Regolamento del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp
Regolamento del Fondo per la formazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp
Art.1 - Funzionamento del Fondo
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione - Forma.Temp, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, del
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del CCNL 23 settembre 2002 e dell'Accordo Quadro sulle politiche formative del 27 aprile 1999, dell'accordo del 18 aprile 2000 e del Protocollo integrativo del 1° agosto 2000, degli analoghi accordi del 26 settembre 2000 nonché di quelli allegati al CCNL e all’Accordo del 20 aprile 2011.
2 Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione (di seguito, Agenzie per il Lavoro), hanno l’obbligo di trasmettere mensilmente una dichiarazione dei contributi ex art. 12 d. lgs. 276/03 relativi al mese precedente, calcolati utilizzando la base imponibile prevista ai fini previdenziali. Il Fondo si riserva il diritto di effettuare le necessarie attività di controllo. Le Agenzie pertanto devono tenere a disposizione la documentazione comprovante il contributo dichiarato e qualsiasi altro documento necessario per l’effettuazione del controllo dei dati forniti. Il mancato rispetto della scadenza prevista nel presente comma determina la sospensione della finanziabilità dei progetti presentati e presentandi.
3. Al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte del contributo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e anche attraverso l’utilizzo:
a) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
b) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
c) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi.
La quota parte del contributo destinata al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore al 4% (quattro per cento) del contributo.
La destinazione dell’avanzo risultante dal bilancio di esercizio sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Le spese di funzionamento e gestione di Forma.Temp vengono contabilizzate separatamente. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le risorse destinate alle spese di funzionamento e gestione vengono accantonate in apposito conto corrente bancario.
4bis. Le risorse derivanti dal contributo destinate al Fondo bilaterale di solidarietà del settore della somministrazione vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le risorse destinate vengono versate in appositi conti correnti bancari o postali.
5. Le risorse derivanti dal contributo previsto a carico delle Agenzie per il Lavoro per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato e destinate a:
a) Attività formative presentate dalle Agenzie per il Lavoro;
b) Misure previdenziali;
c) Azioni di sistema;
d) Formazione continua;
e) Sostegno al reddito;
f) Altre attività assegnate al Fondo indicate al comma 1, art. 12 D.lgs 276/2003 o negli accordi delle Parti Sociali ai sensi dell’art. 55ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96,
sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi.
6. Le risorse derivanti dal contributo previsto a carico delle Agenzie per il Lavoro per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato e destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia, anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, anche in regime di accreditamento con le Regioni;
d) la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale,
sono ripartite secondo le disposizioni previste dagli accordi delle Parti Sociali. Tali attività sono disciplinate da appositi dispositivi attuativi.
7. Le risorse di cui al comma 5, ad eccezione delle attività indicate alla lettera a), e quelle di cui al comma 6, senza alcuna eccezione vengono versate mensilmente dalle Agenzie per il Lavoro a mezzo bonifico bancario entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Le relative risorse vengono accantonate in distinti conti correnti bancari per tipologia di attività.
8. Le Agenzie per il Lavoro, a seguito del meccanismo della compensazione tra le disponibilità relative alla formazione di cui al comma 5 lettera a) e l’ammontare dei progetti approvati, versano i contributi dovuti al Fondo, con cadenza annuale, entro il giorno 30 aprile successivo a ciascun anno, in base ai progetti approvati da Forma.Temp e ai valori dei contributi dichiarati a Forma.Temp entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento. Il contributo verrà versato a mezzo bonifico bancario in un apposito conto corrente.
9. I conti correnti bancari e postali di Forma.Temp di cui al comma 4 sono movimentabili a firma congiunta del Presidente e Vice Presidente, o, su delega degli stessi, a firma del Direttore Generale.
I conti correnti bancari e postali di Forma.Temp di cui ai commi 4bis, 7 e 8 sono movimentabili a firma congiunta del Presidente e Vice Presidente o, su delega degli stessi, a firma congiunta del Direttore Generale e del dirigente preposto alla funzione finanziaria.
Le deleghe di cui ai precedenti capoversi possono indicare i poteri e i limiti per importo e per tipologia di operazione.
Art. 2 - Direttore Generale
La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore Generale, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale:
a. svolge tutti i compiti e le missioni specificatamente a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
b. per l'espletamento dei propri compiti istituzionali potrà avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne. La struttura è composta da un numero variabile di componenti, in ragione delle esigenze operative del Fondo e nei limiti della dotazione organica definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c. ha la responsabilità operativa di tutta la struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente;
d. presenta il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo redatto dal dirigente preposto alla funzione finanziaria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
e. presenta mensilmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte.
Art. 3 - Politiche del lavoro
1. Nell'ambito della struttura organizzativa ed operativa del Fondo o avvalendosi di professionalità esterne, il Direttore Generale individua le figure alle quali vengono affidate le verifiche di ammissibilità e i controlli delle Politiche del lavoro (attive e passive) per le quali viene chiesto il finanziamento al Fondo.
2. La presentazione delle richieste relative al finanziamento delle Politiche del lavoro avviene tramite procedura informatica, ovvero con qualsiasi altro mezzo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione atto a documentarne e regolamentarne l’invio.
3. Le attività relative al finanziamento delle Politiche attive del lavoro e delle misure legate alla procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in somministrazione, sono a cura del Direttore Generale sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le attività relative alle Politiche passive del lavoro finanziate attraverso il Fondo di Solidarietà di settore istituito presso Forma.Temp ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell’Accordo tra le Parti del 25 novembre 2015, disciplinato dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 e
s.m.i. e dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, n. 95074, sono affidate al Comitato di gestione e controllo che le attua per mezzo del Direttore Generale.
Art. 4 - Modifica del Regolamento
Il presente Regolamento viene modificato, previa autorizzazione dell’Autorità vigilante, con delibera propria dell'Assemblea, ovvero in base a proposte del Consiglio di Amministrazione. La modifica dovrà essere deliberata con le modalità prevista all’articolo 19 dello Statuto.