RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE
ALLEGATO A
Accordo Quadro
RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE
in Xxxx S.p.A. di Xxxx S.p.A e del Ramo Gestione Acosea S.p.A.
Bologna [data di stipulazione]
ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro (di seguito il “Contratto”) è stipulato in data [•] tra: gli Azionisti Pubblici HERA, come di seguito definiti, individuati e rappresentati nell’allegato 1.5.
e
gli Azionisti AGEA (solo firmatari), come di seguito definiti, individuati e rappresentati nell’allegato 1.3.
e
gli Azionisti Pubblici ACOSEA (solo firmatari), come di seguito definiti, individuati e rappresentati nell’allegato 1.4.
e
HERA S.P.A. (di seguito “HERA”) con sede in Bologna, viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
n. 2/4, codice fiscale 04245520376, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx di Vignano, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del [•]
e
AGEA S.P.A. (di seguito “AGEA”) con sede in Xxxxxxx (Xxxxxxx), xxx Xxxxx x. 00, codice fiscale 01372000388, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del [•]
e
ACOSEA S.P.A. (di seguito “ACOSEA”) con sede in Ferrara, via X. Xxxxxxx n. 39/41, codice fiscale 00373990381, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Xxxxxx Xxxxx, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del [•]
Premesso che
a) in data 10.10.2003 HERA è risultata aggiudicataria del 42% del capitale sociale di AGEA e, in conseguenza di tale aggiudicazione, HERA ha stipulato con il Comune di Ferrara, ente aggiudicante, il contratto di vendita delle azioni e il patto parasociale allegati sub. a);
b) in forza di tali accordi il Comune di Ferrara e HERA hanno positivamente valutato l’opportunità di dare esecuzione al “Piano di sviluppo della Società” (di seguito il “Piano”) presentato da HERA unitamente alla offerta economica e allegato sub. b);
c) in conformità agli obblighi assunti da HERA con la stipulazione degli atti allegati sub. a), HERA ha sottoscritto e versato € 9.800.000,00 dell’aumento di capitale deliberato da AGEA, così incrementando la propria partecipazione in AGEA dal 42% all’attuale 43,05% ed il Comune di Ferrara si è riservato il diritto di cedere ad HERA, anche parzialmente, n. 89.293 azioni AGEA non prima di 12 mesi e non oltre 36 mesi dalla data di stipula del contratto di vendita allegato sub. a);
d) AGEA e HERA intendono dare esecuzione al Piano e specificatamente alla parte del Piano dedicata al progetto di integrazione societaria;
e) AGEA e HERA, al fine di ottimizzare i risultati industriali della integrazione societaria, intendono estendere il progetto di integrazione societaria ad ACOSEA, società controllata direttamente da AGEA, ponendo in essere ogni necessaria attività idonea ad assicurare il rispetto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, facendo sì che venga costituita una società a totale capitale pubblico che abbia la proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali del ciclo idrico integrato attualmente in proprietà di ACOSEA RETI S.r.l. con sede in Ferrara, via Marconi n. 39.
f) con provvedimenti del Tribunale di Bologna del 23 giugno 2004 allegati sub.
f) sono stati nominati, ai sensi dell’art. 2501-sexies del codice civile, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx x. 0 e, ai sensi dell’art. 2343 del codice civile, il dottor Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, con studio in Bologna, via della Zecca n. 2;
g) il Comune di Ferrara ed HERA hanno concordato di anticipare l’esercizio, da parte del Comune di Ferrara, del diritto di vendere le azioni AGEA di cui alla premessa c) come risulta dai documenti allegati sub. g);
h) in data 26 luglio 2004, 27 luglio 2004 e 27 luglio 2004 rispettivamente i Consigli di Amministrazione di HERA, di AGEA e di ACOSEA hanno approvato il Progetto di Fusione e Scissione allegato sub. h) che è stato depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese di Bologna e di Ferrara in data [•] e depositato, unitamente agli atti elencati nell’art. 2501-septies del codice civile, presso le sedi sociali di HERA, AGEA ed ACOSEA in data [•];
Tutto ciò premesso
gli Azionisti Pubblici HERA, gli Azionisti AGEA, gli Azionisti Pubblici ACOSEA, HERA, AGEA ed ACOSEA (di seguito collettivamente “Parti” e singolarmente “Parte”)
convengono quanto segue
Articolo 1 Definizioni
In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel presente Contratto, ai fini dello stesso, le seguenti parole e termini avranno i significati esposti qui di seguito:
1.1. Atto di Fusione e Scissione
Indicherà l’atto di fusione e scissione stipulato tra HERA, AGEA ed ACOSEA in conformità al Contratto e alle norme di legge applicabili
1.2. Aumento di Capitale Indicherà l’aumento di capitale scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’assemblea dei soci di HERA a servizio della Fusione e della Scissione
1.3. Azionisti AGEA Indicherà cumulativamente gli azionisti di AGEA
firmatari del presente Contratto, così come individuati nell’allegato sub. 1.3.
1.4. Azionisti Pubblici ACOSEA
Indicherà cumulativamente gli enti locali azionisti di ACOSEA firmatari del presente Contratto così come individuati nell’allegato sub. 1.4.
1.5. Azionisti Pubblici HERA Indicherà cumulativamente gli enti locali azionisti di
HERA, così come individuati nell’allegato sub. 1.5.
1.6. Data di Efficacia Indicherà il Giorno in cui verrà effettuata l’ultima delle
iscrizioni dell’Atto di Fusione e Scissione presso il registro delle imprese territorialmente competente
1.7. Data di Esecuzione Indicherà il 10 dicembre 2004 ovvero, se successivo, il
terzo Giorno successivo all’ottenimento dell’Autorizzazione Antitrust di cui ai paragrafi 13.3,
13.4. e 13.5
1.8. Giorno/i Indicherà ciascun giorno/giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri Giorni festivi in cui gli istituti di credito sono chiusi sulla piazza di Bologna per l’esercizio della normale attività.
1.9. Fusione Indicherà la fusione per incorporazione di AGEA in HERA
1.10. NewCo Indicherà la società di nuova costituzione beneficiaria del Ramo Reti
1.11. Partecipazione NewCo Indicherà il 75,5% del capitale sociale della NewCo
detenuto da HERA a seguito della Scissione
1.12. Principi Contabili Indicherà i criteri civilistici e fiscali dettati dalla legge per
la redazione del bilancio integrati dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali del Collegio dei Ragionieri e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
1.13. Progetto di Fusione e Scissione
Indicherà l’unitario progetto di fusione e contestuale scissione redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis del codice civile approvato dai consigli di amministrazione di HERA, AGEA ed ACOSEA e allegato sub. h)
1.14. Xxxx Xxxxxxxx Indicherà la parte di patrimonio di ACOSEA inerente la
gestione del servizio idrico integrato comprensivo delle attività, passività, contratti e diritti come identificati nel Progetto di Fusione e Scissione
1.15. Xxxx Xxxx Indicherà la parte di patrimonio di ACOSEA inerente la
proprietà delle reti, impianti e dotazione patrimoniali relative al servizio idrico integrato rappresentata dalla partecipazione detenuta da ACOSEA in ACOSEA RETI, nonché gli altri elementi patrimoniali come indicati nel Progetto di Fusione e Scissione
1.16. Revisore Indicherà, ai fini dell’articolo 7, la società di revisione
Xxxxxxxx & Touche S.p.A.
