Contract
In data 1° ottobre 1985 è entrato in vigore l’accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982.
Quanto sopra in base all’art. 47 della convenzione, ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1985.
Si trascrive qui di seguito il testo dell’accordo amministrativo.
ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE CONCLUSA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, e del presente accordo, il termine «Istituzione» designa:
A) In Italia:
1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda: le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti;
le prestazioni familiari;
le prestazioni in denaro in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità; gli assegni in caso di morte.
2) L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo.
3) L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) per quanto riguarda le pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali.
4) L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani.
5) L'unità sanitaria locale (U.S.L.) per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di: malattia, ivi compresa la tubercolosi;
maternità;
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
6) L'istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda le prestazioni in denaro, nonché le protesi ed i grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
B) A Monaco:
1) La «Caisse de Compensation des Services Sociaux» o il «Service particulier agréé de services sociaux» dal quale dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:
le prestazioni previste in caso di -malattia (tubercolosi), invalidità, morte e maternità; le prestazioni familiari.
2) La«Caisse Autonome des Retraites»o il «Service particulier agréé de retraites» da cui dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:
le pensioni di vecchiaia e le pensioni riversibilità ai «superstiti».
3) Le compagnie di assicurazione convenzionate per quanto riguarda: l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Titolo II
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA CONVENZIONE
Articolo 2
Qualora i lavoratori subordinati o assimilati siano occupati in un Paese diverso da quello del luogo di lavoro abituale, e in base alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della convenzione, rimangano soggetti alla legislazione vigente nel Paese del luogo di lavoro abituale, sono applicabili le seguenti disposizioni:
1) il datore di lavoro ed i lavoratori interessati regolano ogni questione concernente i contributi di sicurezza sociale direttamente con l'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale dal quale dipendono normalmente;
2) l'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale rilascia a ciascun lavoratore interessato un certificato attestante che egli rimane soggetto alla legislazione di sicurezza sociale in vigore in tale Paese.
Il suddetto certificato dovrà essere esibito, all'occorrenza, dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Paese, se esso esiste, altrimenti dal lavoratore stesso. Qualora un certo numero di lavoratori lasci contemporaneamente il Paese del luogo di lavoro abituale, per andare a lavorare insieme nell'altro Paese e ritornare insieme nel primo Paese, un unico certificato può coprire tutti i lavoratori.
Le istituzioni competenti sopra indicate sono:
in Italia: la sede dell'I.N.P.S. competente per il territorio in cui ha sede l'impresa; a Monaco: la«Direction du Travail et des Affaires Sociales»;
3) qualora sia necessario prorogare la durata del distacco oltre i 12 mesi, il datore di lavoro, non appena a conoscenza di tale necessità, deve richiedere il consenso previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione.
Articolo 3
Qualora i lavoratori subordinati o assimilati siano soggetti, in virtù delle disposizioni dell'articolo 4 della convenzione, alla legislazione di sicurezza sociale del Paese dal quale il datore di lavoro non dipende normalmente, quest'ultimo è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
a) se è applicabile la legislazione italiana: le istituzioni competenti per l'iscrizione e per il recupero dei contributi sono le sedi dell'I.N.P.S., o delle altre istituzioni elencate nell’articolo 1 e dell'I.NA.I.L. competenti per il territorio nel quale i lavoratori esercitano la loro attività;
b) se è applicabile la legislazione monegasca: le istituzioni competenti per l'iscrizione e per il recupero dei contributi sono la «Caisse de Compensation des Services Sociaux» la «Caisse Autonome des Retraites» ed i «Services particuliers de services sociaux ou de retraite» e le compagnie di assicurazione convenzionate.
Articolo 4
Il diritto di opzione, previsto dall'articolo 5 dell'ultimo comma della convenzione, deve essere esercitato entro i 12 mesi successivi alla data in cui il lavoratore è stato assunto presso la sede diplomatica o consolare od è entrato al servizio personale dei funzionari diplomatici o consolari con effetto da tale data.
Per l'esercizio del diritto di opzione è sufficiente che il lavoratore invii una domanda all'autorità amministrativa competente del Paese per la cui legislazione il lavoratore ha optato e precisamente: in Italia: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della previdenza
e dell'assistenza sociale);
a Monaco: al Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales (Direction du Travail et des Affaires Sociales).
L'autorità cui è stata indirizzata la domanda ne informa la competente autorità amministrativa dell'altro Paese.
Per i lavoratori già occupati alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, presso una sede diplomatica o consolare di uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, il termine di cui sopra decorre da tale data.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Capitolo 1
Totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione
Articolo 5
La totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni, si effettua in conformità alle seguenti disposizioni:
1) ai periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi ed ai periodi riconosciuti equivalenti a periodi di assicurazione in virtù della legislazione di tale Paese si sommano i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese e quelli riconosciuti equivalenti dalla legislazione di questo secondo Paese nella misura in cui non sì sovrappongono ai primi e sia necessario farvi ricorso per completarli;
2) allorché un lavoratore richieda la totalizzazione per beneficiare delle prestazioni a carico delle istituzioni dei due Paesi, la regola fissata al paragrafo precedente si applica separatamente in ciascun Paese;
3) le istituzioni italiane prendono in considerazione il numero dei mesi di contribuzione validi ai sensi della legislazione monegasca moltiplicandolo per 4,333 e arrotondando il prodotto al numero intero immediatamente superiore. Tuttavia, l'applicazione di tale regola non può avere l'effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un numero di contribuzioni settimanali superiori a cinquantadue;
4) le istituzioni monegasche prendono in considerazione i periodi di assicurazione, o riconosciuti equivalenti, compiuti in base alla legislazione italiana dividendo le contribuzioni settimanali per il numero 4,333 e arrotondando il quoziente al numero intero immediatamente superiore. Tuttavia l'applicazione di tale regola non può avere l'effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un numero di mesi superiore a dodici.
Articolo 6
Ogni periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione, in virtù sia della legislazione italiana che della legislazione monegasca, è preso in considerazione per la liquidazione delle prestazioni, da parte delie istituzioni del Paese in cui l'interessato ha lavorato da ultimo, prima dei periodo in questione.
Quando un periodo di assicurazione, in applicazione della legislazione di un Paese, coincide con un periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione in applicazione della legislazione dell'altro Paese, è preso in considerazione solo il Periodo di assicurazione.
Articolo 7
Quando, in base alla legislazione di uno dei due Paesi, la pensione o una parte della pensione viene calcolata in rapporto alla retribuzione o ai contributi versati, tale pensione o parte di pensione viene determinata sulla base delle retribuzioni percepite o dei contributi versati in tale Paese.
sia in seguito ad intervento diretto sul territorio dell'altro
Paese del funzionario qualificato dell'istituzione debitrice elle deve, in tal caso, richiedere l'assistenza del funzionario competente dell'altra istituzione.
Questo controllo si aggiunge a quello che l'istituzione incaricala del servizio delle prestazioni deve effettuare come se si trattasse di propri assicurati.
Articolo 8
Per poter beneficiare della totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni diverse da quelle dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'interessato che si è trasferito da un Paese all'altro è tenuto a presentare, all'istituzione del Paese nel quale chiede l'erogazione delle prestazioni, un attestato, rilasciato dall'istituzione competente dell'altro Paese, nel quale saranno indicati i periodi di assicurazione compiuti in quest'ultimo Paese. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione alla quale l'interessato ha chiesto l'erogazione delle prestazioni si rivolge all’istituzione competente dell'altro Paese per ottenerlo.
Capitolo II
Controllo medico
Articolo 9
Il controllo medico, riservato dall’articolo 16 della convenzione all'istituzione di uno dei Paesi debitori delle prestazioni la cui erogazione è effettuata sul territorio dell'altro Paese da parte dell'istituzione competente di detto Paese, viene effettuato:
sia in seguito a richiesta di informazioni e di giustificazioni indirizzata al medico di controllo dell'unità sanitaria locale;
sia in seguito ad intervento diretto sul territorio dell’altro Paese dal funzionario qualificato dell’istituzione debitrice che deve, in tal caso, richiedere l’assistenza del funzionario competente dell’altra istituzione.
Questo controllo si aggiunge a quello che l’istituzione incaricata del servizio delle prestazione deve effettuare come se si trattasse di propri assicurati.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CIASCUN TIPO DI PRESTAZIONE
Capitolo I
Malattia e maternita’
Sezione I
Erogazione delle prestazioni
Articolo 10
Qualora un lavoratore o i suoi familiari, iscritti presso l’istituzione di uno dei due Paesi, conservino o possano far valere un diritto alle prestazioni previste in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità del regime dell'altro Paese, in virtù degli articoli 7 e 8 della convenzione, si applicano le seguenti disposizioni;
a) le malattie e le gravidanze sono notificate dall'istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro sin dal primo accertamento medico in detto Paese;
in Italia, per l'erogazione delle prestazioni in natura, al Ministero della sanità e, per l'erogazione delle prestazioni in denaro, alle sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente;
a Monaco, all'istituzione presso la quale il lavoratore era iscritto da ultimo.
