
- le attestazioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4. della presente convenzione.
5. Per ciascun intervento l'attivazione della procedura avviene entro dieci giorni dalla trasmissione alla Centrale Unica di Committenza della determina a contrarre con la quale si chiede di procedere agli adempimenti di competenza.
6. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.
7. Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
Art. 5
(Regole di organizzazione e funzionamento)
1. La costituzione della Centrale Unica di Committenza dovrà mirare al conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure telematiche (sw gestionale) che consentano di semplificare e governare il processo di comunicazione e lo scambio di documentazione tra i Comuni aderenti e la C.U.C. durante la fase di affidamento.
2. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. Il relativo servizio ha come Responsabile il Responsabile del Servizio del Consorzio competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale del Consorzio, del personale dei Comuni aderenti.
4. Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente al Consorzio - Centrale Unica di Committenza, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio ed sulla base di piani di lavoro deliberati dalle Giunte delle amministrazioni interessate.
5. Per mettere a frutto le professionalità e le esperienze acquisite all'interno degli enti partecipanti e razionalizzare e snellire l'operato della Centrale Unica di Committenza è istituito il Gruppo di Lavoro C.U.C. al fine:
- di redigere e revisionare, per le diverse tipologie di fornitura (lavori, forniture e servizi) gli schemi tipo degli atti di gara, dei bandi di gara, dei relativi disciplinari di gara e le lettere di invito;
- di partecipare alle commissioni di gara;
- di supportare il corretto funzionamento del servizio.
6. Il Gruppo di Lavoro C.U.C. è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio, in ordine agli argomenti da trattare, possono essere chiamati a parteciparvi, il personale del Consorzio addetto al Servizio, i Responsabili dei Servizi Tecnici Comunali (LL.PP. e manutenzioni), altri Responsabili dei Servizi Comunali e del Consorzio deputati a contrarre, personale del Consorzio e dei Comuni aderenti con esperienze in contabilità e in giurisprudenza.
7. L'organizzazione del Servizio e dell'attività del Gruppo di Lavoro dovrà essere supportata da procedure telematiche e sistemi di videoconferenze in maniera tale da ridurre gli spostamenti dei dipendenti coinvolti dalle consuete sedi di lavoro.
8. Il Consorzio potrà integrare le modalità di organizzazione e di funzionamento di cui alla presente convenzione con apposito regolamento di cui all'art. 13 del proprio Statuto.
9. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della Centrale Unica di Committenza con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.
Art. 6
(Costi della gestione associata)
1. La Centrale Unica di Committenza mira a conseguire economie di scala e in ogni caso non può comportare per i bilanci dei singoli enti associati oneri maggiori di quelli sostenuti nel passato per la stessa attività, fatte salve le variazioni direttamente conseguenti a disposizioni
di legge o contratti nazionali di lavoro, o a incombenze organizzative peculiari della CUC, sopraggiunte rispetto a quelle presenti precedentemente nei comuni aderenti.
2. Preventivamente all'elaborazione dei bilanci di previsione dei Comuni aderenti alla CUC, il CDA del Consorzio approva il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo ed i criteri di riparto degli eventuali oneri a carico degli enti aderenti per la gestione del servizio.
3. Il piano economico-finanziario, una volta approvato dal CDA, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del CDA del Consorzio.
Art. 7
(Conferenza Sindaci-Presidente)
1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato “Conferenza Sindaci-Presidente”.
2. La Conferenza Sindaco-Presidente, che si riunisce di norma almeno due volte all'anno, è formata dal Presidente del Consorzio Comunità Coliinare e dai Sindaci dei comuni deleganti.
3. La Conferenza Sindaco-Presidente esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione della Centrale medesima ai programmi delle rispettive amministrazioni.
4. La Conferenza Sindaci-Presidente definisce le modalità per il trasferimento al Consorzio delle quote di compartecipazione alle spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
5. Alle sedute della Conferenza Sindaci-Presidente possono essere invitati a partecipare, senza possibilità di voto, sia il Direttore del Consorzio sia i Segretari comunali dei comuni deleganti che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
Art. 8 (Dotazione di personale)
1. Di volta in volta, in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, il Responsabile della CUC richiederà ai Comuni aderenti le professionalità di cui ha necessità così come recita il 3° comma dell'art. 5.
2. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, ricorrendo in primo luogo alle professionalità già esistenti al loro interno, che saranno considerate distaccate, ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente convenzione, presso il Consorzio - Centrale Unica di Committenza, che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'ente di appartenenza.
3. I dipendenti facenti parte dell'ufficio comune rimangono dipendenti dell'ente di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto.
4 Il personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza opererà di norma presso l'ente di appartenenza.
Art. 9 (Beni e strutture)
1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” a Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx x. 0.
2. I beni e le attrezzature assegnati al servizio associato vengono determinati al momento dell'attivazione del servizio e periodicamente negli atti di programmazione della gestione.
3. Detti beni saranno messi a disposizione dal Consorzio salvo diversa decisione della Conferenza Sindaci-Presidente a termini del 4° comma del precedente art. 7.
Art. 10 (Decorrenza e durata)
1. La convenzione sarà operativa dal 1° luglio 2014 ed avrà una durata corrispondente alla durata del Consorzio
2. Rimane nella facoltà di ogni singolo ente recedere in ogni momento dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare sia al Consorzio che agli altri Comuni associati.
Art. 11
(Controversie)
1. Ogni controversia tra le parti derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
• uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
• uno dall'Assemblea dei Sindaci - Presidente;
• il terzo di comune accordo fra i comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci - Presidente, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
Art. 12
(Norme finali e transitorie)
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge nazionali e regionali.
2. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.
Art. 13
(Disposizioni in materia di privacy)
1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio Comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile dell'Ufficio Comune suap-commercio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 14
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da Tab. allegato “B”, articolo 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Letto e Sottoscritto
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49
L. 267/2000, si esprime parere:
X FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
X.xx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
San Xxxx di Fagagna, li 07/07/2014
Il Responsabile Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale
X.xx XXXXXX XXXXXXX X.xx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 07/07/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 22/07/2014.
Il Responsabile della Pubblicazione
San Xxxx di Fagagna, li 07/07/2014 X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 07/07/2014 al 22/07/2014.
Il Responsabile della Pubblicazione
San Xxxx di Fagagna, li 22/07/2014 X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07/07/2014 con protocollo n° 3070 ai sensi dell'art. 1 c.16 della L.R. n.21/2003.
Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 04/07/2014 in quanto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 1c.19 della L.R. 21/2003.
Il Responsabile dell'Esecutività X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx