CONSORZIO VINI DI BOLGHERI
STATUTO SOCIALE DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI CON DENOMINAZIONE DI ORIGINE BOLGHERI
anche denominato
CONSORZIO VINI DI BOLGHERI
Art.1
COSTITUZIONE
E’ costituito il Consorzio volontario per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia – di seguito indicate con il solo termine di denominazione – prodotti nel territorio delimitato e riconosciuti dal relativo disciplinare di produzione.
Il Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei vini Bolgheri – di seguito indicato come Consorzio se riconosciuto ai sensi del 4 comma, art. 17 del D.lgs n. 61, 8 aprile 2010 – è una associazione interprofessionale, senza scopo di lucro, per la salvaguardia, la cura generale, la tutela e la valorizzazione della regione economica vitivinicola, la difesa degli interessi generali degli aventi diritto e dei vini di qualità prodotti (v.q.p.r.d.).
Oltre che dal presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni approvati, il Consorzio è disciplinato dal Decreto legislativo n. 61/2010, dai relativi Decreti attuativi (e, in particolare dal DM 16/12/2010, pubblicato sulla G.U.R. n. 17 del 22/01/2011), nonché dalle loro successive modificazioni e integrazioni.
Art.2
DURATA
Il Consorzio ha durata fino al giorno 31.12.2050.
Art.3
SEDE E UFFICI
Il Consorzio ha sede legale a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, presso la casa municipale, Via Carducci, 1. Esso, qualora si ravvisi la necessità, può modificare la sede legale , anche provvisoriamente, e può istituire e/o sopprimere altri uffici operativi, nonché aprire uffici di rappresentanza in Italia e all’estero con opportuna deliberazione assembleare.
Art.4
SCOPI E FINALITA’
Il Consorzio è un ente non lucrativo di carattere associativo costituito tra le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate, ovvero viticoltori, vinificatori, imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata.
Ai sensi e per gli effetti dell’art .17 del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 5 del D.M. 16/12/2010 e successive modifiche, il Consorzio, titolare della rappresentatività prevista dall’art. 4 c. 1 DM 16/12/2010 e successive modifiche, si propone di svolgere nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle DO tutelate, attività di valorizzazione e promozione della denominazione e dei marchi connessi, attività di tutela e cura degli interessi della denominazione e di informazione del consumatore, attività di vigilanza nonché ogni altra attività e/o funzione erga omnes attribuita, delegata o consentita dalla normativa vigente.
In particolare il Consorzio si propone di:
a. contribuire alla tutela e salvaguardia della denominazione d’origine e coordinare le attività connesse agli interessi generali delle diverse categorie dei produttori e delle imprese, compreso il valore qualitativo e di mercato;
b. promuovere l’adeguamento del disciplinare di produzione alle innovative e più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, la viticoltura, le pratiche enologiche, l’immagine, il consumo e presentare istanze e pareri di modifica agli organi preposti alla loro emanazione;
c. istituire e collaborare alla realizzazione di vigneti e strutture necessarie e idonee alla sperimentazione in campo e in cantina per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità delle uve e dei vini prodotti nelle zone e nelle micro zone della regione vitivinicola
d. monitorare la qualità e il metodo produttivo dei vini a denominazione di origine e studiare le pratiche da rispettare per il miglioramento e per la qualificazione delle tipologie attraverso l’istituzione di regolamenti tecnici;
e. promuovere attività di valorizzazione territoriale e di prodotto, come il distretto d’area, i percorsi didattici e culturali, le strade dei vini e dei sapori, le fattorie didattiche e attività diverse di promozione enoturistica e enogastronomica, in collaborazione con altri enti pubblici e privati e con strutture nazionali e comunitarie;
f. curare la formazione tecnica e l’immagine e fornire assistenza tecnica alle aziende e ai produttori;
g. realizzare prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico e informativo con il relativo diritto d’autore;
h. promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, alla educazione alimentare e al corretto consumo dei vini prodotti nell’area;
x. xxxxx, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DO tutelata e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori, anche costituendosi parte civile nelle forme previste;
j. avanzare proposte, disciplinare, regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell’applicazione del D. Lgs. n. 61/2010;
k. collaborare con lo Stato, con la Regione Toscana e con gli altri Enti Pubblici, allo svolgimento dei compiti loro assegnati nel settore della vitivinicoltura e svolgere, in particolare, compiti di proposta per la disciplina regolamentare della D.O. tutelata nonché compiti gestionali e consultivi, nei riguardi della Regione e degli Enti preposti, in materia di schedario vitivinicolo, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di gestione e distribuzione dei contrassegni di Stato e di quant’altro di competenza delle Regioni e dei predetti enti preposti.