1.17. Scissione Indicherà la scissione totale proporzionale di ACOSEA
in forza della quale ACOSEA assegnerà il Xxxx Xxxxxxxx ad HERA ed il Xxxx Xxxx alla NewCo, così attuando il proprio scioglimento senza liquidazione
1.18. Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione
1.19. Situazioni Patrimoniali di AGEA e del Ramo Gestione
Indicherà (i) per HERA ed AGEA le rispettive situazioni patrimoniali ed i conti economici al 31 marzo 2004 redatte in conformità ai Principi Contabili e (ii) per ACOSEA la situazione patrimoniale ed il conto economico al 31 marzo 2004 redatti in conformità ai Principi Contabili, nonché le situazioni patrimoniali discendenti che rappresenteranno rispettivamente il Xxxx Xxxxxxxx ed il Xxxx Xxxx
Indicherà le situazioni patrimoniali ed il conto economico, redatti in conformità ai Principi Contabili, che rappresenteranno, in modo omogeneo rispetto alle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, il patrimonio netto di AGEA (di seguito la “Situazione Patrimoniale di AGEA”) e del Ramo Gestione (di seguito la “Situazione Patrimoniale del Ramo Gestione”) alla Data di Efficacia
1.20. Soci ACOSEA Indicherà gli azionisti che detengono l’intero capitale sociale di ACOSEA
1.21. Soci AGEA Indicherà gli azionisti che detengono l’intero capitale
sociale di AGEA
Articolo 2 – Dichiarazioni preliminari
Le Parti danno atto che HERA, AGEA ed ACOSEA, riconoscendo la rilevanza strategica del progetto di integrazione societaria, hanno convenuto di condividere un percorso comune per dare attuazione a tale progetto e, a tal fine, hanno sottoscritto, in data 6 luglio 2004, una lettera di intenti allegata sub. 2).
Articolo 3 – Oggetto
Oggetto di questo Contratto è (i) la fusione di AGEA in HERA e la contestuale scissione del Ramo Gestione in HERA e del Ramo Reti nella NewCo nonché (ii) la cessione della Partecipazione NewCo da HERA agli Azionisti Pubblici ACOSEA.
Articolo 4 – Fusione e Scissione
4.1. Impegni delle Parti Le Parti, dato atto delle attività svolte ed indicate alle premesse lettera f), g) e h), si impegnano a svolgere, ciascuno per quanto di propria competenza, le seguenti attività. In particolare:
(i) HERA, AGEA ed ACOSEA si obbligano a convocare le rispettive assemblee dei soci, da tenersi entro il 5 ottobre 2004, aventi all’ordine del giorno la decisione in ordine alla Fusione e Scissione, nonché HERA si obbliga ad indicare, tra le materie all’ordine del giorno della medesima convocazione, anche la delibera di Aumento di Capitale e la modifica dello statuto sociale e, comunque, a compiere tutte le attività e a rispettare gli obblighi dettati in materia dalle leggi e dai regolamenti per le società quotate;
(ii) gli Azionisti Pubblici HERA, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici
ACOSEA, ottenute le previste formali autorizzazioni nei modi e nei termini di legge, nonché HERA, quale socio di AGEA, e AGEA, quale socio di ACOSEA si obbligano a votare, nelle rispettive assemblee dei soci delle società, a favore dell’approvazione del Progetto di Fusione e Scissione e della relativa decisione, nonché gli Azionisti Pubblici HERA si obbligano a votare a favore della delibera di Aumento di Capitale di cui al successivo articolo 5 nonché a favore della delibera di modifica dello statuto sociale di HERA in conformità allo statuto allegato sub. 4.1.(ii). Dette modifiche statutarie diverranno efficaci alla Data di Efficacia;
(iii) HERA, AGEA ed ACOSEA si obbligano a stipulare alla Data di Esecuzione l’Atto di Fusione e Scissione, impegnandosi, fin d’ora, a designare in atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 173, comma 12, del
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, NewCo quale società beneficiaria tenuta ad adempiere gli obblighi tributari di ACOSEA riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto;
(iv) HERA si impegna ad effettuare il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’Atto di Fusione e Scissione nel termine tale da consentire che l’iscrizione venga effettuata, da parte del registro delle imprese, il 31 dicembre 2004;
(v) HERA si obbliga ad emettere in favore dei Soci AGEA e dei Soci ACOSEA alla Data di Efficacia le azioni ordinarie corrispondenti all’Aumento di Capitale conseguente alle operazioni di Fusione e Scissione e nel rispetto del disposto di cui all’art. 2504-ter del codice civile. Le azioni verranno assegnate agli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla MonteTitoli S.p.A.
4.2. Efficacia della Fusione e della Scissione L’Atto di Fusione e Scissione avrà efficacia a decorrere dal Giorno in cui è stata effettuata l’ultima iscrizione dell’Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti.
4.3. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Fusione Ai fini contabili, le operazioni effettuate da AGEA saranno imputate al bilancio di HERA a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali, ai sensi dell’art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003.
4.4. Decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Scissione Ai fini contabili, le operazioni effettuate dal Ramo Gestione saranno imputate al bilancio di HERA a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti. Gli effetti fiscali, ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, decorreranno dal Giorno in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti. Conseguentemente HERA provvederà a rimborsare alla NewCo le eventuali imposte dovute dalla stessa inerenti il Xxxx Xxxxxxxx.
4.5. Data di decorrenza nella partecipazione agli utili Le azioni emesse da HERA ed assegnate ai Soci AGEA e ai Soci ACOSEA sulla base del rapporto di cambio di cui al Progetto di Fusione e Scissione, parteciperanno agli utili di HERA a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’Atto di Fusione e Scissione presso i registri delle imprese territorialmente competenti.
4.6. Conguagli Le differenze negative che dovessero emergere tra quanto riflesso nel Progetto di Fusione e Scissione e quanto riflesso nella Situazione Patrimoniale di AGEA e nella Situazione Patrimoniale del Ramo Gestione saranno oggetto della disciplina del successivo articolo 7, integrando le previsioni del Contratto il Progetto di Fusione e Scissione.
4.7 Altri conguagli Gli Azionisti Pubblici HERA, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA si danno reciproco atto che i rapporti di cambio di cui al Progetto di Fusione e Scissione sono stati determinati anche sulla base dei parametri di cui all’allegato 4.7(i) e convengono che eventuali variazioni dei valori indicati nell’allegato 4.7(i), nell’ambito e nei limiti di quanto previsto all’allegato 4.7(ii), non daranno diritto a conguaglio; eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nell’allegato 4.7(ii) determineranno conguagli in denaro che dovranno essere corrisposti, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni di calendario dall’avvenuto accertamento e quantificazione degli stessi secondo le procedure esemplificative di cui all’allegato 4.7(iii), dagli Azionisti AGEA e/o dagli Azionisti Pubblici ACOSEA in favore di HERA e/o da HERA in favore degli Azionisti AGEA e/o degli Azionisti Pubblici ACOSEA, integrando le previsioni del Contratto il Progetto di Fusione e Scissione.
4.8. Ottemperanza (a) Tutti gli altri atti necessari per perfezionare la Fusione e la Scissione in modo tempestivo e metodico saranno eseguiti in piena ottemperanza al presente Contratto e a tutte le disposizioni di legge o norme applicabili.
(b) Le Parti si consulteranno anticipatamente prima di procedere in qualsivoglia modo all’attuazione della Fusione e della Scissione ed alle relative operazioni, e non compiranno alcuna azione, in relazione a ciò, che possa essere pregiudizievole nei confronti di HERA, di AGEA e del Ramo Gestione, nei limiti delle rispettive capacità, faranno sì che a ciascuno di essi venga data l’opportunità di verificare che la procedura per porre in atto la Fusione e la Scissione sia in ottemperanza al presente Contratto ed alle leggi applicabili.
4.9. Libri e Documentazione. (a) Tutti i libri e i documenti di AGEA ed ACOSEA, questi ultimi in quanto collegati in qualsivoglia modo con il Ramo Gestione o con le attività ed i beni, i contratti e diritti, le passività e gli obblighi che ne fanno parte, ivi compresi (a titolo esemplificativo) elenchi clienti e fornitori, informazioni di mercato, documentazione, piani di marketing e di vendite, ricerca e sviluppo, corrispondenza e archivio, verranno trasferiti ad HERA e diventeranno di esclusiva proprietà di questa, alla Data di Efficacia.
Articolo 5 – Aumento di capitale
5.1. Ammontare dell’Aumento di Capitale Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1(ii), gli Azionisti Pubblici HERA si obbligano a riunirsi in assemblea in sede straordinaria al fine di deliberare, contestualmente alla
approvazione del Progetto di Fusione e Scissione, l’Aumento di Capitale sino ad un massimo di € 46.701.760,00, portando il capitale sociale di HERA da € 793.202.121,00 fino ad un massimo di € 839.903.881,00 e mediante emissione di massimo n. 46.701.760 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 ciascuna.
5.2. Condizioni dell’Aumento di Capitale L’Aumento di Capitale dovrà prevedere (i) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5°, del codice civile, riservando tale aumento di capitale ai Soci AGEA e ai Soci ACOSEA, (ii) la scindibilità dello stesso in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione e Scissione e (iii) il godimento delle azioni emesse a seguito dell’Aumento di Capitale decorrente dal 1° gennaio dell’anno della Data di Efficacia, così previsto nel precedente paragrafo 4.5.
5.3. Obblighi delle Parti in riferimento all’Aumento di Capitale (a) Tutti gli altri atti necessari per perfezionare l’Aumento di Capitale in modo tempestivo e metodico saranno eseguiti in piena ottemperanza al Contratto e a tutte le disposizioni di legge o norme applicabili.
(b) Gli Azionisti Pubblici HERA consulteranno anticipatamente gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA prima di procedere in qualsivoglia modo all’attuazione dell’Aumento di Capitale ed alle relative operazioni e non compiranno alcuna operazione in relazione a ciò, che possa essere pregiudizievole nei confronti di AGEA e di ACOSEA e, nei limiti delle proprie capacità, faranno sì che agli Azionisti AGEA e agli Azionisti Pubblici ACOSEA venga data l’opportunità di verificare che la procedura per porre in atto l’Aumento di Capitale sia in ottemperanza al Contratto ed alle leggi applicabili;
(c) le Parti porranno in essere ogni attività necessaria ed idonea a far sì che gli organi tenuti agli adempimenti di cui al 3° comma dell’art. 2343 del codice civile vi provvedano con sollecitudine e comunque in occasione del primo consiglio di amministrazione utile successivo alla Data di Efficacia.
Articolo 6 – Gestione Interinale
6.1. Impegni. (a) Xxxxx salvo quanto diversamente espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto o di quanto altrimenti concordato per iscritto, durante il periodo decorrente dalla data del presente Contratto fino alla Data di Efficacia, le Parti faranno quanto nelle proprie possibilità affinché AGEA ed ACOSEA siano opportunamente condotte, nel normale svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione e tenuto conto, comunque, degli indirizzi di cui ai budgets di esercizio 2004 approvati dai rispettivi consigli di amministrazione delle società precedentemente alla stipula del Contratto. Tali operazioni dovranno essere condotte in modo prudente e consuetudinario, con l’intento di preservare l’avviamento delle società e, salvo quanto previsto negli indirizzi di cui ai budgets di esercizio 2004 approvati dai consigli di amministrazione, senza stipulare qualsivoglia contratto, o contrarre qualsivoglia obbligo, passività o indebitamento, anche nei confronti delle proprie società controllate e/o collegate, o prendere qualsivoglia altra iniziativa che possa fare in modo che le dichiarazioni o le garanzie di cui al successivo articolo 8 del Contratto diventino non rispondenti al vero ed inesatte in modo rilevante.
(b) In particolare, fermo quanto previsto al precedente punto (a), HERA, AGEA ed ACOSEA non dovranno, nel periodo suddetto, dichiarare o pagare
qualsivoglia dividendo ad eccezione di quelli inerenti l’esercizio 2003 se ne era stata deliberata la distribuzione in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
(c) Inoltre, gli Azionisti Pubblici HERA, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA non dovranno, durante il periodo decorrente dalla data del presente Contratto fino alla Data di Efficacia, deliberare distribuzioni di utili e/o riserve e gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA non dovranno trasferire, impegnare, ipotecare, gravare le azioni dai medesimi rispettivamente detenute e non potranno trasferire il diritto di voto a terzi, né esercitare qualsivoglia diritto di voto o altro diritto che sia in qualsivoglia modo attinente alle predette azioni, in modo non consono o coerente alle previsioni del presente Contratto.
Articolo 7 –Conguagli di Fusione e Scissione
7.1. Le Situazioni Patrimoniali di AGEA e del Ramo Gestione. (a) Non appena sia attuabile e, in nessun caso, più tardi di centoventi (120) giorni di calendario a far tempo dalla Data di Efficacia, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA faranno tutto quanto possibile per la predisposizione, da parte di HERA, d’intesa e con il supporto dei consulenti di detti azionisti, delle Situazioni Patrimoniali di AGEA e del Ramo Gestione alla Data di Efficacia
(b) Le Situazioni Patrimoniali verranno predisposte in conformità ai Principi Contabili e con continuità rispetto ai criteri adottati nella redazione delle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione e con le svalutazioni e rivalutazioni di cui al Progetto di Fusione e Scissione, comprensive per quanto riguarda AGEA degli effetti della gestione di AGEA ONE SRL, nonché per quanto riguarda il Ramo Gestione, al netto della variazione dei canoni passivi maturati nei confronti di ACOSEA RETI SRL per effetto della novazione del contratto d’affitto del ramo reti. Tali situazioni presenteranno il patrimonio netto derivante dalla conduzione e gestione delle rispettive attività durante il periodo compreso tra la il 1° gennaio 2004 e la Data di Efficacia.
(c) Ai fini dei conguagli disciplinati dal presente articolo le Parti convenzionalmente convengono che (i) le Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, e specificatamente di AGEA e di ACOSEA per la sola parte discendente dal Xxxx Xxxxxxxx, ai soli fini della comparazione con le Situazioni Patrimoniali di Agea e del Ramo Gestioni alla Data di Efficacia, così come determinate con le rettifiche di cui al precedente punto (b), dovranno essere considerate al netto del risultato di esercizio 1° Gennaio 2004 – 31 Marzo 2004, (ii) la Situazione Patrimoniale di Agea alla Data di Efficacia dovrà, inoltre, essere considerata al netto delle variazioni di Capitale intervenute nel periodo 1° Aprile 2004 - Data di Efficacia.
(d) Qualora si verifichi che i patrimoni netti di cui alle Situazioni Patrimoniali di AGEA e del Ramo Gestione alla Data di Efficacia, come sopra determinati, comprensivi degli utili maturati nel periodo 1° Gennaio 2004/Data di Efficacia, risultino superiori, nel loro complesso, a quelli, sempre considerati nel loro complesso, di cui alle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, rettificate così come previsto al precedente paragrafo 7.1(c), non si darà luogo ad alcun conguaglio.
(e) Qualora si verifichi che i patrimoni netti di cui alle Situazioni Patrimoniali di
AGEA e del Ramo Gestione, alla Data di Efficacia, come sopra determinati, comprensivi degli utili maturati nel periodo 1° Gennaio – Data di Efficacia, risultino inferiori, nel loro complesso, a quelli, sempre considerati nel loro complesso, di cui alle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, rettificate come previsto nel precedente paragrafo 7.1 (c), la Situazione Patrimoniale di AGEA, la Situazione Patrimoniale del Ramo Gestione, o di entrambe sarà/saranno consegnata/e al Revisore, nel medesimo termine di cui al precedente paragrafo 7.1(a).
7.2. Verifiche. (a) Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti danno, fin d’ora, istruzioni congiunte al Revisore affinché nel comune interesse delle parti stesse esegua le seguenti prestazioni:
(i) esaminare le Situazioni Patrimoniali predisposte sulla base dei Principi Contabili e con continuità rispetto ai criteri adottati nella redazione delle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione tenuto conto delle svalutazioni e rivalutazioni come da Progetto di Fusione e Scissione e delle ulteriori rettifiche di cui al precedente paragrafo 7.1;
(ii) determinare, sulla base di tale revisione, le rettifiche che dovranno essere apportate al patrimonio netto alla Data di Efficacia così come riflesso in dette Situazioni Patrimoniali e in conformità di quanto stabilito al precedente paragrafo 7.1.
(b) La relazione del Revisore relativa alle Situazioni Patrimoniali, come pure le determinazioni del Revisore eseguite in conformità al paragrafo 7.2.(a)(ii) che precede verranno consegnate alle Parti non appena possibile e, in nessun caso, più tardi del trentesimo (30°) giorno di calendario successivo alla consegna delle Situazioni Patrimoniali in conformità al Paragrafo 7.1.
(c) La relazione del Revisore relativa alle Situazioni Patrimoniali, come pure le determinazioni del Revisore eseguite in conformità al paragrafo 7.2.(a)(ii) saranno vincolanti per le Parti, salvo quanto di seguito previsto.
(d) Gli Azionisti AGEA, gli Azionisti Pubblici ACOSEA ed HERA avranno facoltà di promuovere l’arbitrato previsto al successivo articolo 19) ove vogliano contestare la Relazione del Revisore e le sue Determinazioni di cui al presente paragrafo. L’arbitrato potrà essere promosso entro il 180° giorno di calendario dalla consegna alle Parti della documentazione di cui al presente paragrafo. Per quanto riguarda gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA, l’arbitrato potrà essere da loro promosso a condizione che Essi Azionisti abbiano provveduto al pagamento del conguaglio come previsto dal successivo paragrafo 7.4, con riserva di ripetere in tutto o in parte le somme pagate a titolo di conguaglio.
7.3. Collaborazione ed Accesso. (a) Gli Azionisti Pubblici HERA, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici XXXXXX faranno quanto nelle loro possibilità affinché HERA:
(i) assista e collabori affinché il Revisore possa eseguire le verifiche e le revisioni contemplate nel presente articolo 7; e
(ii) conceda al Revisore pieno accesso alle proprietà, libri, archivi e documentazione delle Società e ai dipendenti, agenti e procuratori di questa, necessario allo scopo di effettuare tali verifiche e revisioni (ivi compreso
qualsivoglia controllo della verifica o dei fogli di lavoro di revisione di qualsivoglia revisore esterno) che possano ragionevolmente rendersi necessari per completare tutte le procedure contemplate nel presente Contratto.
7.4. Pagamento dei conguagli di Fusione e Scissione. (a) Entro il centottantesimo (180°) giorno di calendario successivo alla consegna alle Parti della relazione del Revisore relativa alle Situazioni Patrimoniali di cui al precedente paragrafo 7.2.(b):
(i) gli Azionisti AGEA corrisponderanno a HERA, in misura proporzionale alla loro partecipazione in AGEA, l’eventuale minor valore del patrimonio netto di AGEA alla Data di Efficacia, così come riportato nella Situazione Patrimoniale di AGEA, rispetto al patrimonio netto risultante dalle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, rettificate ai sensi del precedente paragrafo 7.1.; gli Azionisti AGEA risponderanno a HERA comunque in via solidale tra loro nel limite massimo della percentuale di indennizzo corrispondente alla sommatoria delle loro quote di partecipazione in AGEA.
(ii) gli Azionisti Pubblici di ACOSEA corrisponderanno a HERA, in misura proporzionale alla loro partecipazione in ACOSEA, e gli Azionisti Pubblici di AGEA corrisponderanno a HERA, in misura proporzionale alla loro partecipazione indirettamente posseduta in ACOSEA per il tramite di AGEA, l’eventuale minor valore del patrimonio netto del Ramo Gestione alla Data di Efficacia, così come riportato nella Situazione Patrimoniale del Ramo Gestione, rispetto al patrimonio netto così come risultante dalle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, rettificate ai sensi del precedente paragrafo 7.1.; gli Azionisti Pubblici ACOSEA risponderanno a HERA comunque in via solidale tra loro nel limite massimo della percentuale di indennizzo corrispondente alla sommatoria delle loro quote di partecipazione in ACOSEA, e gli Azionisti Pubblici di AGEA risponderanno a HERA comunque in via solidale tra loro nel limite massimo della percentuale di indennizzo corrispondente alla sommatoria delle loro quote di partecipazione indirettamente possedute in ACOSEA.
Articolo 8 – Dichiarazioni e Garanzie
8.1. Dichiarazioni e garanzie degli Azionisti AGEA e degli Azionisti Pubblici ACOSEA Oltre a qualsivoglia altra dichiarazione o garanzia resa in qualsivoglia modo, gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA con il presente Contratto rendono ad HERA le seguenti dichiarazioni e garanzie, ciascuna delle quali sarà veritiera e corretta anche alla Data di Efficacia.
8.1.1. Organizzazione e Status. AGEA e ACOSEA sono società debitamente costituite, legalmente esistenti ai sensi delle leggi italiane ed hanno pieno potere e facoltà di condurre la propria attività così come attualmente condotta e di possedere le proprie attività e beni così come attualmente posseduti, nel rispetto delle leggi in materia vigenti.
8.1.2 Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione e scritture contabili (a) Le Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione relative ad AGEA e al Ramo Gestione sono state predisposte in conformità alle leggi applicabili ed ai Principi Contabili, coerentemente applicati, e
rappresentano in modo veritiero e corretto le attività, le passività ed il patrimonio netto di AGEA e del Ramo Gestione al 31 marzo 2004. I libri e le scritture contabili di AGEA e di ACOSEA sono e sono stati tenuti in conformità alle leggi e le norme applicabili e riflettono in modo esatto, in conformità a tali leggi e norme ed ai Principi Contabili, tutte le operazioni che devono esservi registrate.
8.1.3 Assenza di Cambiamenti Sostanziali. AGEA ed ACOSEA sono state amministrate e gestite in modo appropriato, allo scopo di incrementare il loro avviamento e la redditività e, a far data dalla sottoscrizione del Contratto, saranno, gestite in conformità a quanto disciplinato nell’articolo 6. In particolare gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA si adopereranno, per quanto è nelle loro possibilità, affinché non intervengano, fino alla Data di Efficacia, modifiche che possano comportare variazioni di natura economica ai contratti di servizio, agli affidamenti e/o concessioni, nonché ad ogni altro rapporto contrattuale tra i medesimi ed AGEA e/o ACOSEA e/o tra i medesimi e le società controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente, da AGEA e/o da ACOSEA e tra AGEA e le sue controllate e collegate, nonché tra ACOSEA e le sue controllate, fatto salvo quanto espressamente indicato nell’allegato sub 8.1.3
8.1.4 Imposte AGEA ed ACOSEA hanno presentato tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla legge; tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le imposte dovute sono state totalmente pagate o adeguatamente accantonate. Fatte salve differenze per importi non superiori nel complesso (ivi compresi interessi e penali) a € 100.000 (centomila), non esistono debiti tributari o rivendicazioni fiscali contro AGEA ed ACOSEA e non è stato ricevuto da AGEA e da ACOSEA alcun avviso relativo a qualsivoglia tale debito o rivendicazione alla data del presente Contratto, fatto salvo quanto espressamente indicato nell’allegato sub 8.1.4.
8.1.5. Affidamenti e concessioni. AGEA e il Xxxx Xxxxxxxx sono titolari dei diritti di concessione di cui all’allegato sub 8.1.5., all’uopo ne garantiscono l’esistenza e la validità.
8.1.6. Dirigenti. (a) I dirigenti di AGEA e del Xxxx Xxxxxxxx sono alla data di sottoscrizione del Contratto e saranno, alla Data di Efficacia, quelli elencati nell’allegato sub 8.1.6.
(b) AGEA e ACOSEA hanno presentato tutte le dichiarazioni ed hanno intrapreso tutte le azioni che devono essere, rispettivamente, presentate o intraprese ai sensi delle leggi e normative applicabili relative a previdenza, lavoro e assistenza sociale, per ciascun dipendente. Tutti i contributi previdenziali e sociali dovuti ai sensi di tali leggi e norme sono stati integralmente corrisposti o, nella misura in cui non erano da corrispondere, sono stati adeguatamente accantonati, fatto salvo quanto espressamente indicato nell’allegato sub 8.1.6. (b)
8.1.7. Contenzioso AGEA e ACOSEA non sono, parte passiva di procedimenti giudiziari o arbitrali, di procedure amministrative o fiscali o di rapporti litigiosi di altra natura di valore superiore a € 100.000 (centomila) ad eccezione di quelli che sono indicati nell’allegato sub. 8.1.7.
8.1.8 Assicurazioni. AGEA ed ACOSEA hanno e manterranno in essere fino alla Data di Efficacia polizze di assicurazione contro incendi, infortuni,
responsabilità civile e altre forme di assicurazione in relazione alla conduzione e alla gestione delle loro attività, impegnandosi le medesime a porre in essere ogni attività necessaria ad assicurare ad HERA il subentro nelle stesse o, comunque, a garantire la continuità delle coperture assicurative.
8.1.9. Azioni Le Azioni di AGEA e di ACOSEA sono libere da qualsiasi vincolo di qualsiasi natura, né terzi possono vantare alcuna pretesa su di esse.
8.1.10. Manleva e assunzione di responsabilità (a) Gli Azionisti Pubblici ACOSEA, anche nella loro qualità di futuri soci della NewCo, dichiarano e solidalmente garantiscono, (i) di manlevare HERA da ogni responsabilità per tutti i debiti e gli obblighi, anche di natura tributaria, di cui la medesima dovesse essere richiesta a rispondere da qualsivoglia creditore della NewCo in forza e nei limiti dell’articolo 2506-quater, 3° comma, del codice civile, (ii) di intervenire in giudizio richiedendo l’estromissione di HERA, ai sensi dell’articolo 108 del codice di procedura civile e (iii) di rifondere a HERA l’eventuale somma che la medesima, nonostante quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii), fosse tenuta a pagare ad un creditore della NewCo ai sensi dell’articolo 2506-quater, 3° comma, del codice civile.
(b) Le Parti si danno atto e convengono che le somme eventualmente dovute ai sensi del paragrafo 8.1.10.(a) non saranno soggette alla disciplina di cui al paragrafo 9.6, fatte salve le obbligazioni tributarie inerenti il Ramo Gestione.
Articolo 9 – Indennizzo
9.1. Impegno degli Azionisti AGEA e degli Azionisti Pubblici ACOSEA Gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA, ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi del successivo paragrafo 9.5., indennizzeranno HERA, al netto di eventuali fondi appositamente costituiti, in relazione a quanto segue:
9.1.1. Passività Ogni sopravvenienza passiva derivante o riferibile agli esercizi di AGEA e ACOSEA Ramo Gestione antecedenti alla Data di Efficacia nonché al periodo 01.01.2004 fino alla Data di Efficacia.
9.1.2. Passività fiscali riferibili all’applicazione dell’art. 66 D.L. n. 331/93 Ogni eventuale sopravvenienza passiva di cui al precedente punto 9.1.1. specificatamente derivante o connessa al mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui all’articolo 66 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito in Legge 29 ottobre 1993 n. 427.
9.2 Esclusioni e Limitazioni. (a) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente Contratto o in qualsivoglia legge applicabile, in particolare in deroga ai termini di cui all'articolo 1490 del codice civile, in nessun caso gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA saranno responsabili nei confronti di HERA ai sensi del paragrafo 9.1 rispetto a:
(1) qualsivoglia violazione reale o asserita delle dichiarazioni e garanzie contenute nel presente Contratto (diversa dalle dichiarazioni e garanzie in merito alla titolarità di qualsivoglia bene - ivi compresa l’assenza di privilegi e gravami su di esso) che venga comunicata agli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA dopo oltre ventiquattro (24) mesi successivi alla Data di Efficacia; o
(2) qualsivoglia violazione reale o asserita delle dichiarazioni e garanzie
riguardanti imposte, previdenza sociale, ottemperanza alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro e prescrizioni relative all’ambiente, alla salute e alla sicurezza contenute nel presente Contratto che venga comunicata agli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA dopo oltre venti (20) Xxxxxx successivi alla data in cui qualsivoglia rivendicazione, da parte delle autorità competenti o di un terzo o terzi interessati in relazione a questioni contemplate da tali dichiarazioni e garanzie, cada definitivamente in prescrizione;
a condizione che, sempre che negli stessi termini di cui sopra il terzo creditore abbia intrapreso le proprie azioni anche in sede stragiudiziale.
(b) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria prevista dal presente Contratto, gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA non saranno responsabili nei confronti di HERA nel caso e nella misura in cui qualsivoglia passività, perdita o danno da indennizzarsi in conformità al presente Contratto sia stata presa in considerazione allo scopo di determinare i conguagli di Fusione e Scissione in conformità all’articolo 7.
(c) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria prevista dal presente Contratto, gli Azionisti non saranno responsabili nel caso e nella misura in cui (i) qualsiasi sopravvenienza passiva che dovesse essere indennizzata dagli Azionisti AGEA e/o dagli Azionisti Pubblici ACOSEA venga dedotta da HERA ai fini delle imposte sui redditi e (ii) il versamento dell’indennizzo non costituisca reddito imponibile per il beneficiario di questo, allora, in tal caso e in tale misura, la responsabilità degli Azionisti AGEA e/o degli Azionisti Pubblici ACOSEA sarà ridotta di un ammontare corrispondente all’effettivo beneficio fiscale ottenuto da HERA in virtù della detrazione d’imposta sul reddito di cui al precedente punto (i).
(d) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria prevista dal presente Contratto, gli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA non saranno responsabili nel caso e nella misura in cui ogni sopravvenienza passiva che dovesse essere indennizzata dagli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA. sia risarcibile dalle compagnie di assicurazione in virtù delle polizze assicurative contratte.
(e) In deroga a qualsivoglia disposizione contraria prevista dal presente Contratto, gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA non saranno responsabili nel caso e nella misura in cui l’indennizzo dovuto non ecceda l’incremento del patrimonio netto di AGEA e/o del Ramo Gestione alla Data di Efficacia rispetto a quelli risultanti dalle Situazioni Patrimoniali del Progetto di Fusione e Scissione, così come determinati ai sensi del precedente art. 7).
(f) Xxxxx inteso che qualora un medesimo fatto, atto, omissione possa allo stesso tempo costituire violazione di più di uno degli obblighi e/o garanzie di cui al presente articolo, non vi sarà alcuna duplicazione nella determinazione della misura dell’indennizzo.
9.3. Interessi. Fatto salvo qualsivoglia altro diritto o mezzo di tutela di HERA, su ogni somma che dovrà essere versata in conformità al paragrafo 9.1., gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA dovranno corrispondere interessi (senza necessità di preavviso o messa in mora) all’EURIBOR semestrale per il periodo compreso tra la data in cui qualsivoglia passività, perdita o danno che deve essere indennizzato ai sensi di detto articolo viene
effettivamente pagato o sostenuto da HERA e la data in cui il pagamento non sia effettivamente ricevuto da HERA.
9.4. Gestione delle Rivendicazioni. Qualora si verifichi un qualsivoglia evento che possa dar luogo a responsabilità degli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA in conformità ai paragrafi 9.1. e 9.2, si applicheranno le seguenti disposizioni:
(a) HERA dovrà comunicare tempestivamente per iscritto agli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA tale evento, dovrà fornire tutti i ragionevoli particolari al riguardo e dovrà specificare (ove possibile) tutte le somme di cui viene richiesto il pagamento ad HERA in relazione a tale evento.
(b) gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA avranno il diritto di partecipare, e, nella massima misura consentita dalle leggi, aderire, a proprie spese, tramite consulenti legali di propria scelta, alla difesa di qualsivoglia rivendicazione, azione, causa, controversia o procedimento fatta valere o promossa contro HERA costituente l’oggetto di una comunicazione agli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA del tipo di cui al punto (a) che precede.
(c) le Parti faranno in modo che HERA difenda in modo adeguato e diligente qualsivoglia rivendicazione, azione, causa o procedimento del genere cui si fa riferimento al punto (b) che precede e che si astenga dal prendere qualsivoglia iniziativa che possa pregiudicare la difesa degli interessi degli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA.
(d) Gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA faranno in modo che HERA non faccia né accetti qualsivoglia composizione di qualsivoglia rivendicazione, azione, causa o procedimento del genere cui si fa riferimento al punto (b) che precede, né che dia la sua acquiescenza a quanto sopra o, a seconda del caso, a qualsivoglia richiesta, accertamento, sentenza o ordinanza che costituisca l’oggetto di una comunicazione agli Azionisti AGEA e/o agli Azionisti Pubblici ACOSEA del genere descritto al punto (a) che precede o, a seconda del caso, risultante da qualsivoglia tale rivendicazione, azione, causa o procedimento, né permetteranno che HERA lo faccia, senza il previo consenso scritto da parte degli Azionisti AGEA e/o degli Azionisti Pubblici ACOSEA, il quale consenso non verrà negato senza valide giustificazioni.
(e) Nel caso in cui venga fatta un’offerta ferma a HERA per comporre qualsivoglia questione che dia luogo a responsabilità degli Azionisti AGEA e/o degli Azionisti Pubblici ACOSEA in conformità al presente articolo 9 e che gli Azionisti AGEA e/o gli Azionisti Pubblici ACOSEA, ma non HERA, siano disponibili ad accettare, HERA sarà libera di non concludere tale composizione e di cominciare o continuare la controversia a proprie spese, e la responsabilità degli Azionisti AGEA e/o degli Azionisti Pubblici ACOSEA ai sensi del presente articolo sarà limitata all’ammontare dell’indennizzo derivante dalla composizione proposta.
9.5. Ripartizione degli obblighi di indennizzo e solidarietà Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo 9 le Parti si danno atto e convengono che
(i) per gli obblighi di indennizzo posti a carico degli Azionisti AGEA, questi saranno obbligati nei confronti di HERA, nei limiti ed in misura proporzionale alla percentuale della partecipazione da loro posseduta al capitale sociale di
AGEA, degli indennizzi riferibili a dichiarazioni e garanzie rese con riferimento ad AGEA, e, con gli Azionisti Pubblici ACOSEA, nei limiti ed in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione posseduta indirettamente in ACOSEA per il tramite di AGEA, degli indennizzi riferibili a dichiarazioni e garanzie rese con riferimento al Xxxx Xxxxxxxx. Gli Azionisti AGEA risponderanno a HERA in via solidale tra loro nel limite massimo della percentuale di indennizzo corrispondente alla sommatoria delle loro quote di partecipazione in AGEA. Gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA risponderanno a HERA in via solidale tra loro nel limite massimo della percentuale di indennizzo corrispondente alla sommatoria delle loro quote di partecipazione possedute in ACOSEA sia direttamente che indirettamente per il tramite di AGEA.
9.6. Franchigia sul pagamento degli indennizzi Le Parti, in riferimento agli obblighi di indennizzo, si danno atto e convengono che non si farà luogo ad alcun indennizzo qualora la somma complessiva degli indennizzi determinati ai sensi del presente articolo non superi la somma di € 2.000.000,00 (duemilioni). Pertanto, l’obbligo dell’indennizzo opererà soltanto successivamente al superamento della predetta somma ed esclusivamente per l’eccedenza.
9.7. Limitazione di responsabilità in riferimento agli indennizzi Le Parti si danno atto e convengono che, con riferimento agli indennizzi di cui al presente articolo 9, (i) gli Azionisti AGEA non saranno tenuti a versare indennizzi complessivamente superiori al valore della frazione del patrimonio netto proporzionale alla percentuale della partecipazione da loro stessi complessivamente posseduta in AGEA come risultante dalla Situazione Patrimoniale di AGEA, qualora gli indennizzi siano riferibili a dichiarazioni e garanzie rese con riferimento ad AGEA e (ii) gli Azionisti AGEA e gli Azionisti Pubblici ACOSEA non saranno tenuti a versare indennizzi complessivamente superiori al valore della frazione del patrimonio netto proporzionale alla percentuale della partecipazione da loro complessivamente già posseduta, anche indirettamente per il tramite di AGEA, del Ramo Gestione, come risultante dalla Situazione Patrimoniale del Ramo Gestione, qualora gli indennizzi siano riferibili a dichiarazioni e garanzie rese con riferimento al Ramo Gestione.
Articolo 10 – La NewCo e la Cessione della Partecipazione NewCo
10.1 NewCo Le Parti si impegnano a far sì che la NewCo assuma i patti sociali di cui all’allegato sub. 10.1. e che vengano nominati amministratori e sindaci designati dagli Azionisti Pubblici ACOSEA.
10.2. Cessione della Partecipazione NewCo Gli Azionisti Pubblici ACOSEA ed HERA si impegnano a stipulare, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di emissione delle azioni HERA in favore dei Soci AGEA e dei Soci ACOSEA ai sensi del paragrafo 4.1.(v) un contratto di cessione della Partecipazione NewCo in forza del quale HERA venderà agli Azionisti Pubblici ACOSEA che acquisteranno, per sé e/o in luogo degli altri enti locali soci di XXXXXX non firmatari del presente Contratto, la Partecipazione Newco.
10.3. Prezzo della Partecipazione NewCo Il prezzo della Partecipazione NewCo sarà di € 19.100.000,00 (diciannovemilioniecentomila) e verrà corrisposto dagli acquirenti ad HERA contestualmente alla stipulazione del relativo contratto di
cessione a mezzo bonifici bancari sul conto corrente che HERA avrà preventivamente comunicato agli stessi. Gli Azionisti Pubblici ACOSEA ed HERA si danno reciprocamente atto che delle eventuali variazioni del valore della Partecipazione NewCo derivanti dalla gestione della NewCo nel periodo intercorrente dalla Data di Efficacia alla data di stipula del contratto di cessione della Partecipazione NewCo si è già tenuto conto nella determinazione del prezzo; le medesime Parti conseguentemente convengono che il predetto prezzo non sarà soggetto a conguagli o, comunque, a variazioni del suo ammontare.
10.4. Impegno del Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara dichiara e garantisce che, in caso di mancato acquisto da parte di uno o più degli altri enti locali soci di ACOSEA non firmatari del presente Contratto, in considerazione della vigenza dell’articolo 113 D. Lsg. N. 267/2000, si renderà acquirente, nello stesso termine di cui al paragrafo 10.2., delle quote della Partecipazione NewCo eventualmente non acquistate da parte degli enti locali soci di ACOSEA non firmatari del presente Contratto, impegnandosi a versare le relative quote di prezzo.
10.5. Garanzie di XXXX XXXX dichiara e garantisce che, alla data di stipula del contratto di cessione, la medesima avrà la piena proprietà e la libera disponibilità della Partecipazione che sarà, pertanto, libera da ogni e qualsiasi vincolo, pegno, gravame o altro diritto di terzi di qualsiasi natura e liberamente trasferibile.
