ACCORDO
ACCORDO
Oggi in Vignola, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,
LE PARTI
- OMISSIS, nato il OMISSIS (CF: OMISSIS) in qualità di legale rappresentante della ditta OMISSIS via OMISSIS Proprietario dell’alloggio sito a Marano sul Xxxxxx (MO) in Via OMISSIS n. OMISSIS, e distinto al NCT del Comune di Marano sul Xxxxxx al foglio OMISSIS mappale OMISSIS sub. OMISSIS A/2,
E
- OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS) e residente a OMISSIS via OMIS- SIS x. XXXXXXX, nella sua qualità di Conduttore dell’alloggio citato, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo avente decorrenza dal 1/04/2014 al 30/03/2018 (regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 22/03/2014),
E
- UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI, in persona della Dirigente della Struttu- ra Welfare Locale, Dr.ssa Rapini Romana, nata a Pavullo N.F. (MO) il 9/02/1955, domiciliata per la carica a Xxxxxxx, (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 0 (Partita IVA 02754930366),
PREMESSO
- che l’Unione dei Comuni Terre di Castelli (d’ora in poi denominata Unione) con delibera della Giunta dell’Unione n.39 del 24/05/2006 ha approvato un Progetto sperimentale di sostegno all’accesso alla locazione abitativa per fa- sce deboli della popolazione;
- che con determinazioni dirigenziali della Struttura Welfare Locale n.103 del 16/06/2009, n.93 del 20/05/2011 e n.153 del 3/07/2012 sono state approva- te alcune precisazioni inerenti le modalità operative relativamente al proget- to medesimo;
- che il citato progetto è teso a favorire il reperimento di soluzioni abitative nel libero mercato, favorendo nel contempo l’incontro tra domanda e offer- ta, a favore di famiglie bisognose di supporto da parte dei Servizi, attraverso un sistema composito e differenziato di possibili azioni di sostegno economico alla locazione;
- che con tali azioni l’Unione intende attuare una forma di primo sostegno nell’ottica di assicurare una progressiva autonomizzazione, pertanto dopo la scadenza naturale del primo contratto, cioè trascorsi otto o cinque anni a se- conda della tipologia contrattuale prescelta, l’Unione, in caso di stipula di ul- teriore contratto di locazione da parte del Conduttore, interverrà eventual- mente mediante il pagamento delle mensilità anticipate (nella misura massi- ma di 3) su esclusiva proposta dei Servizi Sociali preposti;
- che ai Servizi Sociali – Ufficio Politiche Abitative dell’Unione spetta un ruolo di coordinamento/accompagnamento complessivo delle azioni, mentre titola- ri dei rapporti contrattuali restano i Proprietari degli immobili e i Conduttori;
- che i contratti di locazione debbono essere stipulati ai sensi della legislazione vigente (Legge 30 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.ii.), per alloggi di categoria catastale da A2 a A5;
- che lo stato dell’immobile risulta dal verbale redatto in contraddittorio e sot- toscritto dalle parti all’atto della consegna dell’immobile;
- che il presente accordo si riferisce al contratto di locazione citato, stipulato,
ai sensi dell’art.2, c.1 della Legge 431/98, e avente ad oggetto l’immobile così come sopra specificato;
- che il citato contratto di locazione deriva dall’accordo intercorso tra le parti (locatore e conduttore) che ne concordano reciprocamente i termini e li ac- cettano, ivi compresa l’accettazione dell’alloggio e sue pertinenze nello stato in cui si trovano;
Tutto ciò premesso e considerato,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed ad esse si dovrà fare riferimento per ogni dubbio interpretativo.