L'istituzione che ha ricevuto la notifica, risponde entro il termine di trenta giorni, precisando se sono soddisfatte le condizioni previste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, e, in caso affermativo, la durata del periodo di concessione delle prestazioni;
b) l'erogazione delle prestazioni è effettuata alle seguenti condizioni:
le prestazioni in natura sono erogate direttamente dall’istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro, secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore in detto Paese, per conto dell'istituzione debitrice alla quale, al momento della liquidazione, verranno resi noti l'estratto conto e l'importo delle prestazioni stesse;
le prestazioni in denaro sono liquidate e pagate direttamente dall’istituzione debitrice.
Articolo 11
1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 e dell'articolo 10 della convenzione, il lavoratore deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, presentando un attestato che certifichi il suo diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese competente.
2) Se il lavoratore non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3) L’attestato resta valido fono a quando l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceva la notifica di annullamento da parte dell’istituzione competente.
4) L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno informa l’istituzione competente della regolarizzazione dell’iscrizione del lavoratore.
5) Il lavoratore deve informare l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione della sua situazione che possa modificare il suo diritto alle prestazioni.
6) L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno informa l’istituzione competente di qualunque variazione di cui al punto 5).
7) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai familiari del lavoratore.
Articolo 12
1) Per beneficiare delle prestazioni in natura, in virtù delle disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della convenzione il lavoratore ed i suoi familiari, in temporaneo soggiorno nel Paese contraente diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese competente.
2) Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano il predetto attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3) In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica immediatamente all'istituzione competente la data del ricovero in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita dall’ospedale.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni e rendite ed ai loro familiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.
Articolo 13
Per beneficiare delle prestazioni in natura, in virtù delle disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione, il lavoratore che risiedendo nel territorio del Paese del luogo di lavoro, trasferisce la sua residenza nel territorio dell’altro Paese o vi si rechi per ricevere delle cure, deve presentare all’istituzione di detto Paese un attestato dell’istituzione competente che lo autorizzi o autorizzi i suoi familiari a beneficiare di dette prestazioni.
Tale attestato indica, in particolare, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.
Le disposizioni di cui al precedente paragrafo sono applicabili ai titolari di pensioni o rendite ed ai loro familiari conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.
Articolo 14
La preventiva autorizzazione alla quale l’articolo 5 della convenzione subordina la concessione di protesi, di grandi apparecchi o di prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista è allegata al presente accordo amministrativo, deve essere richiesta dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno all’istituzione competente, fornendo a quest’ultima tutte le informazioni utili.
Qualora l’istituzione competente non notifichi un rifiuto, entro un termine di trenta giorni dall’inoltro della preventiva richiesta di autorizzazione prevista al precedente comma, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno accorda le prestazioni.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno vi provvede e ne informa tempestivamente l'istituzione competente.
Le autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno di comune accordo, completare o modificare la lista di cui al primo comma.
Articolo 15
1) per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della convenzione nel territorio del Paese di residenza, il titolare di una pensione o di una rendita è tenuto ad iscriversi, così come i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza presentando un attestato in cui si certifichi che egli ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, in virtù della legislazione dell'altro Paese.
2) l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di qualsiasi iscrizione effettuata in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo precedente.
Articolo 16 Gli attestati di quei precedenti articoli sono rilasciati:
In Italia:
dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o dal Ministero della sanità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate da detto Ministero alla competente istituzione monegasca.
Nel principato di Monaco:
dalla «Caisse de Compensation des Services Sociaux» o dal «Service particulier de services sociaux» da cui dipende il lavoratore.
Articolo 17 Per l'applicazione degli articoli 7 e 8 della convenzione:
le prestazioni concesse in virtù della legislazione italiana in caso di parto distocico sono considerate prestazioni dell'assicurazione maternità, allo stesso titolo di quelle concesse in caso di parto normale;
in caso di dubbio sulla data presunta del concepimento, si presuppone che esso abbia avuto luogo nel Paese in cui l'interessata risiedeva il 270º (duecentosettantesimo) giorno prima del parto.
