Art. 1594 - Art. 1595 LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
Art. 1594 - Art. 1595 LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
non già l’affermazione della configurabilità della posizione del conduttore quale terzo. Cass., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24365
Art. 1594 – Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario [1624], ha facoltà di sublocare [1406, 1614] la cosa locatagli [2149], ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore [1649]. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o
consentita dagli usi [c.n. 378, 394].
SOMMARIO 1. Casistica.
▪▪▪ 1. Casistica.
La cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo (cioè dal locatore ad un terzo) è fattispecie del tutto diversa dalla cessione del contratto di locazione dal c.d. lato passivo (cioè dal conduttore ad un terzo), per la quale è richiesto il consenso del locatore, quale contraente ceduto. Nel caso di cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo si realizza una semplice cessione del credito, costituito dal pagamento dei canoni di locazione (con conseguente applicazione in via analogica del disposto di cui all’art. 1260 c.c.): il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, per cui non è necessario il suo consenso. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 0000, x. 00000.
Nel contratto di sublocazione, l’art. 1595 c.c. non prevede che il locatore ed il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto di un contratto di sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile, essendo l’effetto del contratto locatizio sul subconduttore circoscritto dal citato art. 1595 c.c. che, in nessuno dei suoi commi, conferisce al contratto principale un globale effetto di governo sul contratto collegato. Ne discende che qualora ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.
Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
Il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione in ragione dell’identità dell’oggetto; tuttavia questo rapporto non comporta il venire meno dell’autonomia contrattuale delle parti e in particolare modo non comporta che la rinnovazione oltre la scadenza del contratto principale comporti necessa- riamente la rinnovazione del vincolo subordinato.
Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
Nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si
estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato. Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
Art. 1595 – Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione [c.c. 1594, 2764].
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali [1605].
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore [1445, 1458], e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui [2909].
SOMMARIO 1. Profili generali. 2. Rilascio dell’immobile.
▪▪▪ 1. Profili generali.
Nel contratto di sublocazione, l’art. 1595 c.c. non prevede che il locatore ed il sublocatore possano, con accordi stipulati esclusivamente tra di loro, modificare il contenuto di un contratto di sublocazione che ha ad oggetto lo stesso immobile, essendo l’effetto del contratto locatizio sul subconduttore circoscritto dal citato art. 1595 c.c. che, in nessuno dei suoi commi, conferisce al contratto principale un globale effetto di governo sul contratto collegato. Ne discende che qualora ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.
Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
Il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione in ragione dell’identità dell’oggetto; tuttavia questo rapporto non comporta il venire meno dell’autonomia contrattuale delle parti e in particolare modo non comporta che la rinnovazione oltre la scadenza del contratto principale comporti necessaria- mente la rinnovazione del vincolo subordinato.
Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
Nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato. Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6390.
▪▪▪ 2. Rilascio dell’immobile.
Il sub conduttore che invoca il pagamento della somma pattuita quale corrispettivo del rilascio di un immobile, è tenuto a provare se e quando
TITOLO TERZO - Dei singoli contratti Art. 1596 - Art. 1600
l’immobile è stato rilasciato, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Cass., 29 novembre 2016, n. 24176
Art. 1596 – Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’articolo 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta [1373] nel termine determinato dalle parti o dagli usi [1603, 1616].
Art. 1597 – Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se trattandosi di locazione a tempo indetermi- nato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente [c.n. 382].
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574].
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto [1598].
SOMMARIO 1. Rinnovazione del contratto.
▪▪▪ 1. Rinnovazione del contratto.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore dopo la scadenza e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di xxxxxxxx, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. Cass., 4 aprile 2017, n. 8670
Art. 1598 – Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto [1597, 1941].
SOMMARIO 1. Ambito applicativo.
▪▪▪ 1. Ambito applicativo.
In tema di locazione, l’inestensibilità delle garanzie prestate da terzi alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto, prevista dall’art. 1598 c.c., si riferisce alle ipotesi fisiologiche di rinnovazione o prosecuzione del rapporto, intendendo tale norma tutelare il
xxxxxxx affinché non rimanga astretto nella propria obbligazione anche quando abbia prestato la garanzia in riferimento a rapporti obbligatori la cui durata sia stata “ab initio” temporalmente delimitata o risulti delimitabile “ex lege”, mentre la norma non è applicabile nel caso in cui il conduttore, dopo la scadenza del contratto, sia rimasto in mora nel restituire la cosa locata e sia pertanto tenuto a pagare il corrispettivo sino alla riconsegna, poiché tale obbligazione, derivando dall’inadempimento del rapporto originario, vive in stretto collegamento con quest’ultimo e prescinde del tutto dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio, sicché non è dato al garante giovarsi del concetto di “proroga del contratto”.
Cass. 29 luglio 2016, n. 15781
Art. 1599 – Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente [c.c. 1602, 1603], se ha data certa [2704] anteriore all’alienazione della cosa [1601, 2160].
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede [1147, 1153].
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione [2643, n. 8, 2923].
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante [1600].
SOMMARIO 1. Casistica.
▪▪▪ 1. Casistica.
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 x.x., xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxx), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18536
In tema di locazione ad uso diverso, la cessione del contratto di locazione, in mancanza di una volontà contraria dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del locatore-venditore senza necessità del consenso del conduttore. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18536
Nel caso in cui un bene immobile sia stato assegnato, in sede di divorzio o di separazione, ad uno dei coniugi e venga poi acquistato da un terzo, questi ha diritto di proporre azione ordinaria di accertamento, onde far verificare la decadenza dei presupposti per l’assegnazione ma anche per ottenere la condanna dell’occupante al pagamento dell’indennità di occupazione a decorrere dal momento della mora restitutoria, realizzata mediante intimazione o richiesta, ovvero, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1744.
Art. 1600 – Detenzione anteriore al
Art. 1601 - Art. 1611 LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
trasferimento
Se la locazione non ha data certa [2704], ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente non è tenuto a rispettare [1599, 1602] la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574, 2923].
Art. 1601 – Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa [2704] anteriore al trasferimento [1599], il locatore è tenuto a risarcirgli il danno [1223, 1603].
Art. 1602 – Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione [1599, 1600] subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione [1406].
SOMMARIO 1. Casistica.
▪▪▪ 1. Casistica.
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 x.x., xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxx), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18536
In tema di locazione ad uso diverso, la cessione del contratto di locazione, in mancanza di una volontà contraria dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del locatore-venditore senza necessità del consenso del conduttore. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18536
Art. 1603 – Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata [1599], l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario [1601, 1625].
Art. 1604 – Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto [1500, 1503, 1505] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [1501].
Art. 1605 – Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo
della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [1595]. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta [2643, n. 9], può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx [0000, 2918, 2924].
Art. 1606 – Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa [2704] sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio [1360, 1445, 1458].
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE II
Della locazione di fondi urbani
Art. 1607 – Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte [1350, n. 8, 1572, 1573, 1614, 2643, n. 8].
Art. 1608 – Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti [2764] o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione [1587].
Art. 1609 – Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese [1621], sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito [1590, 1807, 2764].
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1610 – Spurgo di pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio [1588, 1589], proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore,
TITOLO TERZO - Dei singoli contratti Art. 1612 - Art. 1618
si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612 – Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto [1373] per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali [c.p.c. 657].
Art. 1613 – Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche ammini- strazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto [c.c. 1373] nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta [c.p.c. 657].
Art. 1614 – Morte dell’inquilino
Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [1594], gli eredi possono recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [1627].
SOMMARIO 1. Casistica.
▪▪▪ 1. Casistica.
L’erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della “res locata” al “de cuius”, sicchè nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale. Cass. civ., sez. VI, 10 novembre 2017, n. 26670.
SEZIONE III
Dell’affitto
§ 1 - Disposizioni generali
Art. 1615 – Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica
della cosa [c.c. 1618, 1619] e dell’interesse della produzione [1620, 1623]. A lui spettano i frutti [820, 821] e le altre utilità della cosa.
SOMMARIO 1. Profili generali.
▪▪▪ 1. Profili generali.
L’art. 2643, n. 9, c.c., laddove dispone che sono soggetti a trascrizione “gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”, si riferisce anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui beni sia ricompreso un immobile, in quanto la figura dell’affitto d’azienda, di cui all’art. 2562 c.c., è riconducibile alla fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615
c.c. con l’espressione “gestione e godimento della cosa produttiva” e, pertanto, la nozione di “fitto”, di sui al citato n. 9, è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto d’aziendaCass., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26701
La presunzione di cui all’art. 9 septies l. n. 118 del 1985, a norma del quale si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l’attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, opera solo nel caso in cui l’attività alberghiera del conduttore, con correlativa organizzazione dei beni immateriali e materiali che formano l’azienda, coincide con la prima destinazione dell’immobile all’esercizio della impresa alberghiera e non anche allorché l’affittuario, per obbligo contrattuale o, comunque, con il consenso del locatore, si sia limitato ad apportare miglioramenti od abbia contribuito, in qualsiasi modo, al suo incremento.
Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24276.
In tema di affitto di azienda, la circostanza che quest’ultima comprenda, fra i beni aziendali, la disponibilità di un immobile demaniale non comporta la nullità del contratto, atteso che i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati, senza che il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione del bene demaniale comporti l’invalidità del contratto, il quale vincola reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, escluso ogni pregiudizio per la P.A., cui spetta le eventuali iniziative a tutela della particolare destinazione del bene. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2347
Art. 1616 – Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto [1574] ciascuna di esse può recedere dal contratto [c.c. 1373] dando all’altra un congruo preavviso [1596].
Sono salvigli usi che dispongono diversamente [preleggi 5, 8].
Art. 1617 – Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze [817], in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata [1575, n. 1].
Art. 1618 – Inadempimenti dell’affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto [1453], se l’affittuario non destina al
Art. 1619 - Art. 1630 LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI
servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa [1615].
Art. 1619 – Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono [1615, 1618].
Art. 1620 – Incremento della produttività della cosa
L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore [1632] o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione [1592, 1615].
Art. 1621 – Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto le riparazioni straordinarie [c.c. 1622]. Le altre sono a carico dell’affittuario [1576, 1609, 2153, 2764].
Art. 1622 – Perdite determinate da riparazioni
Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [1583, 1584, 1621].
Art. 1623 – Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa] o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [1467, 1468, 1611].
Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa] o del provvedimento dell’autorità.
SOMMARIO 1. Profili generali.
▪▪▪ 1. Profili generali.
In tema di contratto di affitto, il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l’originaria previsione negoziale, ai sensi dell’art. 1623 c.c., è legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della
domanda giudiziale, non potendo essere disposta l’applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso. Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2018, n. 5122.
Art. 1624 – Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [2149].
La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto [1594].
Art. 1625 – Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’articolo 1616 [1603].
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Art. 1626 – Incapacità o insolvenza dell’affittuario
L’affitto si scioglie per l’interdizione [414], l’inabilitazione [415] o l’insolvenza dell’affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.
Art. 1627 – Morte dell’affittuario
Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte [2964], recedere dal contratto [1373] mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso [1625].
§ 2 - Dell’affitto di fondi rustici
Art. 1628 – Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
Art. 1629 – Fondi destinati al rimboschimento
L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 – Affitto senza determinazione di tempo
L’affitto a tempo indeterminato di un fondo