10.6. Iscrizione nel libro soci Gli Azionisti Pubblici ACOSEA faranno sì che si proceda immediatamente all’iscrizione nel libro soci della NewCo delle variazioni conseguenti alla vendita della Partecipazione di cui al presente articolo.
Articolo 11 - Società a presidio del territorio (SOT)
11.1. Società a presidio del territorio (SOT) HERA, in relazione a (i) gli interessi pubblici inerenti a ciascun territorio destinatario dei servizi e (ii) alla ottimizzazione del processo industriale in termini di efficienza ed efficacia, si impegna a costituire un autonomo soggetto giuridico (la SOT) deputato a presidiare le funzioni di HERA nelle aree territoriali servite da AGEA ed ACOSEA.
11.2. Tempi di costituzione. In relazione a quanto disciplinato al paragrafo che precede le Parti si impegnano tra loro e faranno quanto nella loro possibilità affinché HERA proceda alla costituzione della SOT, entro il 1° gennaio 2005, compatibilmente con i tempi tecnici per la sua realizzazione.
Articolo 12 – Altre pattuizioni
12.1 Patto Parasociale Gli Azionisti Pubblici HERA e gli Azionisti AGEA, ad esclusione di SOELIA S.p.A., si impegnano a stipulare alla Data di Efficacia un nuovo patto parasociale che sostituirà ogni precedente patto stipulato tra gli Azionisti Pubblici HERA.
12.2. Convenzione ex articolo 30 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Gli Azionisti AGEA, ad esclusione di SOELIA S.p.A., si impegnano a stipulare alla Data di
Efficacia la convenzione ex articolo 30 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 allegata
sub. 12.2.
12.3. Nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di HERA In conformità a quanto previsto dai paragrafi 17.1.(a)1.(viii) e 17.1.(a)3. dello statuto sociale di HERA allegato sub. 4.1.(ii), alla Data di Efficacia, gli Azionisti AGEA procederanno alla nomina di un consigliere ai sensi dell’art. 2449 del codice civile ed il Comune di Ferrara comunicherà al Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina così effettuata. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di HERA, a sua volta, provvederà ad informare l’assemblea dei soci, che ne prenderà atto, in occasione della prima adunanza utile.
12.4. Obbligo di non concorrenza. Gli Azionisti AGEA (i) dichiarano di non svolgere attività concorrenziali con HERA, né di detenere partecipazioni societarie in società concorrenti con HERA ad eccezione di quelle indicate nell’allegato sub. 12.4.(i) e (ii) si impegnano ed obbligano, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, a non svolgere attività concorrenziali con quelle di HERA e, tra l’altro a non assumere partecipazioni, neppure di natura finanziaria, in società concorrenti con HERA, provvedendo a sottoscrivere il contratto di non concorrenza in conformità al modello allegato sub. 12.4.(ii).
12.5. Comunicazioni alle organizzazioni sindacali. HERA, AGEA ed ACOSEA si impegnano ad avviare entro i termini di legge la procedura stabilita nell’articolo 47 della L n. 428 del 29 dicembre 1990.
Articolo 13 - Condizioni
13.1. Decisioni sulla Fusione e Scissione Le Parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione del presente Contratto è subordinata all’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci di HERA, di AGEA e di ACOSEA, del Progetto di Fusione e Scissione e all’assunzione della conseguente delibera di Aumento di Capitale. Il mancato avveramento di tale condizione comporterà la risoluzione del presente Contratto e le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi derivanti dallo stesso ad eccezione degli impegni assunti ai sensi dell’art. 14 e del paragrafo 17.2 del presente Contratto.
13.2 Mancata sottoscrizione del Contratto Le Parti si danno reciprocamente atto che la mancata sottoscrizione del Contratto da parte di uno o più degli Azionisti Pubblici HERA, degli enti locali soci di AGEA e/o degli enti locali soci di ACOSEA, non determina il venir meno del Contratto che dovrà ritenersi pienamente efficace e vincolante per i sottoscrittori.
13.3 Autorizzazione Antitrust. (a) La stipula dell’Atto di Fusione e Scissione è subordinata all’ottenimento dell’approvazione, autorizzazione o esenzione (di seguito collettivamente “Autorizzazione”) da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di ed in conformità alle disposizioni applicabili della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva. A tal fine HERA, AGEA ed ACOSEA si impegnano ad effettuare con tempestività la comunicazione di cui all’art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990.
13.4 Mancato ottenimento dell’Autorizzazione In caso di mancato ottenimento dell’Autorizzazione le Parti si consulteranno immediatamente e si adopereranno
al meglio per superare qualsivoglia ostacolo alla concessione dell’Autorizzazione o derivante da questa. A tale scopo, le Parti concorderanno in buona fede qualsivoglia modifica necessaria delle condizioni del presente Contratto e/o dei contratti che devono essere stipulati in conformità al presente Contratto nella misura in cui tali modifiche non influenzino in modo rilevante la sostanza delle operazioni contemplate nel presente Contratto o nei contratti di cui sopra.
13.5 Effetti Nel caso in cui l’Autorizzazione, nonostante l’attività svolta dalle Parti ai sensi del paragrafo 13.4, non venga ottenuta entro il 24 dicembre 2004, HERA, consultate le Parti, potrà richiedere entro il 28 febbraio 2005 alle stesse di dare corso all’operazione, subordinatamente al conseguimento dell’autorizzazione, entro l’esercizio 2005; diversamente il presente Contratto sarà automaticamente risolto e le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi derivanti dallo stesso ad eccezione degli impegni assunti ai sensi dell’art. 14 e del paragrafo 17.2 del presente Contratto.
Articolo 14 – Riservatezza
14.1. Informazioni Riservate. Le Parti manterranno segreta e riservata qualsivoglia informazione riservata relativa all’attività e agli affari di HERA, AGEA ed ACOSEA ricevuta in virtù del presente Contratto o di qualsivoglia verifica eseguita in relazione a questo e faranno anche in modo che i propri funzionari, dipendenti, e consulenti ai quali dette informazioni sono state divulgate ai fini del presente Contratto ottemperino a tale impegno. Le Parti metteranno in atto tutte le necessarie precauzioni per salvaguardare la riservatezza e segretezza di dette informazioni e per evitarne la divulgazione. Le Parti non verranno ritenute essere in violazione del presente articolo qualora effettuino qualsivoglia divulgazione dovuta ai sensi delle disposizioni di qualsivoglia legge promulgata o norma emessa da qualsivoglia autorità. Tutti gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto scadranno al terzo (3°) anniversario della data del presente Contratto.
14.2. Annunci. Fatto salvo quanto diversamente obbligatoriamente richiesto ai sensi di qualsivoglia legge o norma o regolamento, nessuna divulgazione, comunicato o annuncio relativo alla sottoscrizione o alla consegna del presente Contratto, a qualsivoglia delle disposizioni ivi contenute o alle operazioni ivi contemplate verrà effettuato senza il previo consenso e la previa autorizzazione per iscritto, sia per quanto riguarda la forma che il contenuto, degli Azionisti Pubblici HERA, degli Azionisti AGEA e degli Azionisti Pubblici ACOSEA, il quale consenso ed autorizzazione non saranno negati senza giusto motivo.
Articolo 15 – Disposizioni Varie
15.1. Sopravvivenza. Fatto salvo quanto diversamente previsto in altre clausole del Contratto, le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 e, in generale, tutte le altre clausole del presente Contratto che prevedano qualsivoglia obbligo delle Parti che debba essere adempiuto dopo la Data di Efficacia rimarranno in pieno vigore ed effetto dopo detta data, senza che vi sia la necessità per qualsivoglia delle Parti di ribadire o altrimenti confermare il proprio impegno a riguardo.
15.2. Modifiche per iscritto. Il presente Contratto:
(i) costituisce l’intero accordo tra le Parti relativamente all’oggetto dello stesso e supera e sostituisce tutti i precedenti accordi (se esistenti) relativi alle stesse questioni, xxx comprese le pattuizioni della lettera di intenti allegata sub. 2);
(ii) non può essere rinunciato, cambiato, modificato o annullato verbalmente, ma solo con un accordo scritto sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata qualsivoglia tale rinuncia, cambiamento, modifica o annullamento.
15.3. Divieto di Cessione. Fatto salvo quanto diversamente specificamente previsto nel presente Contratto, nessuna delle Parti può cedere qualsivoglia dei propri diritti, interessi o obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, il quale consenso non verrà negato senza giusto motivo.
15.4. Allegati. (a) Tutti gli allegati acclusi al presente Contratto sono incorporati nello stesso e ne fanno parte integrante, come se fossero trascritti nel Contratto stesso.
(b) Si prende atto che, allo scopo di accelerare la sottoscrizione e lo scambio del presente Contratto, gli allegati ad esso acclusi sono stati siglati prima di tale sottoscrizione e scambio dal Sig. [•], per conto degli Azionisti Pubblici HERA, dal Sig. [•] per conto degli Azionisti AGEA e dal Sig. [•] per conto degli Azionisti Pubblici ACOSEA.
15.5 Ulteriori Assicurazioni Con il presente Contratto le Parti si impegnano a sottoscrivere e consegnare tutti gli atti e i documenti ed a intraprendere tutti gli altri atti e fare tutto quanto possa essere necessario per promuovere le finalità del presente Contratto.
15.6. Titoli I titoli descrittivi contenuti nel presente Contratto sono inseriti unicamente a fini di consultazione e non influiranno sul significato o sull’interpretazione del presente Contratto.
15.7. Premesse Le premesse sono patto e formano parte integrale e sostanziale del Contratto anche ai fini dell’individuazione della meritevolezza di tutela dello stesso ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile.
Articolo 16 - Modifiche del Contratto
16.1. Modifiche Imposte Oltre a quanto previsto ai precedenti paragrafi 13.4. e 15.2., le Parti si obbligano a negoziare secondo principi di buona fede ogni eventuale modifica o integrazione al Contratto ed ai suoi allegati imposta da (i) norme di legge, aventi forza di legge o regolamentari la cui applicazione abbia l'effetto di impedire o limitare l'esecuzione di uno o più obblighi o l'esercizio di uno o più diritti previsti nel Contratto a carico o a favore di uno o più Contraenti e/o (ii) qualsivoglia autorità terza (ivi comprese quelle di gestione e vigilanza dei mercati regolamentati e quelle di garanzia della concorrenza) che, ai sensi delle leggi applicabili, possa imporre modificazioni al Contratto o ai suoi allegati (le "Modifiche Imposte").
16.2. Negoziazione in buona fede delle Modifiche Imposte Qualsivoglia Modifica Imposta sarà negoziata in buona fede tra le Parti con il fine (i) di provvedere alla Modifica Imposta nei termini richiesti dalla legge o dal
provvedimento che la impone e (ii) di mantenere inalterato, per quanto possibile, l'interesse che ha ispirato la redazione della clausola oggetto di modifica, assicurando una nuova formulazione della stessa che ne rispetti l'assetto complessivo degli interessi che hanno condotto alla sottoscrizione del Contratto.
Articolo 17 – Spese e imposte
17.1. Spese Fatto salvo quanto diversamente espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, (i) le competenze e spese relative alla predisposizione e presentazione delle relazioni di cui agli articoli 2501-sexies e 2343 del codice civile,nonché le spese relative e connesse, saranno sostenute e versate da HERA, (ii) gli onorari, le spese e gli esborsi sostenuti dai consulenti saranno assunti e versati dalle Parti, ciascuno per quanto di propria competenza (iii) gli onorari notarili e le spese relative all’Atto di Fusione e Scissione saranno sostenute e versate da HERA e (iv) gli onorari notarili e le spese relative alla cessione della Partecipazione saranno sostenute e versate dal cedente.
17.2 Spese in caso di risoluzione Qualora il presente contratto dovesse ritenersi risolto in conformità alle previsioni di cui ai paragrafi 13.1 e 13.5, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 17.1., (i) le competenze e spese relative e connesse alla predisposizione e presentazione delle relazione di cui agli articoli 2501-sexies e 2343 del codice civile saranno sostenute, da HERA, AGEA ed ACOSEA, in proporzione al numero di azioni HERA che i Soci AGEA e i Soci ACOSEA avrebbero detenuto in forza del rapporto di cambio di cui al Progetto di Fusione e Scissione e (ii) gli onorari, le spese e gli esborsi sostenuti dai consulenti saranno assunti e versati dalle Parti, ciascuno per quanto di propria competenza.
17.3. Imposte e tasse Tutte le imposte e tasse o oneri saranno sostenuti e pagati dalle Parti in conformità con le disposizioni di legge applicabili, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.4..
Articolo 18 – Comunicazioni e Rappresentanti comuni
18.1. Modalità di effettuazione delle comunicazioni Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e s’intenderà debitamente e validamente recapitata (i) nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) nel caso di comunicazione spedita via telefax, all’esplicito riscontro (anch’esso via telefax) del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.
18.2. Destinatario delle comunicazioni Le comunicazioni di cui al paragrafo che precede saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Contratto, devono essere inviate, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i "Rappresentanti Comuni"):
(i) le comunicazioni che debbono essere effettuate, fino alla Data di Efficacia, ad AGEA o ad ACOSEA, rispettivamente
(a) ad AGEA S.p.A., Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxx x. 00, alla c.a. del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, al fax n. 0000 000000;
(b) ad ACOSEA S.p.A., Ferrara, via X. Xxxxxxx n. 39/41, alla c.a. del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, al fax n. 0000 00000;
(ii) le comunicazioni che debbono essere inviate ad HERA S.p.A., Bologna, viale Xxxxx Xxxxxx n. 2/4, alla c.a. del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, al fax n. 000 000000;
(iii) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più degli Azionisti Pubblici HERA:
(a) al Sindaco pro tempore del Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6, al fax n. 000 000000;
(b) al Presidente pro tempore della Provincia di Bologna Via Zamboni n. 13 , al fax n. 000 0000000;
(c) al Sindaco pro tempore del Comune di Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, al fax n. 0000 000000;
(d) al Sindaco pro tempore del Comune di Rimini, Piazza Cavour n. 27, al fax n. 0000 000000;
(e) al Sindaco pro tempore del Comune di Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx x. 0, al fax n. 0000 00000;
(f) al Sindaco pro tempore del Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 1, al fax n. 0000 000000;
(g) al Sindaco pro tempore del Comune di Imola, Via Mazzini n. 4, al fax n. 0000 000000;
(iv) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più degli Azionisti AGEA:
(a) al Sindaco pro tempore del Comune di Ferrara, Piazza Municipale n. 2, al fax n. 0000 000000;
(v) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più degli Azionisti Pubblici ACOSEA
(a) al Sindaco pro tempore del Comune di Ferrara, Piazza Municipale n. 2, al fax n. 0000 000000;
18.3. Onere di trasmettere le comunicazioni Fermo quanto previsto ai paragrafi 18.1. e 18.2. in riferimento al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune che ricevesse una delle comunicazioni di cui al paragrafo 18.1. provvederà senza indugio all'inoltro della stessa agli altri azionisti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.
Articolo 19 – Controversie
19.1. Arbitrato. Salvo quanto altrimenti previsto all’articolo 7, qualsivoglia controversia di competenza del giudice ordinario e che sia ai sensi di legge assoggettabile a clausola compromissoria, comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Contratto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà
demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente della Corte di Appello di Bologna.
Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Contratto.
Le Parti del presente Contratto hanno fatto in modo che il presente Contratto venisse sottoscritto dai loro rispettivi funzionari o rappresentanti all’uopo debitamente autorizzati, il tutto nel luogo e nella data di cui sopra.