Contratto Collettivo Integrativo del personale Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno – Parte Normativa triennio 2016-2018 e Parte Economica 2021
PARTITA IVA/CODICE FISCALE N.00229010442
Contratto Collettivo Integrativo del personale Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Xxxxxx – Parte Normativa triennio 2016-2018 e Parte Economica 2021
Premesso che:
a) in data 22 dicembre 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo del personale dirigente del Comune di Ascoli Xxxxxx, Parte Normativa triennio 2016-2018 e Parte Economica 2021;
b) il collegio dei revisori, in data 27 dicembre 2021, con verbale n. 18/2021, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
c) con Deliberazione n. 438 del 30 dicembre 2021 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI, così come riportato nell’ipotesi di cui al punto a)
In data 30 dicembre 2021 alle ore 12,30 presso gli uffici del Servizio Personale ha avuto luogo l’incontro tra:
- Delegazione di parte pubblica:
- I rappresentanti della R.S.A.
- Organizzazioni sindacali territoriali
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo integrativo del Personale Dirigente siglato il 22 dicembre 2021 ed i relativi allegati 1) e 2).
Delegazione di parte pubblica: firma
nella persona del Presidente
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx firmato
La Delegazione di parte sindacale:
I componenti la R.S.A.:
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx firmato
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx firmato
Organizzazioni sindacali territoriali:
cognome e nome
Xxxxx Xxxxx CGIL FP firmato
Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXXX FP firmato
………………………..…….……….UIL FPL ………………………………….
Di Xxxx Xxxxxxxx XXXXX firmato
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI ASCOLI XXXXXX – PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2016-2018 E PARTE ECONOMICA ANNUALITA’ 2021
Premesso che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 gennaio 2021, in ossequio all’art. 8 del CCNL Personale dell’Area Dirigenza delle Funzioni Locali, è stata costituita la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 4 dello stesso CCNL al fine del negoziato per la contrattazione decentrata;
LE PARTI
1. prendono atto dell’allegata documentazione prodotta dal Servizio Personale ove sono riportati i risultati della costituzione del fondo dell’anno 2021 (all.1) effettuata secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 247 del 19 luglio 2021 e costituito con Determinazione Dirigenziale n. 2260 del 29 luglio 2021 in ossequio della normativa di riferimento, alle recenti circolari esplicative e agli orientamenti giurisprudenziali vigenti al riguardo;
2. Prendono, inoltre, atto della proposta di CCI Parte Normativa triennio 2016/2018 di cui all’allegato 2 al presente atto;
tutto ciò premesso e considerato si giunge alle seguenti conclusioni:
• la parte sindacale condivide gli orientamenti applicati in fase di costituzione del fondo per le risorse decentrate personale Area Dirigenziale anno 2021, in quanto li ritengono coerenti con la normativa e con la giurisprudenza vigente in materia;
• Prendono atto che il fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l’anno 2021 risulta definito in € 412.496,26 tenuto conto dell’incremento di €. 12.496,26 per effetto dell’art. 56 del CCNL del 17/12/2020, come specificato nell’Allegato 1) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da destinare:
- per la quota di €. 281.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell’Ente nell’anno 2021 tempo per tempo;
- la quota di €. 131.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione posizione e di risultato e che verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.
