CONTRATTO PER SPERIMENTAZIONI CLINICO-FARMACOLOGICHE TRA
CONTRATTO PER SPERIMENTAZIONI CLINICO-FARMACOLOGICHE TRA
Covance CAPS Ltd. (di seguito "SOCIETA’") con sede a 0 Xxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XX0 0XX, Xxxxx Xxxxx, in persona del suo rappresentante legale autorizzato Xxx Xxxxxxxx, in veste di Senior Director, Global Site Services
E
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Xxx X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02268260904 (di seguito "AZIENDA") rappresentata per il presente atto dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Commissario straordinario, ivi domiciliato per la Sua carica.
PREMESSO
- che la Covance CAPS Ltd, tramite Covance CAPS Ltd Filiale Italiana (di seguito "RICHIEDENTE"), ai sensi della Direttiva Europea 2005/28/EC, articolo 7, per la sperimentazione clinica sponsorizzata da Merck Sharp & Dohme, Corp., una sussidiaria di Merck & Co., Inc. (di seguito lo "SPONSOR") è stata incaricata di seguire le attività locali relative all’esecuzione dello studio clinico con MK0653C- 162, PROTOCOLLO intitolato: A Randomized, Double-Blind, Active-Controlled, Multicenter Study of Patients with Primary Hypercholesterolemia and High Cardiovascular Risk Who are not Adequately Controlled with Atorvastatin 10 mg; A Comparison of the Efficacy and Safety of Switching to Coadministration Ezetimibe and Atorvastatin Versus Doubling the Dose of Atorvastatin or Switching to Rosuvastatin;
- che la presente SPERIMENTAZIONE clinica fa parte di una SPERIMENTAZIONE multicentrica;
- che la sperimentazione deve avvenire in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme CEE di Buona Pratica Clinica CPMP/ICH/135/95 recepite dal Ministero della Sanità con Decreto Ministeriale del 15.07.1997, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni D. Lgs. 211 del 24.06.2003, in attuazione della direttiva 2001/20/CE;
- che il Comitato Etico dell’ AZIENDA ha approvato la SPERIMENTAZIONE clinica con verbale 912/CE del 20 Ottobre 2010;
- che la SPERIMENTAZIONE clinica si svolgerà presso la Clinica Medica, Ambulatorio di Ipertensione, dell’Azienda (di seguito denominata "STRUTTURA");
- che la predetta SPERIMENTAZIONE clinica può avere inizio solo dopo il rilascio di apposita espressa autorizzazione del Direttore generale e che l’ AZIENDA si impegna a comunicare per iscritto al RICHIEDENTE SIA IL NUMERO DI PROTOCOLLO che la data, non appena gli stessi saranno disponibili e, comunque, in ogni caso prima dell’inizio della SPERIMENTAZIONE stessa (i dati di cui alla presente premessa, potranno essere anticipati al RICHIEDENTE anche tramite fax o e-mail);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: SOGGETTO
Il RICHIEDENTE affida all’ AZIENDA, e per essa alla STRUTTURA che accetta alle condizioni di seguito indicate, la SPERIMENTAZIONE clinica (di seguito denominata "SPERIMENTAZIONE ").
Si tratta di una " SPERIMENTAZIONE ", relativa al prodotto MK0653C-162 (di seguito "PRODOTTO"), così come identificata nel PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE (d’ora innanzi denominato "PROTOCOLLO"), dal titolo "A Randomized, Double-Blind, Active-
Controlled, Multicenter Study of Patients with Primary Hypercholesterolemia and High Cardiovascular Risk Who are not Adequately Controlled with Atorvastatin 10 mg; A Comparison of the Efficacy and Safety of Switching to Coadministration Ezetimibe and Atorvastatin Versus Doubling the Dose of Atorvastatin or Switching to Rosuvastatin"
I dettagli del programma di ricerca sono convenuti tra il RICHIEDENTE, nella persona del Dr. ssa Xxxxx Xxx Danh e l’ AZIENDA, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx responsabile della ricerca. Lo Sponsor per il tramite della SOCIETÀ, se applicabile, metterà a disposizione dello SPERIMENTATORE a titolo gratuito le sostanze necessarie alla SPERIMENTAZIONE stessa.
ARTICOLO 2: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e si intenderà valido fino al termine della SPERIMENTAZIONE prevista per luglio 2012.
ARTICOLO 3: RESPONSABILI DELLA SPERIMENTAZIONE
I responsabili scientifici della SPERIMENTAZIONE sono:
per l’AZIENDA e per la STRUTTURA: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx per il RICHIEDENTE: Dr. ssa Xxxxx Xxx Xxxx
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE
La SPERIMENTAZIONE dovrà essere condotta in conformità con le vigenti disposizioni in materia (norme di Buona Pratica Clinica – GCP, raccomandazioni dell’ICH CPMP/ICH/135/95 DM n. 162 del 15.07.1997, D.Lgs n. 211 del 24. 06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, in base attuazione della direttiva europea 2001/20/CE, D.Lgs n. 219 del 24.06.2006, D.Lgs n. 200 del 06.11.2007, X.Xxx n. 274 del 29.12.2007, X.Xxx del
12.05.2006, D.M. Sanità del 21.12.2007) ed eseguita secondo le clausole e i metodi
descritti nel PROTOCOLLO, già consegnato, visionato ed accettato mediante sottoscrizione del Responsabile Scientifico della SPERIMENTAZIONE.
La SPERIMENTAZIONE prevede l’arruolamento di pazienti che abbiano fornito regolare consenso informato, scritto e liberamente presentato.
L’ AZIENDA si impegna fin d’ora ha consentire a garantire l’accesso diretto e occasionale ai dati ed alla documentazione clinica originale dei pazienti coinvolti nella SPERIMENTAZIONE al personale del RICHIEDENTE e/o dello Sponsor specificamente, autorizzato al fine di verificarne la qualità. Fermo restando l'obbligo a carico di tali soggetti di limitare la consultazione della documentazione clinica originale alle esigenze derivanti dalla funzione svolta, nel rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa in materia di privacy.
Covance CAPS Ltd. ha delegato i seguenti compiti a Covance CAPS Ltd. Filiale Italiana, con sede in Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, Xxxxxx:
1) Sottomissione dello Studio Clinico al Comitato Etico Indipendente ed all’Autorità Regolatoria;
2) Negoziazione della Convenzione Economica con l’AZIENDA;
3) Monitoraggio dello Studio presso il Centro, e più in generale di tutte le attività locali necessarie per l'esecuzione della SPERIMENTAZIONE oggetto della presente convenzione
l’AZIENDA si impegna a:
i) fornire in modo tempestivo e completo allo SPONSOR, su sua specifica richiesta, l’intera documentazione del progetto;
ii) adottare tempestivamente qualsiasi misura ragionevole, richiesta dallo SPONSOR, per porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate nella documentazione della SPERIMENTAZIONE;
iii) fornire in modo tempestivo e completo le necessarie informazioni sugli accordi finanziari dello SPERIMENTATORE, conformemente alla norma 21 XXX Xxxxx 00 x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx.
ARTICOLO 5: NUMERO DI PAZIENTI TRATTATI
La SPERIMENTAZIONE verrà effettuata su di un numero atteso di almeno 2 pazienti. Poiché la SPERIMENTAZIONE in oggetto prevede un arruolamento dei pazienti di tipo competitivo a livello internazionale, anche se l’ultimo paziente arruolabile è previsto per Aprile 2012, al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per la SPERIMENTAZIONE (1508) l’arruolamento verrà automaticamente chiuso e il RICHIEDENTE provvederà ad inviare all’AZIENDA adeguata comunicazione.
Trattandosi di uno studio multicentrico con arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in base alle singole capacità di arruolamento.
Le parti convengono che per superare di più di 10 il numero di pazienti arruolabili dal centro è necessario ottenere l’autorizzazione scritta da parte di Covance e dello Sponsor. Lo Sperimentatore è tenuto a notificare al Comitato Etico ogni eventuale incremento. Le parti concordano che un eventuale incremento del numero di casi studiati, conformemente alle condizioni specificate sopra, non richiede alcun atto aggiuntivo ad integrazione del presente Accordo; le condizioni finanziarie concordate in precedenza saranno applicate anche a tutti i pazienti aggiuntivi.
ARTICOLO 6: CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo pattuito per ogni paziente completato, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’AZIENDA per l’esecuzione della presente SPERIMENTAZIONE, e comprensivo dei costi a copertura degli esami di laboratorio e strumentali come da PROTOCOLLO, viene suddiviso per visita nel seguente modo:
Euro 429,37 (quattrocentoventinove euro e trentasette centesimi) + IVA per ogni paziente sottoposto a screening ma non arruolato alla visita 1.
Euro 979,40 (novecentosettantanove euro e quaranta centesimi) + IVA per ogni paziente sottoposto a screening ma non arruolato alla visita 2.
Euro 1278,72 (milleduecentosettantotto euro e settantadue centesimi) + IVA per ogni paziente sottoposto a screening ma non arruolato alla visita 3.
Euro 1642,75 (milleseicentoquarantadue euro e settantacinque centesimi) + IVA per ogni paziente sottoposto a screening ma non arruolato alla visita 4.
Il rapporto per i pazienti che non superano lo screening è di circa 3:1 (3 screening non superati rimborsati per ogni paziente randomizzato)
L’ AZIENDA comprende e accetta che non sarà corrisposto alcun compenso per le visite di re-screening, indipendentemente dal numero di visite effettuate durante il tentativo iniziale di screening. Inoltre, l’Istituzione comprende e accetta che il rapporto per i pazienti che non superano lo screening è di 3:1. Ciò significa che per ogni 3 pazienti che non superano la visita di screening almeno 1 dovrebbe essere randomizzato. Non saranno erogati compensi per le visite di screening non superate al di fuori del rapporto di 3:1 concordato, e successive all’inizio dello studio o alla randomizzazione dell’ultimo paziente. In altre parole, se dopo l’inizio della SPERIMENTAZIONE o dopo la randomizzazione dell’ultimo paziente sono registrate 4 o più visite di screening non superate, la quarta visita
e quelle successive non saranno pagate a meno che non siano randomizzati uno o più nuovi pazienti che permetterebbero di rispettare nuovamente il rapporto concordato.
Il costo per paziente e per ogni visita eseguita nel rispetto del protocollo, al lordo delle spese, sarà di:
Euro 572,49 (cinquecentosettantadue euro e quarantanove centesimi) + IVA per la visita n.1.
Euro 542,55 (cinquecento quarantadue euro e cinquantacinque centesimi) + IVA per la visita n.2.
Euro 218,24 (duecentodiciotto euro e ventiquattro centesimi) + IVA per la visita n.3. Euro 412,62 (quattrocentododici euro e sessantadue centesimi) + IVA per la visita n. 4. Euro 218,24 (duecentodiciotto euro e ventiquattro centesimi) + IVA per la visita n. 5.
Euro 392,32 (trecentonovantadue euro e trentadue centesimi) + IVA per la visita n. 6. Euro 218,24 (duecentodiciotto euro e ventiquattro centesimi) + IVA per la visita n. 7. Euro 425,30 (quattrocentoventicinque euro e trenta centesimi) + IVA per la visita n. 8.
Per un totale di Euro 3000,00 (tremila/00 euro) + IVA per ogni paziente arruolato e completato
Il totale complessivo, qualora tutti e 2 i pazienti previsti dal protocollo venissero completati, sarà di € 6000,00 (seimila/00 euro ) + IVA.
