PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Redelfi S.p.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2022
2 ELENCO E SOGGETTO PREPOSTO 7
3 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI 9
5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD) 11
6. CARATTERISTICHE DELLE NEOZIAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD 12
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
8. EFFICACIA DELLE SANZIONI 14
PREMESSA
In applicazione dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” e il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”) – nonché in ottemperanza all’articolo 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “MAR”), alle relative disposizioni di attuazione europee, tra cui il Regolamento Delegato (UE) 522/2016 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 523/2016, ed alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) – il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A. (la “Società”), nella riunione del 20 maggio 2022 ha approvato la presente procedura per l’identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società (come infra definiti) (la “Procedura”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni (le “Azioni”) e dei warrant della Società sull’Euronext Growth Milan.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive, di internal dealing e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro tempore vigenti e applicabili (la “Normativa Internal Dealing”). La presente Procedura deve essere inoltre applicata tenuto conto degli orientamenti dell’ESMA e delle autorità preposte.
1 DEFINIZIONI
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.
“Azionista Rilevante”: il soggetto che detenga una partecipazione nell’Emittente, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del relativo capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
“Data di Effettuazione”: il giorno in cui:
a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell’Operazione Rilevante;
b) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di azioni;
c) è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell’esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche cum warrant);
d) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.
“Informazione Privilegiata”: ai sensi dell’art. 7 MAR, un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate (le “Controllate”) o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
“Operazione Rilevante”
a) tutte le operazioni condotte direttamente dai Soggetti Rilevanti e/o Azionisti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti, ovvero per conto loro, concernenti le Azioni e gli Strumenti Finanziari della Società, come infra definiti, indicate all’articolo 19 del MAR e all’articolo 10 del Regolamento (UE) 522/2016 come di volta in volta modificato e/o integrato;
b) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Xxxxxxxx Rilevanti e/o Azionisti Rilevanti e di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti;
c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante e/o di un Azionista Rilevante o di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
d) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i. il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o un Azionista Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante o ad un Azionista Rilevante;
ii. il rischio dell’investimento è a carico del contraente;
iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
e) qualunque cambiamento del numero di Azioni o Strumenti Finanziari detenuti da un Soggetto Rilevante o da un Azionista Rilevante o da una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante o ad un Azionista Rilevante, inclusi, a titolo esemplificativo:
i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Azioni o Strumenti Finanziari;
ii) l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Azioni o Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Azioni o Strumenti Finanziari;
iii) l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Azioni o Strumenti Finanziari;
iv) operazioni fuori mercato; e
v) trasferimenti a titolo gratuito;
f) l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di uno Strumento Finanziario Collegato all’andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore
o familiare dell’amministratore;
g) le ulteriori operazioni indicate dall’art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio. “Organo Delegato”: l’Amministratore Delegato.
“Persona Strettamente Legata” ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti:
a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante;
d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante o da un Azionista Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
“Soggetto Preposto”: il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, di volta in volta dalla stessa incaricato, in suo nome e per suo conto negli adempimenti inerenti alla presente Procedura. La Società ha individuato quale Soggetto Preposto la Xxxx. Xxxxx Xxxxxx ], nella sua qualità di Investor Relations Manager.
“Soggetti Rilevanti”:
a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società o di una delle Controllate;
b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società e/o di una delle Controllate, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società e/o di una delle Controllate, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società.
“Strumenti Finanziari”:
a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
c) gli Strumenti Finanziari Collegati.
“Strumenti Finanziari Collegati”: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
d) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.
“Strumenti Finanziari Derivati”: ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.
2 ELENCO E SOGGETTO PREPOSTO
2.1 La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti (l’“Elenco dei Soggetti Rilevanti”) che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o dell’Organo Delegato con l’assistenza del Soggetto Preposto che provvede anche alla conservazione del medesimo.
2.2 La Società predispone altresì un elenco degli Azionisti Rilevanti (l’“Elenco degli Azionisti Rilevanti”) che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o dell’Organo Delegato con l’assistenza del Soggetto Preposto che provvede anche alla conservazione del medesimo.