Sezione II
Rimborsi
Articolo 18
Per le modalità per il calcolo del costo medio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione saranno fissate provvisoriamente ogni anno, nel corso del secondo trimestre che segue la chiusura dell'esercizio preso in considerazione, per effettuare i rimborsi, su accordo tra il Ministero italiano della sanità e la competente autorità amministrativa monegasca, sulla base dei dati disponibili. Nello stesso modo sarà determinato il forfait previsto all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione.
Articolo 19
Per il saldo dei conti, il tasso di cambio applicabile per convertire i valori stabiliti in moneta di uno dei Paesi contraenti in moneta dell'altro Paese, è quello del corso ufficiale di cambio in vigore il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 20
Per determinare i rimborsi da effettuare in conformità alle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione, l'istituzione del Paese che ha erogato le prestazioni per conto dell'istituzione dell'altro Paese, invia a quest'ultima, alla fine dell'anno civile, un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
Articolo 21
1) I crediti e i debiti dell’istituzione di un Paese nei confronti dell'istituzione dell'altro Paese derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione si compensano di pieno diritto.
2) In vista della compensazione prevista al paragrafo precedente, un'istituzione è tenuta ad applicare alla somma totale di cui è debitrice, espressa nella moneta nazionale dell'altro Paese, il corso ufficiale di cambio in vigore alla data del 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le prestazioni sono state erogate.
3) Le istituzioni dei due Paesi si comunicano senza indugi, alla fine dell'esercizio, i dati contabili relativi alle operazioni di compensazione che essi hanno rispettivamente effettuato.
4) Sulla base dei dati contabili previsti al paragrafo precedente, l’istituzione creditrice determina alla fine dell'anno civile, l'ammontare del proprio credito, espressa nella sua moneta nazionale, e addebita tale ammontare all'istituzione dell'altro Paese.
Articolo 22
I conti da stabilire in virtù delle disposizioni dei precedenti articoli, da parte delle competenti istituzioni italiane sono inviati alle competenti istituzioni monegasche dal Ministero italiano della sanità.
Le somme dovute dalle competenti istituzioni monegasche sono versate al Ministero italiano della sanità; quelle dovute alle istituzioni monegasche sono versate dal Ministero italiano della sanità.
La definizione dei conti si effettua per il tramite di organismi designati dalle competenti autorità dei due Paesi contraenti.
Capitolo II
Invalidità, vecchiaia, superstiti
Articolo 23
1) l'assicurato che intende beneficiare di una pensione totalizzando i periodi assicurativi, ai sensi della convenzione, deve presentare domanda all'istituzione del Paese in cui risiede.
L'assicurato deve indicare nella domanda i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi e, se possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione dell'altro Paese presso le quali è stato iscritto.
Le domande presentate all'istituzione del Paese diverso da quello di residenza sono considerate valide. Detta istituzione trasmette, senza indugio, le domande all'istituzione competente dell'altro Paese indicando la data in cui sono state presentate.
2) Le domande di pensione presentate all’istituzione del Paese di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Paese, da assicurati che hanno esercitato la loro attività esclusivamente sul territorio dell’altro Paese, hanno effettuato nei riguardi dell’istituzione competente di quest’ultimo Paese, alla quale sono trasmesse senza indugio, con l’indicazione della data in cui sono state presentate.
3) Qualora la competente istituzione italiana o monegasca non sia conosciuta, la domanda è trasmessa, a seconda del caso, alla sede centrale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale o alla direzione della «Caisse Autonome des Retraites» di Monaco.
4) La data di presentazione della domanda di pensione all'istituzione di un Paese contraente viene considerata come data di presentazione all'istituzione dell'altro Paese.
5) La data a partire dalla quale la domanda di pensione ha effetto è quella prevista dalla legislazione del Paese debitore.
Articolo 24
Per le domande di pensione da istruire totalizzando i periodi di assicurazione, le competenti istituzioni monegasche e italiane utilizzano un apposito modulo.
In detto modulo devono essere riportati, in particolare, i dati di stato civile indispensabili, la data di presentazione della domanda di pensione nonché il prospetto e il riepilogo dei periodi di assicurazione.
L’invio del predetto modulo sostituisce l'invio della documentazione giustificativa.
Articolo 25
1) L'istituzione che, per prima, ha ricevuto la domanda di pensione trasmette, al più presto, alla competente istituzione dell'altro Paese, in triplice esemplare, il modulo per l’istruttoria della domanda previsto al precedente articolo, debitamente compilato nelle parti che la riguardano.
2) L'istituzione, alla quale è stato trasmesso il modulo per le istruttorie della domanda di pensione, restituisce due esemplari di detto modulo, debitamente compilati nelle parti che la riguardano, indicando in particolare:
a) i periodi di assicurazione ed i periodi riconosciuti equivalenti compiuti in base alla propria legislazione;
b) l'ammontare della pensione da essa eventualmente dovuta per tali periodi in virtù della totalizzazione.
3) In base ai dati acquisiti a seguito della comunicazione prevista al precedente paragrafo, l'istituzione che ha ricevuto la domanda di pensione calcola l'ammontare della pensione di cui è debitrice.
Gli elementi ed il risultato di tale calcolo vengono comunicati all'istituzione competente dell'altro Paese con la restituzione di una delle copie del precitato modulo d'istruttoria.
Articolo 26
Ciascuna istituzione notifica la sua decisione al richiedente, nelle forme e alle condizioni previste dalla propria legislazione.
L’istituzione deve inoltre informare il richiedente dei mezzi di ricorso, e dei loro termini, previsti dalla legislazione che essa applica.
Articolo 27
1) I beneficiari di una pensione devono comunicare senza indugio all'istituzione debitrice:
a) qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione personale o familiare e, nel caso di invalidità o di pensione anticipata di vecchiaia, qualsiasi cambiamento del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro o di guadagno;
b) qualsiasi esercizio di attività subordinata.
2) L'istituzione del luogo di residenza trasmette, senza indugio, all'istituzione debitrice le informazioni dello stesso genere di cui sia a conoscenza o che abbia acquisito su richiesta di quest'ultima.
In caso di morte del pensionato o dei suoi familiari che dia diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni, la predetta istituzione trasmette un documento ufficiale dal quale risulti la data del decesso.
Articolo 28
L'istituzione del luogo di residenza verifica, su richiesta dell'istituzione debitrice, con le stesse modalità previste per i propri assicurati, che i titolari di pensione ed i loro familiari aventi diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni siano ancora in vita e che il congiunto superstite titolare di pensione di riversibilità non si sia risposato.
Capitolo III
Disposizioni particolari per le pensioni di invalidità
Articolo 29
1) Qualora il beneficiario di una pensione, la cui erogazione è stata sospesa dall'istituzione debitrice di uno dei due Paesi, risieda sul territorio dell'altro Paese e richieda il ripristino della pensione, l'istituzione di quest'ultimo invia all'istituzione debitrice un attestato con l’indicazione del nome dell'interessato, del suo numero di assicurazione nel Paese dell'istituzione debitrice oppure, se questo numero non è conosciuto, del suo ultimo indirizzo in tale Paese, nonché di tutti gli elementi utili inerenti al motivo che giustifica la richiesta. L'istituzione debitrice della pensione decide in merito alla richiesta, dopo aver effettuato gli accertamenti.
2) Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili nel caso in cui l'interessato richieda una nuova pensione di invalidità dopo la soppressione di quella di cui beneficiava.
Articolo 30
L'istituzione competente di ciascun Paese valuta il grado di invalidità da prendere in considerazione per l'acquisizione del diritto e l'ammontare della pensione di cui tale istituzione è debitrice tenendo conto, all'occorrenza, degli accertamenti sanitari nonché delle informazioni di ordine amministrativo raccolte dall'istituzione dell'altro Paese.
Detta istituzione, tuttavia, conserva il diritto di far procedere all'esame medico dell'interessato.
Articolo 31
1) Il controllo amministrativo e medico dei beneficiari di una pensione di invalidità, dovuta in virtù della legislazione italiana, che risiedono a Monaco, è effettuato dalla «Caisse de Compensation des Services Sociaux ».
Il controllo amministrativo e medico dei titolari di una pensione di invalidità dovuta in virtù della legislazione monegasca, che risiedono in Italia, è effettuato dalla sede dell'istituzione competente per il territorio in cui l'interessato risiede.
2) La «Caisse de Compensation des Services Sociaux» oppure la competente istituzione italiana procede ai controlli previsti al paragrafo 1), sia d'ufficio, sia su richiesta dell'istituzione debitrice, alle condizioni previste dalla propria legislazione, e ciò senza pregiudizio degli accertamenti ai quali possono ricorrere le istituzioni debitrici nell'ambito dei loro diritti riconosciuti dalla propria legislazione nazionale.