l. consentire e permettere, previa stesura di convenzione sulle procedure del servizio e del rimborso spese, ad altri Consorzi di tutela della Costa Toscana o Costa degli Etruschi l’utilizzo delle proprie strutture e risorse umane.
m. verificare, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.5 comma.4 lett. a) e b) del DM 16/12/2010 e successive modifiche, la rispondenza delle produzioni certificate al disciplinare di produzione, e vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare confusione
nel consumatore, nonché esercitare ogni azione di vigilanza consentita dalla normativa pro tempore vigente.
Inoltre, il Consorzio, titolare della rappresentatività prevista dall’art. 3 c. 1 DM 16/12/2010 e successive modifiche potrà, nell’interesse ed a spese dei soli associati, in via meramente esemplificativa:
- attuare forme di assistenza tecnica, agronomica, enologica, socio-economica, aziendale, anche svolgendo attività di ricerca e sperimentazione ed iniziative tendenti alla preparazione ed al perfezionamento delle capacità professionali dei soci e dei loro dipendenti, anche a mezzo di attività di informazione;
- informare ed assistere ai soci circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore, compresi quelli relativi all'albo dei vigneti e, se del caso, al catasto o schedario viticolo;
- realizzare analisi, ricerche, indagini, verifiche amministrative ed altri adempimenti, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche per conto terzi, siano essi persone fisiche od altri enti ed organismi del settore;
- aderire o comunque partecipare ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi consortili nonché scopi di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio di produzione in ogni suo aspetto.
Le funzioni svolte nell’esclusivo interesse dei propri associati potranno essere gestite dal Consorzio direttamente e/o per il tramite di Enti e/o Società anche non partecipate dal Consorzio stesso.
Il Consorzio potrà anche occuparsi, nel rispetto del comma 2, dell’art.17 del D. Lgs. N. 61 dell’8 aprile 2010 e successive modifiche, della tutela, della promozione, valorizzazione, vigilanza, e della cura generale degli interessi delle IG e degli altri vini di pregio prodotti nel territorio di produzione.
Art.5
REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Possono fare domanda ed essere ammessi a far parte del Consorzio in qualità di associati , senza discriminazione, tutti gli utilizzatori della denominazione “Bolgheri” che esercitano una o più delle seguenti attività produttive: viticoltura, vinificazione, imbottigliamento.
L’ammissione al Consorzio è garantita a tutti gli aventi diritto presentando domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e corredata dalla seguente documentazione:
x. xxxxxx denominazione e ragione sociale dell’impresa, generalità completa del legale rappresentante e identità della persona fisica referente per il Consorzio;
b. indicazione della sede legale dell’impresa e dove, eventualmente, vengono svolte separatamente le attività;
c. estremi dell’iscrizione nei rispettivi registri e albi di impresa, di matricola, di imbottigliamento e di esportazione;
d. per i viticoltori, siano essi singoli e/o aderenti a strutture collettive, gli estremi di iscrizione e i numeri matricola degli albi e/o elenchi dei vigneti della denominazione e, anche in formato elettronico, le mappe catastali dei vigneti e il relativo schedario e/o inventario viticolo aziendale aggiornato e in applicazione delle norme comunitarie;
e. indicazione della/delle attività svolta/e;
f. dichiarazione di conoscere lo statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che alle leggi e regolamenti interni che fanno parte integrante dello statuto;
Le strutture associative e gli organismi collettivi, siano essi cooperative, cantine sociali, associazioni di produttori, devono inoltre presentare l’elenco dei propri aderenti suddivisi per attività svolta e per categoria di appartenenza e la delibera dell’assemblea che approva i contenuti dello statuto e la domanda di adesione. Inoltre per l’attività di produzione delle uve può essere presentata l’adesione dei singoli aderenti produttori dell’organismo collettivo per l’iscrizione al consorzio in tale categoria di appartenenza.
Accertati i requisiti e la validità della domanda, il Consorzio si pronuncerà entro massimo due mesi. Il mancato accoglimento della domanda potrà essere impugnato avanti il Collegio Arbitrale con le modalità e i termini previsti dall’art.23 dello statuto.
