IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITA’ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL’XXXXXX – ROMAGNA
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO
A MODALITA’ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
AL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL’XXXXXX-ROMAGNA RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016”
Richiamato l’art. 113, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che stabilisce che modalità e criteri per la ripartizione per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura dell’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo sono previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Richiamato l’art. 7, comma 4, lettera g) del CCNL Funzioni locali 2018/2020 secondo cui sono oggetto di contrattazione i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino
un rinvio alla contrattazione collettiva.
Il giorno 30 luglio 2020
le parti sottoscrivono
la presente ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo a modalità e criteri di ripartizione degli incentivi di cui al progetto di regolamento dell’Agenzia regionale per il lavoro recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Articolo 1 (Oggetto e flnalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Articolo 2 (Soggetti interessati)
1. Il presente regolamento si applica, nei casi in cui l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Xxxxxx- Romagna (di seguito “Agenzia”) svolga il ruolo di stazione appaltante, al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall’Agenzia nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
a) il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all’articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) formalmente individuati. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, anche in veste di ufficiale rogante, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività:
a) programmazione della spesa;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabile unico del procedimento;
f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
g) direzione dell’esecuzione;
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i) collaborazione tecnica o amministrativa.
Articolo 4
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)
1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione con atto del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle attività. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, comunicato agli interessati.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
Articolo 5
(Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)
1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso l’Agenzia regionale per il lavoro, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale in servizio presso l’Agenzia a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime e previa formalizzazione dell’affidamento dell’incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione all’Agenzia medesima, quale ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dell’Agenzia, delle risorse versate dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell’Agenzia dal personale di altre stazioni appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 2 e 3, rientra nei limiti di cui all’articolo 6, comma 2.
5. Quando l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Xxxxxx-Romagna si avvale delle attività dell’Agenzia regionale Intercent-ER, di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) per l’acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 113, comma 5 del Codice, destina una percentuale del fondo, ove costituito, nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza di Intercent-ER.
6. L’erogazione degli incentivi ai dipendenti regionali in servizio presso l’Agenzia regionale Intercent-ER è disciplinata da apposita Convenzione tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l’Agenzia regionale per il lavoro che garantisca il riversamento all’entrata di bilancio regionale delle risorse finanziarie previste dagli stanziamenti dei singoli appalti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004.
Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo
lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato o produttività, ove presenti), da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale, costituiscono economie di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 2 l’Agenzia provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il servizio preposto alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
Articolo 7
(Formazione professionale e strumentazione)
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1, l’Agenzia regionale per il lavoro:
a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche;
b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
Articolo 8
(Approvazione e proprietà degli elaborati)
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell’Agenzia, che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
Articolo 9 (Determinazione delle risorse)
1. Nella determinazione delle risorse costituenti il fondo di cui all’articolo 1 confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all’articolo 3, nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture o atto equivalente verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui all’articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
1) all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
2) all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell’IRAP.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI
Classi di importo dei Lavori (applicazione a scaglioni) | Percentuale da applicare |
fino a euro 1.000.000,00 | 2% |
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00 | 1,8% |
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 | 1,6% |
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00 | 1,4% |
oltre euro 25.000.000,00 | 1,0% |
TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE
Classi di importo dei Servizi e delle Forniture (applicazione a scaglioni) | Percentuale da applicare |
fino a euro 500.000,00 | 2% |
oltre euro 500.000,00 | 1,5% |
6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2 ovvero
delle disposizioni attuative dell’articolo 31, comma 5 del Codice.
7. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
9. Il fondo di cui all’articolo 19, comma 8 quinquies della legge regionale n. 11 del 2004, per le attività di centrale acquisti svolte dall’Agenzia regionale Intercent-ER di cui all’articolo 5, comma 5 in favore dell’Agenzia regionale per il lavoro, è calcolato, in coerenza con il presente regolamento ed in considerazione dell’elevato importo delle procedure centralizzate per l’acquisizione di beni e servizi, nella misura ottenuta applicando le percentuali indicate nella tabella che segue all’importo a base di gara, per le procedure pubblicate da Intercent-ER ad uso esclusivo dell’Agenzia regionale per il lavoro, nonché alla quota dell’importo a base di gara prevista per l’Agenzia regionale per il, determinata in base ai fabbisogni rilevati, per le procedure pubblicate da Intercent-ER ad uso di tutte le amministrazioni del territorio regionale.
Classi di importo a base di gara (applicazione a scaglioni) | % fondo |
fino a euro 40.000,00 | 2% |
oltre euro 40.000,00 e fino a euro 221.000,00 (soglia comunitaria) | 1,5% |
oltre euro 221.000,00 (soglia comunitaria) fino a euro 500.000,00 | 1% |
oltre euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00 | 0,80% |
oltre euro 1.500.000,00 fino a euro 5.000.000,00 | 0,60% |
oltre euro 5.000.000,00 fino a euro 50.000.000,00 | 0,40% |
oltre euro 50.000.000,00 | 0,10% |
Articolo 10
(Criteri di ripartizione delle risorse)
.
1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
c) complessità delle opere, servizi o forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegate Tabelle A e B. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
Articolo 11 (Erogazione delle somme)
.Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all’articolo 3, comma 1, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Per le procedure relative ai lavori, le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del Codice. Per le procedure relative a servizi e forniture, le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull’utilità del bene o servizio.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell’accertamento, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lett. b).
Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)
1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’Agenzia o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lett. b).
Articolo 13
(Quantiflcazione e liquidazione dell’incentivo)
1. Il dirigente responsabile di cui all’articolo 11, comma 1 stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente di cui al comma 1, qualora non rivesta esso stesso tale ruolo, l’adozione del relativo atto nei termini stabiliti dai commi da 3 a 6.
3. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
a) il dirigente competente dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e
l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione degli incentivi. Ove questi ultimi riguardino servizi o forniture acquisiti dall’Agenzia regionale Intercent-ER di cui all’articolo 5, comma 5, per l’Agenzia regionale per il lavoro, la relativa liquidazione è disposta con determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, riversando all’entrata del bilancio regionale le risorse di cui all’articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, previa quantificazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari tramite determinazione del Direttore di Intercent-ER, assunta a seguito della stipulazione del contratto.
4. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente, lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
5. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato.
6. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l’esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
7. La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 contiene l'attestazione:
a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
b) dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
8. La determinazione dirigenziale di cui al comma 7 è successivamente trasmessa dal dirigente competente al servizio preposto alla gestione del trattamento economico, affinché il medesimo
provveda all’erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.
Articolo 14 (Applicazione)
1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
TABELLA A)“Criteri di ripartizione delle risorse”EX ART. 10 APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI | |||||
FUNZIONE AFFIDATA | FASE programmazione e predisposizione della documentazione di gara | FASE affidamento 25% | FASE esecuzione 66% | TOTALE 100% | |
9% | |||||
Responsabile della programmazione | 3% | 3% | |||
Responsabile procedimento | del | 10% | da 8% a 15% | da 18% a 25% | |
Direttore dell’esecuzione | 30% | 30% | |||
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione | 1% | 1% | |||
Collaboratori tecnici | 1% | 5% | da 8% a 11,5% | da 14% a 17,5% | |
Collaboratori amministrativi | 5% | 10% | da 12% a 15,5% | da 27% a 30,5% |
TABELLA B)“Criteri di ripartizione delle
risorse”EX ART. 10 APPALTI DI LAVORI
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI | |||||
FUNZIONE AFFIDATA | FASE programmazione 5,5% | FASE verifica 8% | FASE affidamento 13% | FASE esecuzione 73,5% | TOTALE 100% |
Responsabile della programmazione | 1,5% | 1,5% | |||
Responsabile del procedimento | 0,5% | 1,5% | da 1% a 4% | da 3% a 6% | |
Verificatore della progettazione | 2% | 2% | |||
Direzione dei Lavori (ivi inclusi il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e l’eventuale attività del direttore operativo e dell’ispettore di cantiere) | 41% | 41% | |||
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione | 21% | 21% | |||
Collaboratori tecnici | 3% | 4,5% | 2% | da 7% a 8,5% | da 16,5% a 18% |
Collaboratori amministrativi (compreso Ufficiale rogante) | 1% | 1% | 9,5% | da 0,5% a 2% | da 12% a 13,5% |
Delegazione di parte datoriale
Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
(firmato)
RSU
(firmato)
Delegazione Sindacale
Rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali
(firmato)