3) Le disposizioni dei precedenti paragrafi possono essere applicate nel caso in cui i controlli siano effettuati in previsione di una sospensione o di una soppressione della pensione di invalidità, o di una diversa classificazione del grado di invalidità,
I risultati degli esami vengono comunicati all'istituzione debitrice che deve prendere le decisioni di competenza.
Articolo 32
Gli accertamenti di ordine amministrativo, e in particolare quelli concernenti il lavoro e il guadagno dei pensionati di invalidità, vengono effettuati in ciascun Paese direttamente presso gli interessati o, in casi eccezionali, per il tramite delle istituzioni competenti, secondo le formalità in uso nel Paese dove questi accertamenti vengono effettuati.
Capitolo IV
Disposizioni particolari per le pensioni di vecchiaia o di riversibilita’
Articolo 33
1) Per poter beneficiare delle disposizioni della legislazione monegasca relative alle pensioni anticipate di vecchiaia, concesse a titolo di inabilità al lavoro, gli eventuali beneficiari residenti in Italia presentano domanda alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale unitamente ad un certificato rilasciato dal medico curante.
La competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette alla «Caisse Autonome des Retraites» la domanda dell'interessato ed il modulo, unitamente ad un rapporto del proprio medico di controllo indirizzato, in plico sigillato, al medico di quest'ultima istituzione.
2) Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30 e 31 sono applicabili ai titolari di pensioni di vecchiaia per inabiltà al lavoro, anche quando le pensioni sono a carico delle istituzioni dei due Paesi.
Capitolo V
Prestazioni familiari
Articolo 34
1) Il lavoratore occupato a Monaco, per poter beneficiare del diritto alle prestazioni familiari per i familiari residenti in Italia, dovrà inoltrare alla sede dell'I.N.P.S. competente per territorio, una domanda con l'indicazione:
del nome, cognome, data e lungo di nascita nonché luogo di residenza dei suoi familiari; del nome, cognome e indirizzo della persona alla quale il pagamento deve essere effettuato; della propria qualifica professionale.
La domanda dovrà essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza dei familiari ed, eventualmente, da ogni altro documento idoneo a dimostrare il diritto alle prestazioni familiari.
2) Il predetto certificato deve essere rinnovato qualora intervengano cambiamenti sia nella situazione familiare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine di dodici mesi dal rilascio del documento.
3) Il lavoratore deve notificare, senza indugio, alla competente sede dell'I.N.P.S. ogni cambiamento nella sua qualifica professionale.
Articolo 35
Al ricevimento della domanda prevista dall'articolo 34, le sedi dell'I.N.P.S, comunicano all'istituzione monegasca, presso la quale è iscritto il lavoratore, la lista delle persone che soddisfano alle condizioni previste dalla legisiazione italiana per beneficiare delle prestazioni familiari in quanto persone a carico di detto lavoratore e di quelle alle quali deve essere effettuato il pagamento.
Ogni cambiamento di queste liste è immediatamente notificato dalla sede dell'I.N.P.S. alla competente istituzione monegasca.
Articolo 36
1) Il lavoratore occupato in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni familiari per i suoi familiari residenti a Monaco, dovrà presentare alla sede dell’I.N.P.S., competente per territorio, una domanda con l'indicazione:
del nome, cognome, data e luogo di nascita nonché luogo di residenza dei suoi familiari;
del nome, cognome ed indirizzo della persona alla quale deve essere effettuato il pagamento; della propria qualifica professionale e del nome del datore di lavoro presso il quale svolge la propria attività lavorativa.
La domanda deve essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza dei suoi familiari ed eventualmente da ogni altro documento idoneo a dimostrare il diritto alle prestazioni familiari. La domanda deve inoltre essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la qualifica professionale del lavoratore occupato alle proprie dipendenze.
2) Tale certificato deve essere rinnovato qualora intervengano cambiamenti sia nella situazione familiare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine dei dodici mesi dal suo rilascio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al precedente paragrafo deve invece essere rinnovata ad ogni cambiamento di qualifica professionale.
Articolo 37
L'istituzione del luogo di residenza effettua, su richiesta dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore, e alle stesse condizioni dei propri beneficiari, il controllo dell'esistenza in vita, dell'attività e della residenza sul territorio del proprio Paese dei familiari del lavoratore.
Articolo 38
Le spese postali o bancarie relative al pagamento delle prestazioni familiari possono essere recuperate alle condizioni previste dalla legislazione del Paese dell'istituzione competente.
Articolo 39
Il diritto alle prestazioni familiari previsto dall'articolo 30 della convenzione è sospeso se, in seguito all'esercizio di una attività professionale, devono essere ugualmente versate prestazioni familiari in virtù della legislazione del Paese sul cui territorio risiedono i familiari.
Capitolo VI
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 40
1) Per poter beneficiare delle prestazioni in natura, in caso di residenza o di soggiorno al di fuori del Paese ove ha sede l'istituzione competente, il lavoratore dovrà presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un certificato attestante il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione competente. Detto certificato è rilasciato su apposito modulo ed è valido finché l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceva notifica del suo annullamento.
2) Nel caso previsto dal precedente paragrafo, le prestazioni in natura saranno erogate secondo la legislazione applicata dall'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.
3) Se il lavoratore non presenta il certificato previsto dal paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
Articolo 41
Qualora sia necessario un ricovero ospedaliero nel Paese di residenza o di soggiorno, esso è effettuato soltanto previa autorizzazione dell'istituzione competente alla quale, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno trasmette ogni utile documentazione giustificativa.
In caso di urgenza, il ricovero ospedaliero viene effettuato immediatamente e l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno ne informa, senza indugio, l'istituzione competente.
Articolo 42
Le spese per le prestazioni in natura sostenute dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per il loro importo effettivo, quale risulta dalla contabilità della prima istituzione.
Per l’applicazione di queste disposizioni verrà utilizzata la procedura di cui al precedente articolo 22.
Articolo 43
Per, ottenere la fornitura, la riparazione e il rinnovo degli apparecchi di protesi e di grandi apparecchi, l'interessato può rivolgersi sia direttamente all'istituzione competente, sia all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, la quale è tenuta ad accertare la necessità della prestazione richiesta.
Le prestazioni previste al precedente comma sono fornite direttamente dall'istituzione competente, oppure, con l'autorizzazione di quest'ultima, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, le spese sono rimborsate dall’istituzione competente su presentazione di una nota dettagliata.
Articolo 44
Per il versamento delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, l'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, dopo aver constatato l'incapacità lavorativa, informa, senza indugio, l'istituzione competente della durata presumibile della incapacità.
Articolo 45
1) Il lavoratore che sia stato vittima di un infortunio sul lavoro o abbia contratto una malattia professionale in uno dei due Paesi e che soggiorni o risieda nell'altro, per ottenere una rendita potrà rivolgersi sia all'istituzione del Paese sul cui territorio si è verificato l'infortunio o si è manifestata per la prima volta la malattia professionale, sia all'istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.
2) Se la domanda è presentata all’istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, detta istituzione la trasmette il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di 15 giorni, insieme alla documentazione eventualmente prodotta dal lavoratore, all’istituzione dell’altro Paese, comunicandogli la data di presentazione della domanda.
3) Nei casi previsti dagli articoli da 33 a 37 della convenzione, le istituzioni di assicurazione dei due Paesi si scambiano tutte le informazioni relative alle attività esercitate dagli interessati nei loro rispettivi territori, mediante apposito modulo.
Articolo 46
Le disposizioni del precedente articolo si applicano in caso di trasferimento di residenza del beneficiario da un Paese all'altro e anche per le domande tendenti ad ottenere sia la ripresa del pagamento di una rendita già liquidata dall'istituzione competente, sia il beneficio di una maggiorazione o prestazione supplementare.
Articolo 47
Le istituzioni competenti versano direttamente ai beneficiari residenti sul territorio dell'altro Paese le indennità giornaliere, le rendite e le maggiorazioni da loro dovute.
Articolo 48
Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall'articolo 36 della convenzione, il lavoratore deve fornire all'istituzione del Paese nel quale si è verificato l'ultimo infortunio o si è manifestata la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni subiti o alle malattie professionali precedentemente contratte nell'altro Paese, qualunque sia il grado di inabilità derivatane.
L'istituzione competente deve fornire all'altra istituzione, su sua richiesta, le indicazioni e la documentazione in suo possesso relativa agli eventi precedenti.
Articolo 49
1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione e limitatamente ai casi di silicosi, per «attività suscettibile di provocare» la malattia, si intende qualsiasi attività esercitata per un qualunque periodo che abbia esposto l'operaio al rischio dell'inalazione di polveri di silicio allo stato libero.
2) I risultati degli accertamenti effettuati dall'istituzione competente per l'indennizzo sono considerati definitivi dall'istituzione dell'altro Paese, sia per quanto riguarda il riconoscimento della silicosi, sia per quanto riguarda il riconoscimento del grado di inabilità lavorativa.
Articolo 50
1) Ai fini dell'applicazione dall'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione, l'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni dovrà tener conto dei periodi di lavoro effettuati nei due Paesi e soggetti all'assicurazione contro la silicosi; a tale fine essa utilizzerà un modulo nel quale indicherà la durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese. Due copie di detto modulo saranno inviate all'istituzione competente dell’altro Paese, la quale ne restituirà una copia completata con l'indicazione della durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese.
L'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni procede quindi alla ripartizione degli- oneri che gli competono e di quelli che competono all’istituzione dell’altro Paese. Tale ripartizione è notificata all’istituzione dell’altro Paese, che le comunicherà il suo consenso.
2) Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione incaricata dell’erogazione delle prestazioni comunica all'altra istituzione l’estratto conto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio preso in considerazione, indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse. L'istituzione che contribuisce agli oneri rimborsa l'importo che gli compete all'altra istituzione entro il termine massimo di tre mesi.
Articolo 51
1) Nei casi previsti all’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il lavoratore deve fornire all’istituzione presso la quale fa valere i suoi diritti alle prestazioni in caso di aggravamento, le necessarie informazioni relative alle prestazioni già liquidate per l’indennizzo della malattia professionale di cui trattasi.
2) Nel caso previsto all'articolo 35, penultimo comma della convenzione, l'istituzione incaricata dell'erogazione delle prestazioni, in caso di aggravamento, notifica all'altra istituzione al fine di ottenerne il consenso, l'importo degli oneri a carico, di quest'ultima in seguito all'aggravamento, con la necessaria documentazione. Alla fine di ogni anno civile, l’istituzione che ha erogato le prestazioni invia all'altra un rendiconto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio preso in considerazione, indicando l'importo che le deve essere rimborsato dall'altra istituzione. Quest'ultima provvederà al rimborso entro il termine massimo di tre mesi.
3) Nel caso previsto all'articolo 35, ultimo comma della convenzione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
Articolo 52
1) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 33 a 37 della convenzione, le competenti istituzioni italiane e monegasche si trasmettono, a richiesta della parte interessata, copia di ogni documento utile riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le attività che possono provocarle.
2) Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno effettua il controllo dei richiedenti e dei beneficiari di prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali, alle condizioni previste dalla propria legislazione e ciò senza pregiudizio degli accertamenti ai quali può ricorrere direttamente l'istituzione competente ai sensi della propria legislazione.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 53
Le prestazioni in denaro previste in caso di malattia, maternità e morte, nonché le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e pensioni ai superstiti e le indennità giornaliere e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali che devono essere erogate dall’istituzione competente di uno dei Paesi sul territorio dell’altro Paese sono pagate direttamente da detta istituzione.
Articolo 54
Le notifiche e le comunicazioni previste dalla convenzione e dal presente accordo sono effettuate mediante moduli.
I modelli dei formulari, certificati, attestati, dichiarazioni domande e altri atti necessari per l'applicazione; della convenzione e del presente accordo saranno stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti dei due Paesi contraenti.
Articolo 55
In caso di applicazione dell'articolo 42 della convenzione, le spese sostenute dalle autorità o dalle istituzioni incaricate del recupero dei contributi nel Paese di residenza del debitore, sono rimborsate, fatta eccezione per quelle che rientrano nella reciproca collaborazione amministrativa, dalle autorità o dalle istituzioni del Paese debitore.
Articolo 56
1) Le spese relative agli accertamenti sanitari, ai ricoveri ospedalieri in osservazione, alle trasferte dei medici, agli accertamenti amministrativi ed ai controlli di ogni genere necessarie per la concessione, il pagamento o la revisione delle prestazioni, saranno rimborsate all'istituzione che le ha anticipate da parte dell'istituzione per conto della quale i controlli vengono effettuati, sulla base delle tariffe applicate dalla prima istituzione.
2) Tuttavia le autorità competenti dei due Paesi possono concordare altre modalità di rimborso, sopratutto per quanto riguarda rimborsi forfettari, o rinunciare a fissare dei rimborsi tra le istituzioni.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.