• Prendono atto del CCI Parte Normativa triennio 2016/2018 di cui all’allegato 2 e ne approvano il contenuto;
Allegato 1)
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO Art. 57 CCNL 2016-2018 - Anno 2021
FONDO ANNO PRECEDENTE 2020 | IMPORTI | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let a) | RISORSE COSTITUTIVE: Fondo di Posizione di Risultato anno 1998 | 344.447,00 |
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let d) | Integrazione dell'1,25% del monte salari della dirigenza relativo al 1997 | 7.174,00 |
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, let g) | Retribuzione di anzianità e maturato economico dei dirigenti cessati dall'1/1/1998 | 20.148,00 |
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001) art.26, comma 2 | Integrazione dell'1,2% del monte salari della dirigenza relativo al 1997 | 6.887,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2000/2001) art.1, c3, let e) | Riduzione dei valori della retribuzione di posizione da ricomprendere nello stipendio tabellare (€. 3.356,97 x n. 10 dirigenti) | -33.570,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2002/2003) art.23, comma 1 | Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 520,00 x n. 10 dirigenti) | 5.200,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2002/2003) art.23, comma 3 | Incremento 1,66% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2001 | 12.682,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2004/2005) art. 4, comma 1 | Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 1.144,00 x n. 10 dirigenti) (*) | 11.440,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2004/2005) art. 4, comma 4 | Incremento 0,89% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2003 | 9.298,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2006/2007) art.16, comma 1 | Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 478,40 x n. 10 dirigenti) | 4.784,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2006/2007) art. 16, comma 4 | Incremento 1,78% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2008 e sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti. | 14.899,00 |
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art.5, comma 1 | Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 611,00 x n. 10 dirigenti) | 6.110,00 |
XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx econom.2008/2009) art. 5, comma 4 | Incremento 0,73% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi a quelle già previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti. | 7.268,00 |
Totale Risorse Fisse | 416.767,00 | |
Decurtazione di cui all'Art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 | a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, stabilito con delibera di G.C. nr. 121 del 27/06/2016, nella misura complessiva di € 400.000,00 | -16.767,00 |
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO 2020 | 400.000,00 |
– PROSPETTO RISORSE STABILI E VARIABILI –
a)
ART. 57 CCNL 17/12/2020 COMMA 2 LETTERA A)
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 2 lett. a) | unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL (come da prospetto sopra riportato) | a) | € | 400.000,00 |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 56, comma 1 ad integrazione del fondo | A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015 (da conto annuale trasmesso 4/6/2016 €. 816.749,00) | b) | € | 12.496,26 |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 2 lett. a) | RIA per cessazione dal servizio nell'anno 2020 | c) | € | - |
Totale importo unico risorse certe e stabili | (d=a+b+c) | € | 412.496,26 |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 2 lett. b) | Risorse previste da disposizioni di legge quali: | e) | |
Art. 43 Legge 449/47, di cui all’art. 24, c. 3, del D. Lgs.165/2001 | |||
• Quota proventi violazioni codice della strada (art.59) | |||
• Compensi professionali avocati (art. 45, c. 1, lett. h) ) | |||
• Altro (ad es. IMU TARI previsto al c. 1091 della L. n.145/2018, ) …. | |||
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 2 lett. c) | I ratei anno 2021 di RIA per il personale cessato | f) | |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) artt. 60 e 57, c. 2, lett. D) | Somme connesse al principio di onnicomprensività della retribuzione | g) | |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 2 lett. e) | Risorse autonomamente stanziate dall’Ente per scelte organizzative e gestionali | g) | |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 59 | Quota proventi violazioni codice della strada | h) | |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 45, c. 1, lett. h) | Compensi professionali avvocati | l) | |
Risorse variabili complessive annue | (m=e+f)+g)+h)+i)+l) | € - | |
CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 57, comma 3 | Economie residue anno precedente (art. 57, c. 3) | n) | |
Totale risorse variabili | (o=m+n) | € - | |
TOTALE FONDO | (p=d+o) | € 412.496,26 |
DESTINAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (stesso importo del 2020 maggiorato dell'aumento di €. 409,50 x n. 7 dirigenti) | 281.000,00 |
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO (31,88% delle risorse complessive del fondo) | 131.496,26 |
TOTALE DESTINAZIONE FONDO | 412.496,26 |
Allegato 2)
CCI NORMATIVO
AREA DIRIGENZA 2016/2018
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Sommario
PREMESSA 2
Art. 1 Ambito di applicazione e validità del presente accordo 3
Art. 2 Contrattazione decentrata integrativa 3
Art. 3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020) 3
Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020) 4
Art. 5 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020) 5
Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo (art. 45, comma 1, lett.d) CCNL 17/12/2020) 5
Art. 7 Correlazione compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020) 5
Art. 8 Individuazione delle posizioni dirigenziali da esonerare in caso di sciopero. (art. 45, comma 1, lett.f) CCNL 17/12/2020) 6
Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett.g) CCNL 17/12/2020) 6
Art. 12 Verifica tassi di assenza (art. 29, comma 1, CCNL 17/12/2020) 7
Art. 13 Norme finali 7
PREMESSA
Premesso che:
a) l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che "Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate";
b) l’art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale."
c) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 gennaio 2021 è stata costituita la delegazione datoriale dell’Area Funzioni Locali di cui all’art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020, nel seguente modo:
• Segretario Generale pro tempore, con funzioni di Presidente;
• Dirigente del Servizio Personale pro tempore, in qualità di componente;
• Dirigente del Settore Finanziario pro tempore, in qualità di componente;
d) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;
e) annualmente vengono quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza relative a ciascun anno di riferimento, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;
Tenuto conto, inoltre, che:
- l’art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”
- l’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”.
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO NORMATIVO 2016/2018 APPLICABILE ALL’AREA FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Art. 1 Ambito di applicazione e validità del presente accordo.
1. Il presente accordo integrativo decentrato, formulato ai sensi del CCNL – Personale Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 si applica ai Dirigenti del Comune di Ascoli Xxxxxx.
2. Il presente contratto si riferisce alla parte normativa del triennio 2016/2018 e conserva la sua efficacia fino alla stipula di successivi contratti decentrati integrativi.
Art. 2 Contrattazione decentrata integrativa.
1. La contrattazione integrativa ai sensi dell’art 8 del CCNL – Personale Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, “si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale”.
2. Il presente contratto decentrato integrativo, pertanto, si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a livello sindacale.
3. I criteri generali delle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono determinati in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.
Art. 3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020).
1. Le risorse costituenti il fondo per l’anno 2021, tenuto conto della misura minima prevista dall’art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:
ANNO 2021 | ||
% | Importo | |
Retribuzione di Posizione | 68 | 281.000,00 |
Retribuzione di Risultato | 32 | 131.496,26 |
100 | 412.496,26 |
2. Nel caso in cui residuassero dall'anno precedente ulteriori risorse, queste saranno destinate alla retribuzione di risultato come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.
3. Per la retribuzione di risultato viene destinato ogni anno una percentuale non inferiore al 25% del fondo complessivo.
4. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall’art. 54, comma 6, del CCNL 17/12/2020.
Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020).
1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Peg-Pdp-Pdo e secondo i principi definiti dalla Legge n. 150/2009 e successive xxx.xxx.
2. Nel caso in cui non siano conferiti incarichi ad interim in un determinato anno, la quota di indennità di risultato che residua a seguito del percorso di valutazione dei dirigenti, viene destinata a incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno ricevuto la valutazione più elevata, secondo quanto di seguito previsto:
✓ la retribuzione di risultato teorica viene incrementata di una percentuale non superiore al 20% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per i dirigenti che hanno ricevuto la valutazione più elevata;
✓ il numero dei dirigenti che beneficiano di detto incremento è non superiore al 30% dei dirigenti in servizio (con arrotondamento all’unità superiore);
✓ in ogni caso detto incremento non può essere riconosciuto a dirigenti che abbiano ricevuto una valutazione inferiore a 95/100.
Art. 5 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020)
1. Per lo svolgimento di incarichi di durata almeno pari ad almeno 4 mesi cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare (Settore), affidata tramite decreto sindacale, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico, rapportata ai giorni di effettivo svolgimento dell’incarico.
2. Non si procederà a riconoscere alcun compenso nel caso l’interim di un Settore venga attribuito a più Dirigenti ovvero venga assegnato al Segretario Generale.
Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo (art. 45, comma 1, lett.d) CCNL 17/12/2020)
1. Le parti concordano di individuare quale tipologia di beneficio/i a titolo di welfare integrativo le seguenti misure:
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, nella misura massima di Euro 500,00 annui;
- polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. - contributo per spese mediche nella misura massima di 2.000,00 euro, più 1.000,00 per ogni figlio, dietro presentazione di fatture, ricevute fiscali, ticket sanitari, attestanti le spese sostenute con generalità del fruitore, escluse spese farmaceutiche e trattamenti estetici;
- spese per centri estivi/servizi integrativi nei periodi di chiusura scolastica per figli a carico almeno al 50%, di età tra 4 e 14 anni (fino a 16 anni se portatori di handicap): 50% retta pagata – quota massima erogabile 500 € a nucleo familiare incrementato di 100 per ciascun figlio;
- spese per assistenza figli portatori di handicap in situazione di gravità: importo contributo massimo 1.000,00 euro dietro presentazione di fatture e/o ricevute delle spese;
- a forme di previdenza complementare: importo massimo di € 2.500,00.
2. Alle finalità di cui al comma 1 saranno destinati gli importi residui del fondo che andrebbero destinati all’anno successivo in forza dell’art.57, c.3, ultimo periodo, comunque nel limite del 2,5% del fondo complessivo.
Art. 7 Correlazione compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020)
1. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
2. Al fine di perseguire una bilanciata distribuzione delle somme finalizzate a riconoscere l’indennità di risultato, viene posto in essere un sistema di contemperamento tra i compensi di cui al comma 1 e la retribuzione di risultato spettante secondo le seguenti modalità:
- nessuna detrazione sulla retribuzione di risultato spettante sino ad euro 10.000,00 di compensi;
- 20% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 10.000,01 ad euro 20.000,00;
- 40% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 20.000,01 ad euro 30.000,00;
- 50% oltre 30.000,00 euro.
3. Gli importi conseguenti alla riduzione di cui al comma 2 vengono distribuiti nel medesimo anno proporzionalmente tra gli altri dirigenti che non hanno percepito compensi e abbiano conseguito una valutazione di almeno 90/100.
Art. 8 Individuazione delle posizioni dirigenziali da esonerare in caso di sciopero. (art. 45, comma 1, lett.f) CCNL 17/12/2020)
1. In conformità a quanto previsto dall' Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II) di cui all’art. 2, comma 1, dell’Accordo quadro per la definizione delle Autonome Aree di contrattazione della Dirigenza del 25.11.1998, sono esonerati in caso di sciopero le seguenti figure dirigenziali:
- dirigente responsabile della Polizia Locale e Protezione Civile;
- dirigenti dei Settori Tecnici.
Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett.g) CCNL 17/12/2020).
1. Nei casi previsti dall'art. 31 CCNL 17/12/2020 al dirigente è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale del 95% di quella connessa al precedente incarico, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto e oltre tale data secondo le modalità indicate dall'art. 31, comma 3, citato.
2. L’onere per i differenziali di posizione di cui al comma 1 è posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e risultato attingendo dalle seguenti risorse e nel seguente ordine:
- somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione;
- somme non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione;
- economie derivanti dall'anno precedente.
Art. 10 – Orario di lavoro
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo alle esigenze del Settore cui è preposto,
all’espletamento dell’incarico affidato ed alle sue responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Il dirigente dovrà certificare la propria presenza in servizio mediante il sistema di rilevazione automatica in dotazione all’Ente.
3. Il Dirigente che ha prestato servizio effettivo, come da rilevazione del sistema elettronico delle presenze, per almeno 5 ore al mattino e 2 ore e 30 minuti nel pomeriggio ha diritto al buono pasto.
Art. 11 Comitato dei garanti
1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri effettivi e ha durata triennale. Il Comitato rimane in carica in ogni caso fino alla nomina del successivo.
2. Uno dei membri è designato dall’Amministrazione e viene scelto dalla giunta comunale con apposita deliberazione tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del pubblico impiego. Il secondo membro è il rappresentante dei dirigenti ed è eletto dai dirigenti dell’Ente. Il terzo membro, Presidente, è scelto di comune accordo dagli altri due membri, tra magistrati, docenti universitari, avvocati e dirigenti di un’altra pubblica amministrazione anche in quiescenza. La procedura per l’elezione del rappresentante dei dirigenti è curata dal Servizio Personale e Benessere Organizzativo.
Art. 12 Verifica tassi di assenza (art. 29, comma 1, CCNL 17/12/2020).
1. Le parti concordano di avviare un percorso condiviso di verifica dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'amministrazione, al fine di definire in sede di programmazione eventuali obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza, anche ai fini della determinazione delle risorse variabili nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti.
Art. 13 Norme finali
1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti.
2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.
3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 65 del decreto stesso e dell’interpretazione autentica resa con l’art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.