Tale somma verrà corrisposta all’ AZIENDA mediante bonifico bancario dietro presentazione di regolari fatture intestata a Covance CAPS Ltd, 0 Xxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XX0 0XX, Xxxxx Xxxxx e recapitate alla filiale italiana di Covance CAPS Ltd, Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, Xxxxxx, alle seguenti scadenze:
• pagamento a 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto in base al numero di pazienti validamente arruolati ed all'ultima visita eseguita per ciascun paziente;
• pagamento al Last Patients In (LPI, termine arruolamento pazienti) previsto per aprile 2012, in base al numero di pazienti validamente arruolati ed all'ultima visita eseguita da ciascun paziente
• pagamento a saldo al Last Patients Out (LPO, termine della SPERIMENTAZIONE) previsto per luglio 2012;
I pagamenti su indicati sono da considerarsi vincolanti ai fini dell’avanzamento della SPERIMENTAZIONE oggetto del presente contratto.
I bonifici bancari di tali pagamenti saranno corrisposti presso il Banco di Sardegna Ag. N.1 Codice IBAN IT.75.E.01015.17201.000070188747 ; Codice SWIFT: SARDIT3SXXX.
Qualora le date pianificate di LPI e per il LPO venissero modificate dallo SPONSOR il RICHIEDENTE si impegna a darne alla controparte comunicazione per iscritto.
L'arruolamento di pazienti in violazione al PROTOCOLLO non verrà retribuito.
A titolo di corrispettivo per l’esecuzione dello Studio, l’AZIENDA riconosce che tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto saranno effettuati dallo SPONSOR attraverso la SOCIETA' e che la stessa effettuerà puntualmente tali pagamenti conformemente ai termini del presente Contratto, previo ricevimento dei fondi necessari messi a disposizione dallo SPONSOR. L’AZIENDA riconosce che la capacità di Covance di effettuare i pagamenti dipende non soltanto dal completo adempimento da parte dell’AZIENDA agli obblighi previsti dal presente Contratto ed agli altri termini e condizioni specificati in questa sede, ma anche dal ricevimento da parte di Covance dei fondi elargiti dallo SPONSOR, necessari ad effettuare i pagamenti contemplati nel presente Contratto.
ARTICOLO 7: APPARECCHIATURA
Ai fini dell'esecuzione della SPERIMENTAZIONE, in caso insorgesse la necessità di fornitura di attrezzature/materiali successivamente alla stipula del presente contratto, la
stessa verrà regolamentata mediante la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso tra le parti che dovrà essere considerato vincolato al presente contratto stesso
ARTICOLO 8: SEGRETEZZA
Il responsabile della SPERIMENTAZIONE indicato dall’AZIENDA, s’impegna a mantenere tutti i dati e le notizie forniti dal RICHIEDENTE e/o dallo SPONSOR per l’esecuzione della SPERIMENTAZIONE stessa nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo anche a qualunque altra persona che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo dovesse venire a conoscenza di tali dati riservati.
ARTICOLO 9: PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, meglio noto come "Testo Unico sulla Privacy", per l’esecuzione del presente accordo le parti, di comune accordo, consapevoli dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del predetto Decreto Legislativo ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati, forniscono il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali propri e delle persone che per esse agiscono, direttamente o anche attraverso terzi, esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge.
ARTICOLO 10: TRATTAMENTO DEI DATI DEI PAZIENTILa SPERIMENTAZIONE
dovrà essere condotta in conformità alla legge sulla privacy e in particolar modo al Decreto Legislativo n. 196/2003 e alle linee guida emesse dal “Garante della Privacy” per il trattamento dei dati personali nelle Sperimentazioni cliniche (n. 52 del 24/7/2008) e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla Legge sul trattamento dei dati, con
particolare riferimento alle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni del Garante in materia.
In osservanza alla normativa summenzionata, l’AZIENDA, lo SPONSOR e il RICHIEDENTE assumono nei confronti dei pazienti che prendono parte alla SPERIMENTAZIONE il ruolo di “Titolari” autonomi per il trattamento dei dati personali di tali pazienti, nell'ambito delle rispettive competenze. Solo per i dati trattati per conto dello SPONSOR, il RICHIEDENTE assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati” e si impegna sin da ora a sottoscrivere per accettazione la nomina conferitale dallo SPONSOR.