L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto (art. 6, comma 5, D.M. 16 dicembre 2010)
Art.6
OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Tutti i Consorziati devono sottostare ai seguenti obblighi:
a) versamento di una quota fissa di accesso ai servizi o di iscrizione (una tantum) stabilita annualmente e calcolata con le stesse modalità e commisurazione prevista per le quote annuali. La quota si intende versata a fondo perduto; è intrasferibile, non rivalutabile e non da alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
b) versamento di una quota annuale calcolata in proporzione al livello produttivo e commisurata ad una unità base di prodotto stabilita per ogni categoria produttiva, e cioè:
- attività di viticoltura, a chilogrammo di uva rivendicata e denunciata,
- attività di vinificazione, a litro di vino rivendicato e denunciato,
- attività di imbottigliamento, a litro di vino imbottigliato.
I dati necessari per il calcolo delle quote annuali sono ricavati dai documenti
ufficiali della azienda, dalle denunce e dichiarazioni di produzione e dai certificati ufficiali relativi alla campagna vitivinicola dell’anno precedente.
I consorziati sono obbligati a presentare le denunce e le dichiarazione annuali entro il 20 dicembre di ogni anno. Ogni Consorziato ha l’obbligo di comunicare al Consorzio le variazioni ai vigneti impiantati e alla produzione contestualmente alla presentazione agli uffici competenti. Il valore delle unità di prodotto per ogni categoria, per ogni vino e per ogni attività è deliberato annualmente e le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento operativo di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una commisurazione differenziata delle quote annuali unitarie per ogni denominazione tutelata .
Qualora non siano disponibili i dati ufficiali della campagna vitivinicola immediatamente precedente, si fa riferimento alla media di prodotto rivendicato nelle due campagne precedenti;
c) versamento di eventuali contributi straordinari, anche richiesti ad una sola o a più categorie di soci, e destinati con apposita deliberazione assembleare;
d) rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento di gestione e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali competenti;
e) assoggettamento alle forme di rito di controllo qualitativo e quantitativo delle superfici vitate, delle produzioni di uva, di vino e di bottiglie, anche in collaborazione con altre strutture al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi assunti in qualità di Consorziato e di produttore di uva e vini di qualità immessi sul mercato e al consumo diretto;
f) partecipazione alle attività e agli organi sociali solo se in regola con tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dal Consorzio;
Art.7
SANZIONI
L’adesione al Consorzio è volontaria, pertanto essa stessa vincola i Consorziati al rispetto totale delle norme stabilite e approvate e ad un corretto ed elevato senso morale e di comportamento singolo, reciproco e collettivo volto all’esclusivo obiettivo della massima valorizzazione dell’immagine e del prestigio della denominazione. Nei confronti dei Consorziati che per qualunque e qualsiasi motivo non rispettino lo statuto, il regolamento e altre norme deliberate vengono previste in progressione temporale e in relazione alla gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni:
- lettera r.r. di convocazione per presentare entro 30 giorni le deduzioni scritte a discolpa;
- lettera r.r. di censura con diffida;
- comunicazione alla compagine sociale della sospensione temporanea ed eventuale sanzione pecuniaria di importo proporzionale all’infrazione e alla sua dimensione;
- esclusione ufficiale e pubblica dal Consorzio.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati all’interessato entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Contro i provvedimenti adottati, volta per volta, tempo per tempo, l’interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale, secondo le modalità previste dallo statuto. L’inoltro del ricorso, validamente presentato, determina l’immediata sospensione dell’irrogazione della sanzione.
Art.8
XXXXXXX E RECESSO DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO
La perdita della qualità di Consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso il Consorziato deve assolvere tutti gli obblighi assunti e in sospeso, sia finanziari che tecnici, ancorché il rapporto si risolva in corso dello stesso esercizio.
Art.9
RECESSO
Gli obblighi dei soci hanno la durata del Consorzio. Possono cessare prima della scadenza quanto:
a) il Consorziato sia deceduto senza eredi in continuità d’opera, abbia cessato di svolgere una o più attività e/o abbia ceduto una o più attività previste all’atto di adesione;
b) presenti le dimissioni.
La richiesta di recesso e la comunicazione di cessazione della/e attività deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione in qualunque momento ed avrà effetto alla chiusura dell’esercizio in corso, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art 7 dello statuto.
Art.10
DECADENZA
Decade dal diritto di far parte del Consorzio il socio che:
- abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione,
- si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio,
- xxx xxxxxx, per oltre due anni, delle quote e dei contributi.