2.3 Il Soggetto Preposto predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti (l’“Elenco delle Persone Strettamente Legate”, unitamente all’Elenco dei Soggetti Rilevanti e all’Elenco degli Azionisti Rilevanti, gli’ “Elenchi”).
2.4 Il Soggetto Preposto è tenuto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento degli Elenchi; inoltre, il Soggetto Preposto potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella, e connessi alla, presente Procedura.
2.5 Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
2.6 Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.
2.7 Il Soggetto Preposto:
a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l’aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
c) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l’Elenco delle Persone Strettamente Legate e predispone, conserva e assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o l’Organo Delegato nel tenere aggiornato l’Elenco dei Soggetti Rilevanti e l’Elenco degli Azionisti Rilevanti;
d) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti del loro inserimento nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti o nell’Elenco degli Azionisti Rilevanti e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa Internal Dealing, avvalendosi del modello sub Allegato A alla presente Procedura;
e) trasmette, unitamente all’informativa di cui alla lett. d), copia della Procedura;
f) conserva copia dell’informativa di cui alla lett. d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 4 della Procedura;
g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Azionisti
Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
h) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
j) in deroga a quanto previsto al successivo articolo 4, paragrafo 2, su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
k) informa i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
2.8 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti
– necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante o l’Azionista Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.
2.9 I Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a:
a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 7, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l’elenco delle Persone a loro Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’Elenco;
c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub Allegato B alla presente Procedura.
2.10 Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2.11 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante o da parte delle Persone Strettamente Legate all’Azionista Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza o a carico di ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante interessato.
2.12 Fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti, nonché le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti
agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.
3 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI
3.1 Ai fini della presente Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni, meglio esemplificate al successivo paragrafo 2, aventi ad oggetto le Azioni e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società.
3.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate Operazioni Rilevanti ai sensi della Procedura:
a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione, scambio;
b) accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società ovvero a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante); cessione di azioni rivenienti dall’esercizio del suddetto diritto di opzione;
c) adesione a, ed esercizio di, contratti di scambio connessi a indici azionari;
d) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
f) acquisizione, cessione ed esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
g) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un’emissione di obbligazioni;
h) operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un’obbligazione della Società, compresi i credit default swap;
i) operazioni condizionali subordinate al verificarsi della/e condizione/i e all’effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
j) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) elargizioni e donazioni fatte o ricevute; eredità ricevute;
l) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.
m) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
n) operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell’ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il Soggetto Rilevante o l’Azionista Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante;
o) operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante;
p) assunzione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
q) concessione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
r) costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o l’Azionista Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante;
s) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o un Azionista Rilevante ovvero una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
3.3 L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a tutte le operazioni successive, una volta che sia stato raggiunto l’importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco dell’anno civile. Tale soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante o all’Azionista Rilevante di cui al precedente paragrafo; l’importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
4. OBBLIGHI INFORMATIVI
4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi devono comunicare le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate: (i) alla Società, tempestivamente e comunque entro
24 (ventiquattro) ore dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante; (ii) a Consob, tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo sub Allegato C alla presente Procedura, debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità di seguito descritte.
4.2 La Società comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi ai sensi dei precedenti paragrafi tempestivamente e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ad essi. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4.3 Ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 che precede, intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, devono, nel trasmettere alla Società il format sub Allegato C alla Procedura debitamente compilato, formulare espressa richiesta di sua comunicazione alla Consob senza indugio e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante. Qualora il Soggetto Rilevante, o la Persona Strettamente
Legata al Soggetto Rilevante, si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a questi Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante.
4.4 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, fatto salvo per il termine della comunicazione a Consob che è fissato entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante.
4.5 Qualora un Azionista Rilevante o la Persona Strettamente Legata a un Azionista Rilevante sia altresì qualificabile come Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante, si applicano le disposizioni della normativa vigente dettate per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
4.6 La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti nei termini di cui all’articolo 4, paragrafo 1 che precede.
4.7 Le comunicazioni del presente articolo sono trasmesse:
a) al Soggetto Preposto via email all’indirizzo xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, con conferma di lettura;
b) a Consob tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx ovvero, se il mittente non è soggetto all’obbligo di avere la PEC, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing” ovvero con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalla Consob.
5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)
5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni Rilevanti di cui alla presente Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio ed alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-finanziari inerenti i resoconti intermedi di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione delle proprie Azioni ovvero secondo la normativa applicabile (i “Black- out Period”)1. Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati a cura del Xxxxxxxx Preposto in merito alle date previste per l’approvazione e l’annuncio del progetto di bilancio d’esercizio, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi Black-out Period oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un Black-out Period.
1 Si precisa che il giorno della diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari relativi al progetto di bilancio di esercizio ed alla relazione finanziaria semestrale nonché dei dati economico-finanziari inerenti i resoconti intermedi di periodo rappresenta il 30° giorno del Black-out Period
5.2 In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio, il Black-Out Period si applica solo alla data di pubblicazione di quest’ultimo e non anche alla data di pubblicazione del bilancio d’esercizio.
5.3 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, di individuare, ulteriori periodi in cui l’effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante tramite indirizzo e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.
5.4 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, paragrafo 1, previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione della Società (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l’Organo Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un’Operazione Rilevante nel corso di un Black-out Period:
a) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, ovvero
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,
e, in ogni caso, a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l’Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blackout Period, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa Internal Dealing.
5.5 La richiesta di cui al paragrafo che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell’esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i Blackout Period e deve contenere una descrizione dell’operazione prospettata e una motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni e/o gli Strumenti Finanziari della Società è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Trovano applicazione in tale caso le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 alle quali il Consiglio di Amministrazione nell’assunzione delle determinazioni di cui sopra ed il Soggetto Rilevante dovranno strettamente attenersi.
5.6 A fronte della richiesta di cui al paragrafo che precede, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l’autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l’estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell’operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.
6. CARATTERISTICHE DELLE NEGOZIAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD
6.1 Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare durante un Black-out Period - per proprio conto o per conto di terzi - in talune circostanze. In particolare, nel caso in cui:
i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
(b) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione delle Azioni o degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Azioni o Strumenti Finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black-out Period, a condizione che:
(a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui le Azioni o gli Strumenti Finanziari sono concessi;
(b) l’importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
iii) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell’ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-out Period, e vende le Azioni o gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
(b) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
(c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
iv) il Soggetto Rilevante acquisisce Azioni o Strumenti Finanziari della Società nell’ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black-out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
(b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
(c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-out Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-out Period; il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano
trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
v) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 All’atto del ricevimento della Procedura, ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 6, i Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all’Allegato A, che attesti, tra l’altro:
a) l’integrale accettazione dei contenuti della Procedura;
b) l’impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica.
All’atto del ricevimento della Procedura i Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti ricevono contestualmente l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel modello di cui all’Allegato A alla presente Procedura.
7.2 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti quali dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e di contatto (numero di telefono professionale - diretto, fisso e mobile - e privato, indirizzo privato completo - via, numero civico, località, CAP, Stato, indirizzo email) e informazioni relative all’iscrizione all’elenco di Soggetti Rilevanti e/o Azionisti Rilevanti e di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti (motivo dell’iscrizione all’elenco, data e ora di iscrizione, eventuali aggiornamenti, motivi che hanno richiesto l’aggiornamento, data e ora dell’aggiornamento, cancellazione e motivo della cancellazione dall’elenco). I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing. Tali soggetti tratteranno i dati personali dei Soggetti Iscritti, a seconda dei casi, in qualità di titolari o responsabili del trattamento vincolati dalla Società mediante un apposito accordo sul trattamento dei dati. I dati personali dei Soggetti Rilevanti o gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti sono, pertanto, necessari per consentire alla Società di perseguire le finalità di cui alla Procedura e ottemperare agli obblighi di legge. Essi saranno trattati per le finalità e modalità meglio descritte nelle informative di cui all’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), incluse negli Allegati A e B alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento nell’articolo 6(1)(c) GDPR in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge al quale è soggettala Società, in qualità di Titolare del trattamento.
8. EFFICACIA DELLE SANZIONI
8.1 Ai sensi del Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.
8.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa Internal Dealing o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna, una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
8.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
8.4 Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:
a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative e il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa;
b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale della Società;
c) sia un Soggetto Rilevante o un Azionista Rilevante che sia anche dipendente della Società, l’infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste e, nei casi più gravi, a licenziamento.
9. DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili.
9.2 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
9.3 Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Organo Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
9.4 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura.
ALLEGATI
ALLEGATO A: Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti;
ALLEGATO B: Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti;
ALLEGATO C: Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate.
ALLEGATO A
Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti
[su carta intestata]
[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]], [indirizzo]
[a mezzo [●]]
[[●], [data]]
Oggetto: comunicazione ai sensi della procedura in materia di internal dealing di Xxxxxxx S.p.A.
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
ai sensi della Procedura in materia di internal dealing di Redelfi S.p.A. (la “Società”), allegata alla presente (la “Procedura”, alla quale si rinvia per il significato attribuito ai termini indicati nella presente con lettera maiuscola), Le comunichiamo la Sua iscrizione all’interno dell’Elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di [●].
In relazione a quanto precede, La invitiamo in particolare a:
- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta, presa visione ed accettazione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio all’indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx , ovvero all’indirizzo mail: xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
- comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l’elenco delle Persone a Lei Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, mediante invio all’indirizzo Redelfi S.p.A. – Via Scarsellini, 119 – 00000 Xxxxxx , ovvero all’indirizzo email xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate;
- notificare alle Persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di internal dealing, mediante apposita comunicazione scritta, redatta in conformità al modello sub Allegato B alla Procedura;
- conservare copia della notifica di cui al precedente punto;
- prendere contatto con il Soggetto Preposto nel caso intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 4 della Procedura;
Le ricordiamo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing è passibile di essere sanzionato, oltre che con le misure previste dall’articolo 8 della Procedura, con le sanzioni previste dalla normativa vigente. In calce alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.
* * * * *
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), Redelfi S.p.A. (la “Società”), con in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, x. 000, in qualità di titolare del trattamento, fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali per le attività inerenti l’iscrizione nell’elenco dei soggetti rilevanti/azionisti rilevanti e/o delle persone a lei strettamente legate e per i relativi aggiornamenti (“Elenco”).
La Società tratterà i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e di contatto e (numero di telefono professionale - diretto, fisso e mobile - e privato, indirizzo privato completo - via, numero civico, località, CAP, Stato, indirizzo email) e informazioni relative all’iscrizione all’elenco di Soggetti Rilevanti e/o Azionisti Rilevanti e di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti (motivo per dell’iscrizione all’elenco, data e ora di iscrizione, eventuali aggiornamenti, motivi che hanno richiesto l’aggiornamento, data e ora dell’aggiornamento, cancellazione e motivo della cancellazione dall’elenco) al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge inerenti l’iscrizione nell’Elenco, in considerazione del ruolo da lei ricoperto. La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’articolo 6(1)(c) GDPR.
Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’Elenco e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate.; L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste in allegato alla presente.
Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori della Società, preposti alle aree competenti, debitamente autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. I suoi dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra descritte, a soggetti terzi quali autorità competenti e società che prestano alla Società servizi strumentali al perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali soggetti terzi agiranno in qualità di titolari o responsabili del trattamento, in quest’ultimo caso previa sottoscrizione di un accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società
I dati personali da lei conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a raggiungere le finalità per i quali sono raccolti e per l’eventuale maggior periodo necessario per adempiere ad obblighi di legge e/o per fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari, e in conformità alla normativa applicabile.
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se del caso la cancellazione, la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento dei suoi dati, oltre al diritto alla portabilità dei dati) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità giudiziaria o all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’Autorità competente in Italia è l’Autorità per la protezione dei dati personali (“Garante”). Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per esercitare i diritti riconosciutile dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei suoi dati personali, può contattare la Società inviando un’e- mail all'indirizzo xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx oppure inviando una comunicazione a mezzo posta alla sede legale della Società.
* * * * *
Distinti saluti,
Redelfi S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Soggetto Preposto
Allegati:
Allegato 1: copia della Procedura
***
Per integrale visione ed accettazione
Disposizioni sanzionatorie rilevanti (ex Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Articolo 30
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1.Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di
gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2 Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 34 Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale
decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Allegato 1
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING – Redelfi S.p.A.
ALLEGATO B
Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti
[su carta intestata]
[Egregio Sig. / Gentile Signora [●]], [indirizzo]
[a mezzo [●]] [[●], [data]]
Oggetto: comunicazione ai sensi della procedura in materia di internal dealing di Xxxxxxx S.p.A.
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●] / Caro [●] / Cara [●] / Spettabile [●],
scrivo la presente ai sensi della procedura in materia di internal dealing di Xxxxxxx S.p.A. (la “Società”), qui allegata (la “Procedura”, alla quale si rinvia per il significato attribuito ai termini indicati nella presente con lettera maiuscola), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue.
In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di internal dealing nonché la Procedura adottata al riguardo dalla Società.
In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti], Lei/tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] è/sei qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.
In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.
In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a:
a) prendere visione della presente e dei relativi allegati
b) restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta, presa visione ed accettazione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.
Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le diposizioni sanzionatorie rilevanti.
* * * * *
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), Redelfi S.p.A. (la “Società”), con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, x. 000, in qualità di titolare del trattamento, fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali per le attività inerenti l’iscrizione nell’elenco dei soggetti rilevanti/azionisti rilevanti e/o delle persone a lei strettamente legate e per i relativi aggiornamenti (“Elenco”).
La Società tratterà i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e di contatto e (numero di telefono professionale - diretto, fisso e mobile - e privato, indirizzo privato completo - via, numero civico, località, CAP, Stato, indirizzo email) e informazioni relative all’iscrizione all’elenco di Soggetti Rilevanti e/o Azionisti Rilevanti e di Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti (motivo per dell’iscrizione all’elenco, data e ora di iscrizione, eventuali aggiornamenti, motivi che hanno richiesto l’aggiornamento, data e ora dell’aggiornamento, cancellazione e motivo della cancellazione dall’elenco) al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge inerenti l’iscrizione nell’Elenco, in considerazione del ruolo da lei ricoperto. La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’articolo 6(1)(c) GDPR.
Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’Elenco e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate.; L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste in allegato alla presente.
Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori della Società, preposti alle aree competenti, debitamente autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. I suoi dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra descritte, a soggetti terzi quali autorità competenti e società che prestano alla Società servizi strumentali al perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali soggetti terzi agiranno in qualità di titolari o responsabili del trattamento, in quest’ultimo caso previa sottoscrizione di un accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società
I dati personali da lei conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a raggiungere le finalità per i quali sono raccolti e per l’eventuale maggior periodo necessario per adempiere ad obblighi di legge e/o per fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari, e in conformità alla normativa applicabile.
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se del caso la cancellazione, la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento dei suoi dati, oltre al diritto alla portabilità dei dati) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità giudiziaria o all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’Autorità competente in Italia è l’Autorità per la protezione dei dati personali (“Garante”). Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per esercitare i diritti riconosciutile dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei suoi dati personali, può contattare la Società inviando un’e- mail all'indirizzo xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx] oppure inviando una comunicazione a mezzo posta alla sede legale della Società.
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Distinti saluti / Un caro saluto Per presa visione ed accettazione [●]
Allegati: Allegato 1: copia della Procedura
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Disposizioni sanzionatorie rilevanti (ex Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Articolo 30
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1.Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014. I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 34 Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Allegato 1
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING – Redelfi S.p.A.
ALLEGATO C
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)2 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: |
Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: | ||
b)3 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
3 | Dati relativi all'emittente | |
a)4 | Nome | |
b)5 | LEI |
2 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 3 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
4 [Nome completo dell'entità.]
5 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |||
b)6 | Natura dell’operazione | |||
c)7 | Prezzo/i e volume/i | |||
Prezzo/i | Volume/i | |||
d)8 | Data dell’operazione | |||
e) | Luogo dell’operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
6 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
7 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]
8 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]