ART.1 – OBBLIGHI DEL GARANTE
L’Unione, in considerazione delle azioni previste a sostegno della locazione di cui al progetto in premessa e della tipologia progettuale individuata congiun- tamente al Proprietario, si obbliga a sostegno del Conduttore mediante:
a) Pagamento delle prime tre mensilità, come forma di prestito con successiva restituzione, trascorso un anno dall'avvio dell'intervento di sostegno o alla conclusione del rapporto locatizio qualora intervenga la disdetta entro tale termine. Oppure a titolo di anticipo da restituire tramite il contributo an- nuale a sostegno alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98, qualo- ra venga in futuro riattivato;
L’Unione si obbliga altresì a garantire il Proprietario mediante i sottoelencati ser-
vizi:
a) Copertura delle mensilità non riscosse, fino a un massimo di nr.6 mesi, previa comunicazione della morosità trascorsi 3 mesi dal verificarsi ed eventuale avvio della procedura di sfratto per morosità, ad esclusione delle mensilità
inerenti il mancato preavviso di disdetta locazione.
b) Pagamento della metà delle spese legali in caso di sfratto per morosità fino ad un massimo di € 1.000,00
c) Contributo per ripristino locali a fine locazione, salvo il normale deperimento d’uso, per un importo massimo di € 2.000,00
L’Unione si impegna ad assicurare – laddove necessiti - il ripristino dell’alloggio a fine locazione, cioè trascorsi otto anni dalla stipula del primo contratto, ovvero allorquando l’alloggio sia nella disponibilità di soggetto diverso dal nucleo fami- gliare della Sig.ra OMISSIS. Per ripristino dell’alloggio, salvo il normale deperi- mento d’uso, si intende l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria riguar- danti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edi- fici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecno- logici esistenti. In particolare trattasi di interventi di manutenzione ordinaria sul- la struttura, sugli impianti tecnologici, sui rivestimenti e sanitari, sugli infissi e serramenti, tesi ad assicurarne esclusivamente la funzionalità ed il decoro pre- senti al momento della consegna dell’immobile, come risultanti dal verbale di consistenza precedentemente sottoscritto dalle parti.
Si precisa che l’Unione sarà esentata dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, ampliamenti, migliorie o rifacimenti ex novo che possano comportare l’aumento di valore dell’immobile e che portino ad alterare i volumi, le superfici e la destinazione d’uso delle singole unità immobiliari.
Gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi dovranno essere stimati sul- la base di un progetto redatto dal tecnico incaricato dall’Unione medesima e per una cifra complessiva non superiore a € 2.000.
ART.2 – OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
La ditta OMISSIS, nella sua qualità di Proprietario, si impegna a comunicare in forma scritta inviata anche a mezzo fax, al Servizio competente (per il tramite degli Sportelli Sociali dislocati nei Comuni dell’Unione) ogni rilevante e significa- tiva inadempienza alle obbligazioni contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo la morosità) che si verificasse da parte del Conduttore, perentoriamen- te entro 3 mesi dal suo verificarsi o dall’avvenuta conoscenza, pena la deca- denza di ogni obbligo in merito da parte dell’Unione.
ART.3 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
La signora XXXXXXX nella sua qualità di Conduttore, si impegna da un lato al ri- spetto del contratto di locazione, dall’altro a comunicare sollecitamente allo Sportello Sociale competente ogni difficoltà o ritardo che dovesse insorgere verso gli obblighi contrattuali, per causa di forza maggiore.
Il Conduttore è consapevole e accetta che, dopo la scadenza naturale del primo contratto, cioè trascorsi otto anni, l’Unione, in caso di stipula di ulteriore con- tratto di locazione, potrà intervenire eventualmente ed esclusivamente mediante il pagamento delle mensilità anticipate (nella misura massima di 3), a titolo di anticipo sul contributo annuale a sostegno alle abitazioni in locazione (qualora venga attivato) o sotto forma di prestito, su esclusiva proposta dei Servizi Sociali preposti.
ART.4 – NORME FINALI
Il presente accordo cesserà la sua efficacia alla scadenza naturale del primo con- tratto di locazione richiamato in premessa (cioè trascorsi otto anni dalla stipula), ovvero alla sua cessazione anticipata per volontà di una delle parti contraenti.
In considerazione del fatto che tale progetto trova il suo presupposto in una for- ma individualizzata di sostegno, il presente accordo decade altresì automatica-
mente qualora venga accertato dall’Unione che il Conduttore, a tutela del quale è stato stipulato, non abiti più stabilmente nell’alloggio in oggetto.
Vignola,
Per L’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI Xxxxxx Xxxxxx
Sig.ra OMISSIS (Conduttore)
Per la ditta OMISSIS OMISSIS (Proprietario)