L'AZIENDA, inoltre, si impegna ad ottenere il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili, anche per conto dello SPONSOR e del RICHIEDENTE, da tutti i partecipanti alla SPERIMENTAZIONE facendo firmare il modulo di “Consenso Informato” in tutte le sue parti, inclusa l'“Informativa e Consenso sulla Privacy” di cui è parte integrante, e conservarlo nei propri archivi. Tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati avrà l’obbligo di mantenere ogni informazione confidenziale. Le informazioni potranno essere condivise con lo SPONSOR e/o persone che per esso lavorano, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di privacy.
ARTICOLO 11: PROPRIETÀ INDUSTRIALE
La proprietà industriale di ogni e qualsiasi trovato, procedimento, uso, forma inerenti al PRODOTTO nonché i risultati dell’attività oggetto del presente contratto saranno di esclusiva proprietà dello SPONSOR.
Infatti, con il pagamento della somma precedentemente indicata, lo SPONSOR acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà e di sfruttamento economico.
ARTICOLO 12: ASSICURAZIONE
Lo SPONSOR, mediante la polizza 010110943C, stipulata con “Ace Europe Insurance”, conforme ai requisiti di legge stabiliti nel D.Lgs. n.211/03 e successive modifiche ed integrazioni, garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti sottoposti alla SPERIMENTAZIONE e verso terzi, direttamente od indirettamente implicati nella esecuzione ed in conseguenza della SPERIMENTAZIONE.
ARTICOLO 13: PUBBLICAZIONI
In ottemperanza con quanto disposto dal Ministero della Salute con Decreto del 12 maggio 2006, pubblicato in G.U. il 22/08/2006, all'articolo 5, comma 3, par. C in merito alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori, e dal D.M. 21/12/2007, il RICHIEDENTE, l'AZIENDA e lo SPERIMENTATORE convengono:
che la presente SPERIMENTAZIONE fa parte di una SPERIMENTAZIONE multicentrica e che la pubblicazione dei dati che ne deriveranno, per avere un reale significato, dovrà comprendere i dati prodotti da tutti i centri che vi partecipano.
L'AZIENDA e lo SPERIMENTATORE prendono atto che lo SPONSOR per garantire il diritto degli sperimentatori alla pubblicazione e diffusione dei propri dati, Dichiara che
- Ciascun centro potrà pubblicare i propri dati in maniera indipendente successivamente alla pubblicazione della SPERIMENTAZIONE clinica oppure 24 mesi dopo il completamento della stessa, qualunque dei due avvenga prima;
- Ogni SPERIMENTATORE potrà pubblicare solamente i propri dati, senza poterli aggregare con quelli di altri centri, nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo precedente;
- L’elenco degli autori sarà stabilito in accordo con i centri partecipanti prima della stesura del testo da pubblicare;
- Lo SPONSOR dovrà avere l’opportunità di esaminare tutti i riassunti, manoscritti o presentazioni proposte riguardanti questa SPERIMENTAZIONE clinica 60 giorni prima della pubblicazione;
La revisione a cura dello SPONSOR potrà essere accelerata al fine di soddisfare le linee guida in materia di pubblicazioni.
ARTICOLO 14: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si intende risolto ipso iure nei seguenti casi:
- mancato rispetto della data ultima per l’arruolamento;
- cancellazione del progetto di SPERIMENTAZIONE da parte dello SPONSOR per documentate motivazioni scientifiche/etiche;
- omessa o mancata comunicazione dei dati di riferimento della delibera autorizzativa, così come definito nelle premesse.
ARTICOLO 15: ONERI FISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, 2° comma,
D.P.R. n.131/86.
Le spese di registrazione sono a carico di chi la richiede, mentre quelle di bollo saranno a carico della SOCIETÀ.
ARTICOLO 16: FORO COMPETENTE
Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti e relativo alla presente convenzione, è quello di Roma.
(Città)............................ il (data) ................
Per Covance CAPS Ltd
(1) Ben Quartely
Senior Director, Global Site Services
(Città)............................ il (data) ................
Covance CAPS Ltd
(2) Nome:
Qualifica:
Sassari, il ................
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Rappresentante legale,
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
SPERIMENTATORE principale / Responsabile dello studio Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx