ACCORDO AZIENDALE DEL L 4 AGOSTO 2022
ACCORDO AZIENDALE DEL L 4 AGOSTO 2022
Per il personale non dirigente il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Autoferrotranvieri, avente ad oggetto la localizzazione GPS, per il tramite della strumentazione installata sugli automezzi aziendali, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
In data 4 agosto 2022, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. in Roma,
Tra
L’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. (d’ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall’Amministratore Unico, Xxxxxxx XXXXXXX e dal Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Xxxxxxx XXXXX, assistita da Xxxxxxxxxx nella persona del dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx;
e
le Organizzazioni Sindacali del CCNL Autoferrotranvieri
SLM FAST CONFSAL, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Di Xxxxxxx
- di seguito congiuntamente indicate come “le Parti” - viene sottoscritto il seguente accordo
PREMESSO
- quanto previsto dall’art. 4, legge n. 300/1970 nonché dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- la necessità di utilizzare strumenti per la localizzazione GPS sugli autoveicoli aziendali, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e/o collaboratori e la tutela del patrimonio aziendale;
- che, l’utilizzo del sistema di localizzazione degli autoveicoli aziendali di cui al presente Accordo, rientra tra i controlli soggetti alla disciplina ed alla procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
- il rispetto della conformità al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati da Astral SpA;
- che in Astral SpA è già vigente un Accordo sulla installazione dei sistemi GPS di localizzazione degli autoveicoli aziendali, sottoscritto in data 02.12.2013 con le OOSS Funzione Pubblica;
- che, si rende necessario sottoscrivere tale Accordo anche con le OOSS del comparto Autoferrotranvieri;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- le Parti si danno reciprocamente atto che, il sistema di localizzazione GPS installato sugli autoveicoli aziendali, può acquisire esclusivamente i seguenti dati:
1) localizzazione dei veicoli su mappa cartografica e relativo aggiornamento;
2) navigazione cartografica, con possibilità di ricerca del veicolo più vicino rispetto ad un determinato indirizzo;
3) invio della posizione dei veicoli (data, ora, velocità), tipo di posizione (acceso, spento, in movimento);
4) visualizzazione dei localizzatori e dettaglio delle informazioni;
5) possibilità di invio allarmi dal veicolo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
1) le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
2) le Parti convengono che l’utilizzo del sistema di localizzazione GPS viene adottato in conformità all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e, in particolare, non viene in alcun modo utilizzato per il controllo, a distanza, del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi;
3) Astral si impegna ad osservare costantemente le regole indicate dal Garante della Privacy, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
4) La raccolta dei dati avviene nel pieno rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per gli scopi determinati, espliciti e legittimi come individuati nel presente Accordo;
5) La localizzazione GPS viene effettuata con un sistema di sicurezza e localizzazione satellitare;
6) L’Azienda provvede ad informare adeguatamente e costantemente i dipendenti sulle finalità del trattamento in oggetto;
7) I dati vengono trattati con sistemi informatici il cui accesso è consentito, agli incaricati, mediante l’utilizzo di password, in ragione delle mansioni di sorveglianza del patrimonio aziendale. L’accesso ai sistemi di registrazione è altresì consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale non è comunque abilitato alla visione delle immagini registrate;
8) Il personale è reso edotto che un utilizzo improprio delle informazioni acquisite concreta una violazione di legge che può comportare conseguenze di rilievo per sé e per l’azienda. Ferma, pertanto, la responsabilità di natura personale per fattispecie di reato che dovessero compiersi con un uso improprio degli stessi, il trasgressore si renderà passibile di sanzioni di carattere disciplinare;
9) La conservazione dei dati registrati è limitata al periodo strettamente necessario per perseguire le finalità della sicurezza dei lavoratori e/o collaboratori e la tutela del patrimonio aziendale;
10) Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme contrattuali e di legge;
11) Le Parti si danno altresì atto che, con il presente Accordo, hanno assolto, per la materia in esso disciplinata, ogni obbligo sindacale in materia di privacy.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI
Per L’ASTRAL S.p.A.
L’Amministratore Unico
Xxxxxxx XXXXXXX…………………………………………………
Il Dirigente Area Personale e Organizzazione
Xxxxxxx XXXXX…………………………………………………………….
Per Federlazio
Xxxxx Xxxxxxxxxx……………………………………………………
Per la SLM FAST CONFSAL
Xxxxxxxxx Xxxxxxx …………………………………………………..
Xxxxxx Di Xxxxxxx………………………………………………………