Nel caso di decesso del titolare dell’ impresa consorziata, gli eredi hanno la facoltà di subentrare nominando un nuovo rappresentante, salvo diniego di accettazione per giusta causa. In tal caso gli interessati possono appellarsi al Collegio Arbitrale nei modi e termini di cui all’art 23. Nel caso di subentro di un nuovo titolare nella stessa impresa consorziata o anche in una sola o più attività svolte dalla impresa, il nuovo titolare dovrà presentare nuova domanda di adesione e, se accolta, è tenuto al versamento di tutte le quote previsti all’art 7 deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Art.11
ESCLUSIONE
Può essere escluso dal Consorzio chi:
- sia gravemente inadempiente degli obblighi previsti all’art 7,
- abbia commesso gravi e/o reiterate violazioni dello statuto e del regolamento,
- sia incorso in reati di forma e di sostanza connessi all’esercizio d’impresa o per uso illecito della denominazione,
L’esclusione non solleva dagli obblighi finanziari e tecnici assunti o in sospeso; il relativo provvedimento definitivo deve essere comunicato con lettera raccomandata r.r. all’interessato entro 15 giorni dalla delibera; l’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al giudizio del Collegio Arbitrale nei termini e modi previsti all’art 23 dello statuto.
Art.12
ORGANI SOCIALI
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.
Art.13
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci al Consorzio.
All’assemblea generale straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, spettano i seguenti compiti:
a) le modifiche allo statuto sociale e la variazione della sede legale;
b) lo scioglimento del Consorzio;
c) la messa in liquidazione del Consorzio con la definizione dei poteri, la remunerazione e la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
Alla assemblea generale ordinaria, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti compiti:
a) determinazione dell’indirizzo generale del Consorzio;
b) deliberazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione e relativa approvazione delle relazioni di esercizio e di programma;
c) deliberazione del versamento di contributi straordinari e loro destinazione;
d) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) approvazione del regolamento operativo di gestione e relative modifiche e integrazioni;
f) nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, del suo presidente e dell’eventuale compenso;
g) ratifica delle quote ordinarie annuali dei Consorziati presentate dal Consiglio di Amministrazione;
h) delibera su tutti i temi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
i) approva il bilancio consuntivo annuale;
j) approva il bilancio preventivo annuale;
k) approva le proposte di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione tutelata;
l) approva le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalle denominazioni tutelate;
m) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti k) e l) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) e d) del D.M. 16 dicembre 2010, relativo alle procedure per la modifica dei disciplinari e alla richiesta di nuove D.O.
Tutte le deliberazioni assembleari vengono assunte secondo le votazioni definite dal successivo articolo.
Art.14
MODALITA’ DI VOTO IN ASSEMBLEA
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Alle assemblee possono partecipare solo i Consorziati che sono in regola con i versamenti e che non
siano stati sospesi o esclusi. I voti spettanti a ciascun Consorziato, sono calcolati sulla quantità di prodotti rivendicati e denunciati nella campagna vitivinicola precedente per attività svolta.
Qualora sia convocata una assemblea senza la disponibilità dei dati utili,i voti di ogni Consorziato e per ogni categoria saranno quelli della ultima convocazione Assembleare oppure quelli riferiti alla media dei voti utilizzati nei due esercizi precedenti.
Ad ogni Consorziato spetta in ogni caso un voto per ogni categoria di appartenenza, e inoltre:
• per l’attività di viticoltura, un voto ogni 30.000 (trentamila) chilogrammi di uva rivendicata e denunciata;
• per l’attività di vinificazione, un voto ogni 20.000 (ventimila) litri di vino vinificato e denunciato;
• per l’attività di imbottigliamento, un voto ogni 30.000 (trentamila) litri di vino vinificato destinato all’ imbottigliamento.
Il Consorziato che svolge, con la stessa impresa e contemporaneamente due o tre attività, il voto spettante in assemblea è cumulativo di ogni attività, ad eccezione delle votazioni richieste per la elezione dei rappresentanti delle categorie in Consiglio di Amministrazione per le quali ogni Consorziato vota separatamente e utilizza solo i voti spettanti per ogni singola attività svolta.
Ogni Consorziato non può essere portatore di più di 2 deleghe per ogni categoria.
Le strutture cooperative e gli organismi collettivi, in qualità di imprese associate al Consorzio, possono rappresentare in assemblea la totalità dei propri aderenti in caso di espressa delega del singolo alla cantina o alla cooperativa e in tal caso esprimono i voti totali ponderali rapportati alle quantità di prodotto in carico e denunciato per ogni attività svolta oppure possono partecipare all’assemblea i singoli produttori di uva conferenti che esprimono i voti personali calcolati sulla quantità di prodotto effettivamente detenuto per l’attività di viticoltura.
Il numero di voti spettante per ogni Consorziato è arrotondato all’intera unità per difetto o per eccesso rispetto al mezzo voto.
Ogni consorziato può delegare in sua vece, espressamente per iscritto, un proprio familiare entro il 4 grado nel caso di impresa singola, uno dei soci nel caso di società di persone, un componente il Consiglio di Amministrazione nel caso di società cooperative e di capitale, un proprio dipendente.
Art.15
CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
I) Ordinaria e norme generali
L’assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, è convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dal presidente del Consiglio di Amministrazione e tutte le volte che è ritenuto opportuno o su richiesta scritta, con espresso la motivazione, di almeno 1/5 dei Consorziati aventi diritto.
Quando la convocazione dell’assemblea è richiesta dai soci, detta convocazione deve avvenire entro 10 giorni di calendario dalla data di deposito presso la sede al fine di riunirsi entro 30 giorni di calendario sempre dalla data di deposito della richiesta. L’assemblea è costituita dai Consorziati in regola con gli obblighi previsti e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti. La convocazione avviene ed è trasmessa per lettera a ciascun Consorziato al domicilio risultante dal libro soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione ed ha valore di biglietto di ingresso, previo accertamento di idoneità da parte degli incaricati. In caso di urgenza o di modifiche di convocazione, la stessa può essere inviata via fax, telegramma oppure posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato. L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo,la data e l’ora di inizio della riunione, anche in seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei termini stabiliti. L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti, o in loro assenza da chi viene designato a maggioranza dai presenti. Spetta al presidente dell’assemblea attestarne la validità, dirigere i lavori e decidere sui diritti di intervento, nonché nominare il segretario verbalizzante. Le riunioni assembleari sono valide in prima convocazione quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei voti espressi dall’intera compagine consortile avente i diritti determinati ai sensi dell’art. 15 e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti rappresentati dai presenti.
Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo quanto diversamente previsto dall’art. 13, comma 3, lett. k), l) e m) relative alle procedure per la modifica dei disciplinari e alla richiesta di nuove D.O.
Le deleghe concorrono a formare il numero totale dei presenti e dei voti validamente espressi. Per prassi le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova. Dovranno espletarsi per appello nominale e voce e/o per scheda segreta, quando il presidente lo reputa
opportuno o quando viene richiesto dalla maggioranza dei Consorziati presenti, preventivamente alla discussione dell’oggetto.
Si specifica, inoltre che anche nel caso di votazione per alzata di mano, il voto deve essere rapportato alla quantità di prodotto ottenuto dal socio nella campagna vendemmiale precedente la data dell’Assemblea (art. 6, comma 2, DM 16 dicembre 2010).
Il rinnovo delle cariche sociali deve avvenire in assemblea solo quando sono acquisiti e assegnati i voti di ogni associato e solo dopo che siano espletate tutte le determinazioni necessarie per definire le rappresentanze, i seggi e la consistenza delle categorie. Per tempo tutti i Consorziati devono essere informati per iscritto delle modalità e dei tempi necessari per la convocazione della assemblea elettiva, in applicazione delle regole e norme stabilite nel regolamento e rese note da un comitato elettorale. Il Consiglio di Amministrazione nomina il comitato elettorale al quale compete ogni responsabilità in merito al ricevimento delle candidature, secondo quanto previsto dal regolamento interno di gestione. Affinchè il Consiglio di Amministrazione eletto sia rappresentativo della composizione della compagine sociale, ogni Consorziato può esprimere il proprio voto su una lista di candidati proposti per ogni categoria e stilata dal comitato elettorale e dal Consiglio di Amministrazione uscente. Ogni associato può votare solo per i candidati della o delle categorie di appartenenza ed esprime i voti assegnati di categoria per ogni singolo candidato, senza frazionamento. La lista dei candidati proposti per ogni categoria si compone di un elenco di Consorziati disponibili all’incarico ed eleggibili, almeno doppio rispetto ai seggi spettanti alla stessa categoria. Il dettaglio delle procedure e delle operazioni elettorali sono contenute nel regolamento interno di gestione che fa parte integrante dello statuto.
La seconda convocazione dell’assemblea non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ai sensi dell’art. 2369, comma 2, C.C.
Tutte le deliberazioni della assemblea verranno fatte constatare nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
II) Straordinaria
L’assemblea generale straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono rappresentati nella riunione almeno 2/3 dei voti della totale compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con l’espressione positiva di almeno la metà più uno dei voti espressi dalla totalità della compagine sociale e, in seconda convocazione, sono rappresentati nella riunione almeno la metà più uno dei voti totali della compagine sociale e le relative
deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno 1/3 dei voti espressi dalla totalità della compagine sociale.
Art.16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 11 membri eletti dalla assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare una rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo aderenti al Consorzio. Ogni categoria deve avere minimo un rappresentante. Nella formazione del Consiglio di Amministrazione si deve riconoscere e rispettare il rapporto quantitativo fra le varie attività di filiera e deve prevedere una distribuzione dei seggi proporzionale e commisurata ai voti totali di ognuna delle categorie nella compagine sociale.
Il Consiglio di Amministrazione , entro il mese di marzo dell’anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, provvede a determinare i seggi spettanti a ciascuna categoria in base ai voti spettanti alla stessa. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato porti la firma di almeno un socio della categoria stessa, non candidato e che non abbia presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire alla Commissione elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
I consiglieri eletti durano in carica il periodo determinato all’atto della loro nomina, ma non più di tre anni e gli stessi sono rieleggibili senza limiti. Tutti gli incarichi in seno al Consiglio di Amministrazione, conferiti dal Consiglio stesso e dal Presidente scadono contestualmente con la nomina del nuovo Consiglio. Se nel corso del mandato elettorale vengono a mancare uno o più amministratori, qualunque sia la causa, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, determina la integrazione sulla base delle procedure previste dal regolamento interno di gestione e dal codice civile, nel rispetto del secondo capoverso del presente articolo. I membri del Consiglio, compreso i sindaci effettivi, assenti senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.
I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.
Art.17
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta e particolarmente sono riconosciute tutte le facoltà atte al raggiungimento degli scopi consortili, facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto attribuite alla sovranità della assemblea ordinaria e straordinaria.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina, secondo le modalità stabilite, il Presidente e uno o più vice Presidente. Può essere nominato Presidente solo un soggetto inserito nel sistema di controllo, anche se persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione, purché sia riconosciuto unanimemente una figura super partes, istituzionale e fortemente rappresentativa, nel qual caso l’eletto non avrà diritto al voto;
b) nomina i sostituti dei consiglieri venuti a mancare secondo le modalità stabilite nel regolamento interno di gestione; può cooptare personalità di alto e riconosciuto prestigio e nomina il comitato elettorale purché inserite nel sistema di controllo ;
c) decide in merito alle strategie e alle iniziative da assumere e da promuovere e i criteri di attuazione degli scopi sociali a sostegno della denominazione e dei produttori soci;
d) stende il regolamento interno di gestione da sottoporre alla approvazione della assemblea. Provvede pure, nel tempo, a proporre all’assemblea gli adeguamenti dello stesso per situazioni e condizioni mutate;
e) determina tutte le quote dei soci, i contributi e le tariffe e, quindi, predispone il bilancio preventivo, il rendiconto economico finanziario e le relazioni programmatiche collegate da sottoporre alla assemblea;
f) valuta e determina il sostegno e le relative modalità di copertura economica di iniziative straordinarie per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine da sottoporre al vaglio della assemblea;
g) progetta e propone ad enti e istituzioni programmi di valorizzazione, di ricerca, di sperimentazione e di tutela nazionale e internazionale a vantaggio della denominazione;
h) studia e valuta le opportunità di implementazione e integrazione delle attività sociali al fine di stabilire azioni a vantaggio del territorio, della denominazione, del distretto, dei percorsi e della tutela, compreso modifiche dei disciplinari di produzione;
i) delibera sulla ammissione, decadenza, recesso ed esclusione dei Consorziati;
j) delibera sulla organizzazione, sulla assunzione di personale;
k) delibera sulla nomina di rappresentanti del Consorzio in seno ad enti, istituzioni e associazioni provinciali,regionali,nazionali e comunitarie;
l) delibera su convenzioni e deleghe a e da organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di funzioni e scopi.
E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
a) nominare in accordo con il Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica:
- uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
- una GIUNTA ESECUTIVA precisandone attribuzioni e poteri. Ove il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno una Giunta Esecutiva, questa dovrà essere composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un consigliere;
- un COMITATO TECNICO precisandone attribuzioni e poteri.
- Conferire, in accordo con Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato
Il segretario verbalizzante le sedute è nominato dal Presidente; svolge tale funzione il direttore del Consorzio, qualora nominato.
Art.18
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si aduna ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, comunque almeno 4 volte all’anno, oppure su richiesta scritta di almeno ¼ dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono farsi per lettera semplice almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza o di modifica anche con fax, telegramma o posta elettronica almeno 2 giorni prima e devono indicare il luogo, l’ora della convocazione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente anziano di nomina o, in assenza di entrambi, da un membro nominato dai consiglieri intervenuti. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza
degli amministratori. Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.19
PRESIDENTE
Le funzioni del Presidente sono:
1) la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;
2) la nomina di avvocati e procuratori nelle ragioni attive e passive, in ogni grado di giurisdizione;
3) il rilascio di quietanze liberatorie per l’incasso di somme a qualunque titolo versate e il pagamento per le spese di gestione;
4) tutte le operazioni bancarie per le risoluzioni di rapporti e affidamenti vari preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5) la presidenza delle riunioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
6) la vigilanza di ogni operazione, l’adempimento di incarichi e delibere conferite dalla assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
7) la vigilanza sulla tenuta e conservazione di documenti contabili, fiscali, libri sociali e registri del Consorzio;
8) la delega di proprie competenze al vice Presidente e/o al direttore.
In caso di prolungato o momentaneo impedimento può delegare le relative funzioni al vice Presidente anziano di nomina o al direttore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può svolgere, come tale, più di 2 mandati consecutivi, a condizione che ottenga un minimo di preferenze pari ai due terzi dei membri che compongono il Consiglio Direttivo. L’Elezione del Presidente deve essere fata a scrutinio segreto e durante la prima seduta del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i consiglieri, in qualità di viticultori, vinificatori e imbottigliatori, non hanno in nessun caso diritto alla consultazione diretta e a detenere documenti, copie, tabulati dei dati produttivi dei singoli Consorziati in quanto il loro trattamento, controllo e verifica è riservato all’ufficio consortile e ai responsabili all’uopo indicati.
Art.20
COMITATI CONSULTIVI
Per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali, il Consiglio di Amministrazione può richiedere la nomina di uno o più comitati e organismi interni consultivi, ai sensi del regolamento di gestione. Entro 60 giorni dalla elezione, il nuovo Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di ogni comitato determinandone i compiti, i membri e il presidente, che non può essere un consigliere. I membri, indicati secondo quanto stabilito nel regolamento interno di gestione, dovranno essere rappresentativi, tecnici ed esperti nelle materie oggetto di lavoro ed espressione di tutti gli interessi della filiera: ad essi non è riconosciuto alcun compenso per il lavoro svolto. Il presidente di ogni comitato, qualora invitato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riferendo sulle questioni e sui risultati oggetto del proprio mandato.
Art.21
COLLEGIO SINDACALE
I membri del Collegio Sindacale possono essere scelti anche fra non associati, durano in carica il tempo del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili. Il Collegio è nominato dalla assemblea ordinaria ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti; la assemblea determina l’eventuale compenso e designa altresì il presidente. Essi hanno tutti i poteri e i doveri stabiliti dal codice civile agli articoli 2403, 2408,2439 e in particolare:
- vigilano con continuità e periodicamente sulla gestione amministrativa e trimestralmente stendono il verbale da riportare nel libro sociale;
- esaminano il bilancio di esercizio annuale, ne controllano la valenza e stendono la relazione specifica di controllo ai sensi della normativa; si specifica che almeno uno dei membri effettivi del collegio ed uno dei supplenti debbono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992;
- riferiscono alla assemblea ogni rilevazione e illustrano la situazione di bilancio consuntivo;
- assistono alle adunanze delle assemblee, convocano le assemblee straordinarie insieme al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni del Consiglio stesso.
In caso di decadenza o rinuncia di un sindaco effettivo, subentra automaticamente il supplente più anziano di nomina.
Art.22
COLLEGIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie derivanti dalla applicazione del presente statuto del regolamento di gestione che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun socio oppure fra gli stessi Consorziati (compreso gli eredi legittimi) connesse alla interpretazione anche delle delibere della assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposte - sempre fatta salva la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario - alla decisione insindacabile di un Collegio Arbitrale composto da 3 esperti, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ricorrenti e in causa e il terzo, qualora manchi l’accordo di nomina dei 2 arbitri già nominati, su iniziativa della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno. Il Collegio Arbitrale, con sede in Castagneto Carducci presso la Casa Comunale, giudica secondo equità nelle forme dell’arbitrato rituale.
Art.23
DIRETTORE
Il Consiglio di Amministrazione, per garantire il migliore andamento gestionale e operativo del Consorzio nel rispetto della massima equità e trasparenza, prevede la nomina di un direttore scelto esclusivamente fra non Consorziati, determinandone compiti, contratto e retribuzione. Il direttore partecipa a tutte le riunione delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione, dei comitati tecnici e istituzionali senza diritto di voto ed ha piena responsabilità sul personale dipendente e collaborativo, sulle scelte di collaboratori esterni e fornitori di strumenti e servizi, su funzioni delegate e su tutte le attività operative e gestionali previste dallo statuto, dal regolamento di gestione e su quelle, tempo per tempo, delegate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Tutto il personale operativo, compreso il direttore, è tenuto al segreto di ufficio e alla massima riservatezza soprattutto sui dati economici e produttivi dei soci e sulla attività delle imprese consorziate, anche verso gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione. Nella scelta del direttore il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto e privilegiare l’assunzione di persona super-partes, tecnica e qualificata, di riconosciuta e diffusa notorietà per competenza, rettitudine ed esperienza similare. Il direttore, se delegato dal Presidente, rappresenta il Consorzio nei contesti istituzionali pubblici tecnici ed è responsabile della comunicazione esterna.
Art.24
REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE
La operatività del Consorzio, il funzionamento tecnico e amministrativo e la esecutività di compiti e funzioni previste dallo statuto e dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia di denominazioni di origine, tutela e cura degli interessi generali della stessa, tipologia di prodotto e sviluppo del disciplinare di produzione necessitano di strumenti e regole vincolanti che sono individuate e descritte in un regolamento operativo di gestione. Tale documento tecnico e operativo, approvato dalla assemblea generale ordinaria e pertanto parte integrante dello statuto sociale, contempla tutte le funzioni e attività organizzative e sociali del Consorzio e consente di favorire vantaggi economici e tecnici per lo sviluppo delle prospettive merceologiche e commerciali dei vini e delle imprese Consorziate.
Art.25
FONDO SOCIALE
Il fondo sociale consortile è costituito dalle quote e dai contributi, dagli eventuali avanzi di gestione e di esercizio, dai beni mobili e immobili con esso acquistati, dalle erogazioni liberali e dai lasciti materiali e immateriali devoluti a titolo di favore al Consorzio.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimoni durante la vita attiva del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e riguardino la soddisfazione di crediti primari e privilegiati. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.
Art.26
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal primo di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio annuale è chiuso al 31 di dicembre e la documentazione relativa è predisposta e esigibile come previsto dalla legge per le associazioni interprofessionali di categoria e di filiera senza fini di lucro.
Art.27
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del codice civile. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come la istituzione di una borsa di studio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di passività o di debiti privilegiati tutti gli associati concorreranno al pareggio di bilancio la cui quota parte è proporzionale e commisurata sulla media dei versamenti effettuati nell’ultimo triennio.
Art.28
LOGO-MARCHIO
Il Consorzio può eventualmente dotarsi di un marchio consortile, di colore e immagine specifico, di proprietà collettiva, registrato e riservato, purchè la disciplina dell’adozione e l’uso del marchio sia conforme alle leggi nazionali e internazionali sui marchi collettivi e intellettuali. La dotazione istituzionale e l’uso dettagliato dello stesso logo-marchio è disciplinato nel regolamento operativo di gestione del Consorzio per i fini consentiti dalla legge (Rif. Art. 7, comma 7 del D.lgs 61/2010)
Art.29
DISPOSIZIONE GENERALE
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento operativo di gestione, si applicano le disposizioni dettate dal codice civile e da altre norme speciali relative ai Consorzi di tutela dei vini di qualità, alle associazioni di categoria e agli organismi interprofessionali e collettivi.
Elaborato del 2 dicembre 2005, modificato in prima bozza il 26 luglio 2012, modificato in seconda bozza il 19 settembre 2012 (previa 1° revisione del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali), modificato in terza bozza il 24 ottobre 2012 (previa 2° revisione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)