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Contratto di espansione: cosa deve fare il datore di lavoro Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Contratto di lavoro |
È già operativa la disciplina del contratto di espansione, che può essere stipulato dalle imprese con un organico superiore ai 1.000 dipendenti e impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. La stipula del contratto prevede un iter procedimentale piuttosto complesso. L’impresa interessata deve avviare una procedura di consultazione finalizzata a sottoscrivere, presso il Ministero del lavoro e con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le RSA o RSU), il contratto di espansione con l’indicazione del piano formativo per i lavoratori. |
Di cosa si tratta?
Iter amministrativo e obbligo di assunzione 2
Prepensionamento quinquennale 4
Il concetto di unità produttiva 5
Il nuovo contratto di espansione è un ammortizzatore sociale complesso introdotto in via sperimentale dalla legge di conversione del Decreto crescita, in vigore dal 30 giugno 2019.
Possono stipularlo le imprese di grandi dimensioni che, dando vita a un processo di rinnovamento e innovazione tecnologica, combinino insieme un piano di assunzioni e una intensa attività formativa resa meno costosa dal supporto di una particolare forma di cassa integrazione straordinaria, unitamente a una nuova forma di flessibilità in uscita che consenta l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori che riescano a maturarne i requisiti entro 60 mesi dalla data della chiusura del rapporto di lavoro.
INFORMA - Va a sostituire il contratto di solidarietà espansiva, per le imprese con più di mille unità lavorative.
Il computo della forza aziendale deve essere effettuato con riferimento ai lavoratori subordinati occupati mediamente nel semestre anteriore alla data di presentazione della domanda.
Iter amministrativo e obbligo di assunzione
Il contratto di espansione deve essere stipulato in sede governativa tra l’azienda e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
Sotto il profilo formale si tratta di un contratto collettivo che deve prevedere: |
a) il numero dei lavoratori da assumere, distinti per qualifica e profilo professionale, in termini compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; |
b) la programmazione temporale delle assunzioni; |
c) la specificazione che i contratti di lavoro che andranno ad essere costituiti, compresa la possibilità di ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, saranno a tempo indeterminato; |
d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori (ove presenti) che possono accedere al trattamento pensionistico. |
Parte integrante del contratto di espansione è il progetto di formazione e riqualificazione dei lavoratori nell’ambito del processo di reindustrializzazione e riorganizzazione.
Esso deve indicare: |
1. le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche conformi alla mansione a cui sarà adibito; |
2. i contenuti formativi e le modalità attuative; |
3. il numero complessivo dei lavoratori interessati; |
4. il numero delle ore di formazione; |
5. le competenze tecniche professionali iniziali e finali; |
6. le previsioni per il recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. |
Le sospensioni e le riduzioni orarie programmate devono essere indicate in modo distinto per qualifica e profilo professionale e strettamente ricollegate alla formazione pianificata, anche se in assenza di correlazioni numeriche precisamente stabilite dalla norma.
NOTA BENE - Il programma di formazione deve essere certificato da organismi terzi rispetto all’impresa, pubblici o privati.
In sede di accordo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica che sia stato presentato il progetto di formazione e di riqualificazione corredato dalla richiesta certificazione, la pianificazione delle riduzioni o sospensioni dall'orario di lavoro, la programmazione e il numero delle nuove assunzioni.
L'accordo sindacale deve peraltro indicare la quantificazione delle risorse finanziarie tenuto conto degli interventi della NASpI e dell’integrazione salariale ai fini della ulteriore verifica in sede ministeriale della copertura finanziaria atteso che il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa indicati, inibisce la sottoscrizione dell'intesa negoziale. |
La domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite il canale telematico “CIGS-online” al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e formazione, Divisione IV e agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti entro “tempi di ragionevole brevità”.
Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli per l'istanza, le imprese interessate potranno utilizzare i modelli già in corso per la causale di riorganizzazione, avendo cura di indicare la precisazione “contratto di espansione”.
Prepensionamento quinquennale
Le imprese che, nel corso del biennio 2019-2020, sottoscrivono il contratto di espansione potranno creare uno scivolo che avvicini i lavoratori alla pensione.
I firmatari dell’accordo sindacale individueranno un punto di equilibrio fra il numero dei dipendenti assunti e il numero dei dipendenti esodati, senza alcuna proporzione ‘fissata’ dalla norma.
NOTA BENE - Sarà possibile erogare, a chi presterà il proprio assenso con conseguente licenziamento non oppositivo, un’indennità pari alla pensione maturata al momento della cessazione, per un massimo di 60 mesi fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia e, qualora il dipendente consegua anche la NASpI, integrerà, per il periodo di parallela decorrenza della stessa, l’importo di quest’ultima fino a raggiungere il valore della rata di pensione maturata al momento di recesso.
Il nuovo scivolo può essere utilizzato anche mediante i fondi di solidarietà bilaterale, senza la necessità che gli ordinamenti recepiscano il nuovo istituto, rendendolo operativo subito dopo l’iter sindacale del contratto di espansione di una azienda legittimamente rientrante nel perimetro del fondo di settore.
Per il processo di formazione e riqualificazione del personale sono ammesse riduzioni orarie del personale dipendente a fronte delle quali è ammesso l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Se il programma di formazione e riqualificazione non è realizzato on the job, è possibile effettuare una riduzione dell’orario di lavoro a fronte della quale è assicurato un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che comprende: | |
l’integrazione salariale in misura dell’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale; | la contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia per i periodi di contrazione dell’orario di lavoro integrati. |
NOTA BENE - La riduzione media dell’orario di lavoro, riferita all’intera platea dei lavoratori coinvolti, non può̀ eccedere il 30 per cento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile fermo restando che per ciascun dipendente la contrazione può giungere fino al 100 per cento.
La prestazione di lavoro straordinario sarà ammessa in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare in sede di verifica ispettiva.
Il concetto di unità produttiva
L’unità produttiva viene definita dall’INPS come lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, che possiede i seguenti requisiti:
- autonomia finanziaria o tecnico funzionale, atta a raggiungere, in autonomia, gli obiettivi produttivi della singola unità mentre l’autonomia tecnico funzionale va individuata nell’idoneità della struttura ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi.
- idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso;
- essere in possesso di maestranze adibite in via continuativa.
Il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, senza recarsi presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
OSSERVA - Tale adempimento deve essere assolto entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto.
L’obbligatorietà della procedura telematica è estesa, a decorrere dal 15 settembre 2019, a tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali.
Requisiti | Organico oltre 1.000 unità Processo di reindustrializzazione o riorganizzazione Periodo di vigenza: 2019-2020 Durata massima: 18 mesi |
Procedura | Raggiungimento accordo sindacale Sottoscrizione accordo in sede ministeriale Deposito telematico dell’accordo Applicazione delle misure e richiesta della CIGS |
• Art. 26- quater del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019;
• Circolare Inps n. 111/2013;
• MLPS, Circolare n. 16 del 2019.
Allegato 1
QUESITO
?
E’ possibile provvedere al deposito dei contratti di secondo livello in forma
cartacea?
Oggetto: Deposito telematico obbligatorio
SOLUZIONE
!
A partire dal 15 settembre 2019, i contratti collettivi di secondo livello, aziendali o
territoriali, non potranno più essere depositati tramite posta elettronica certificata
presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Diviene, infatti, obbligatorio l’utilizzo esclusivo della procedura telematica, resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul sito di “cliclavoro”.
Tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali, sottoscritti per fruire delle agevolazioni fiscali, contributive o di altra natura, sono subordinati al deposito telematico dell’accordo entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Contestualmente deve essere dichiarata la conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto.
L'articolo 14 del Decreto Legislativo n.151/2015 stabilisce che le agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati in via telematica. Tale adempimento è necessario a prescindere dal tipo di agevolazione. Infatti, una volta effettuato il deposito telematico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rendono i dati contenuti nei contratti fruibili alle altre amministrazioni e agli enti pubblici interessati.
Infatti, il regolare deposito sarà necessario per poter usufruire della detassazione poiché i contratti aziendali e territoriali rappresentano uno strumento fondamentale per favorire nelle aziende gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione..