Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza n. 11789 del 1° settembre 2020
Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza n. 11789 del 1° settembre 2020
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla Direct Line Assicurazioni, ora Verti Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante Xxxx. Lu. De Be., in nome e per conto della Italiana Assicurazioni S.p.a., giusta mandato irrevocabile di rappresentanza del 24 gennaio 2011, Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx di Torino, Rep. n. 66422, alla Italiana assicurazioni S.p.a. ed a Lu. Fr., Ke. As. proponeva gravame avverso la sentenza n. 23008/17, relativa al procedimento di primo grado, portante il cronologico R.G.
80411/13, con la quale era stato definito il giudizio di prima istanza tra l'allora parte istante e le odierne parti appellate, secondo il seguente tenore:
"Il Giudice di Xxxx... definitivamente decidendo in ordine al giudizio intercorso tra le parti in epigrafe indicate ed iscritto al N. R.G. 80411 dell'anno 2013, ritenuta e dichiarata la propria competenza a decidere, definitivamente decidendo così provvede:
preliminarmente solleva d'ufficio eccezione di improponibilità della domanda e dichiara, per l'effetto, la domanda come proposta dall'attore Xx. As. improponibile;
compensa le spese di giudizio tra le parti."
Lamentava l'appellante, tra l'altro, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata nella motivazione ed estranea all'oggetto del contendere poiché:
"processualmente:
1) per omessa pronuncia di estromissione dell'intervenuta volontaria Direct Line Insurance S.p.a., nonostante la richiesta dell'appellante;
- nel merito:
2) per errata applicazione del c.d. divieto di "parcellizzazione del credito" sollevato dal magistrato onorario d'ufficio in assenza di qualsivoglia supporto probatorio e/o documentale e senza che via sia alcun fondamento giuridico e fattuale, in spregio all'intera granitica giurisprudenza di legittimità.
Per tali motivi, "essendo la sentenza palesemente carente, incongrua, estranea all'oggetto del contendere, illogica ed aberrante e conseguentemente, errata nelle conclusioni, ne chiedeva l'integrale riforma, con decisione nel merito da parte del Tribunale, ex art. 354 c.p.c."
In fatto, deduceva che in data 9.2.2011, alle ore 06,30 circa, egli si trovava a percorrere via Via Salaria, in Roma, alla guisa della propria autovettura Audi A6 tg. --omissis--, assicurata per la r.c.a. con la Direct Line Insurance S.p.a., con a bordo, nella qualità di trasportati, la Sig.ra Ke. Fl. ed i minori Ke. Fa. ed Algert, quando, giunto all'altezza del G.R.A., era stato improvvisamente urtato dall'autovettura Toyota Avensis, tg.
--omissis--, condotta dal proprietario Xx. Fr., il quale, proveniente dalla corsia di destra, aveva cambiato, repentinamente, la corsia di marcia, per svoltare alla propria sinistra, ponendo in essere una manovra vietata dalla segnaletica stradale ivi presente, tagliando, in tal modo ed improvvisamente, la strada al veicolo dell'appellante al momento in transito.
A causa dell'impatto, l'autovettura A6 aveva riportato evidenti danni materiali nella parte anteriore, mentre Xx. As., unitamente ai trasportati, era stato costretto a ricorrere alle prime cure medico-ospedaliere, presso il P.S. dell'Ospedale SS Confalone di Monterotondo, dove gli era stato diagnosticato "trauma distrattivo del rachide cervicale".
Egli aveva quindi citato in giudizio dinanzi al Giudice di Xxxx gli allora convenuti, Italiana Assicurazioni S.p.a. e Lu. Fr., n.q. rispettivamente di assicuratore e proprietario/conducente del veicolo di controparte, perché venissero accolte le proprie richieste di risarcimento in relazione al solo danno da lesioni (patrimoniale e
non patrimoniale) patito dal medesimo nel sinistro stradale verificatosi in data 9.2.2011, ex art. 148 C.d.a., nonché le spese ed i compensi stragiudiziali.
In prima udienza era intervenuta nel procedimento la Direct Line Insurance S.p.a., quale Impresa assicuratrice mandataria/gestionaria, "munita di presunto mandato irrevocabile di rappresentanza, con potere di agire in nome e per conto dell'impresa assicuratrice italiana, n.q. di impresa/mandante debitrice, contestando integralmente nel merito, senza alcun valido fondamento probatorio, sia in fatto che in diritto, l'assunto attoreo, oltre alla quantificazione dell'entità delle lesioni fisiche sofferte dall'istante nell'occorso.
Si era costituito, inoltre, l'appellato Lu. Fr., a mezzo dei propri difensori, ed il G.d.P., dichiarata la contumacia della Italiana Assicurazioni S.p.a., aveva disposto la comparizione personale del solo appellante...nonostante anche l'appellato fosse costituito, rinviando la causa alla successiva udienza per gli incombenti di rito.
La successiva udienza, fissata per il 13.03.2014, era stata rinviata d'ufficio al 3.7.2014, nonostante l'appellante fosse presente unitamente al proprio patrocinatore.
All'udienza del 3.7.2014 l'appellante risultava impossibilitato per un improvviso problema di salute -
riservandosi il deposito della relativa certificazione medica - ed il G.d.P., ritenendo ingiustificata l'assenza, non aveva ritenuto di istruire il procedimento mediante la prova testimoniale e la C.T.U. tempestivamente richieste nei termini ex art. 320 c.p.c. ed aveva rinviato, "inspiegabilmente, al 25.2.2015 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note conclusive a verbale."
Il G.d.P., in data 25.8.2017, aveva depositato la sentenza sopra richiamata ed oggetto del presente gravame, "statuendo, incomprensibilmente, l'improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito".
Lamentava l'appellante che il Giudice di Xxxx non si era pronunciato sulla richiesta estromissione della Direct Line Insurance S.p.a. sollevata in prima udienza per difetto/nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza e reiterata nelle note conclusive.
Il G.d.P., nella motivazione della sentenza, aveva "erroneamente e brevemente statuito "...la Direct Line costituitasi regolarmente in giudizio quale mandataria dell'Italiana Assicurazioni S.p.a..." senza addurre alcuna MOTIVAZIONE e/o replica alla chiara ed articolata eccezione sollevata dall'appellate in ordine alla illegittimità/irritualità della relativa costituzione in giudizio.
Il G.d.p., una volta sollevata l'eccezione in tal guisa ad opera di una parte, lamentava l'appellante, non poteva e non doveva esimersi dal deciderla concedendo anche in modo sintetico, ma completo ed esaustivo, apposita motivazione.
Ciò, oltre ad aver leso il diritto di difesa dell'appellante, violava di per sé il principio cardine della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.
L'appellante aveva rilevato la nullità del mandato dell'intervenuta appellata e della carenza di legittimazione passiva chiedendone l'estromissione dal giudizio ed ai sensi del novellato art. 92 c.p.c. e della oramai granitica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis S.C. SS. UU. sent. 20598/2008) la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, nel rispetto del principio della soccombenza.
"In ordine ai motivi di illegittimità dell'intervento dell'appellata e della parimenti legittima richiesta di estromissione della Direct Line Insurance S.p.a. - invalidità/nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza da un punto di vista formale, per violazione degli artt. 77 e 81 c.p.c.; invalidità/nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza da un punto di vista sostanziale...ribadendo che la domanda
giudiziale venne incardinata ai sensi dell'art. 148 C.d.A., e non 149 C.d.A. (il cui ultimo comma prevede l'esatto opposto).
Pertanto, il magistrato onorario avrebbe dovuto, preliminarmente e dopo aver dichiarato la contumacia dell'Italiana Assicurazioni S.p.a., dichiarare la nullità della costituzione per difetto di mandato parimenti alla carenza di legittimazione passiva dell'intervenuta Direct-Line ed ESTROMETTERLA dal giudizio ", con condanna alle spese e compensi di lite.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava la "presunta, inesistente, non provata ed infondata eccezione, fra l'altro sollevata d'ufficio, di parcellizzazione del credito".
Nella motivazione era dato leggere: "
questo giudicante preliminarmente solleva d'ufficio eccezione d'improponibilità della domanda per violazione del divieto di parcellizzazione del credito atteso che l'attore propone solo domanda di risarcimento dei danni fisici e non dei danni materiali pur indicando in citazione di aver riportato in seguito al sinistro per cui è causa del 09.02.2011 la sua autovettura 'evidenti danni materiali' ed essendo indicati i danni anche nella lettera di messa in mora peraltro datata 12.1.2012 avendo solo in sede di note conclusive dichiarato il mero errore materiale della data e comunque sanato l'errore dal ricevimento in data certa del 20.4.2011 avendo versato in atti la Direct Line Insurance S.p.a. costituitasi regolarmente in giudizio quale mandataria dell'Italiana Assicurazioni S.p.a. copia della lettera di messa in mora e ciò in ossequio a quanto statuito in proposito da Cass. n. 23726/2007 e Cass. n. 28286/2011 in quanto trattasi di abuso dello strumento processuale non essendo consentito il frazionamento delle domanda, nessun chiarimento in merito ai danni materiali subiti avendo fornito l'attore e stante che l'eccezione di divieto di parcellizzazione del credito è stata sollevata solo in sede di note conclusive tardivamente dalla convenuta Direct Line Insurance s.p.a. Per quanto sopra esposto preliminarmente solleva d'ufficio l'improponibilità della domanda e dichiara, per l'effetto, la domanda come proposta dall'attore Xx. As. improponibile..." Osservava come il c.d. divieto di frazionamento del credito, qualora applicabile alla fattispecie in esame, alla luce della nuova apertura della S.C. a SS. UU. sent. n. 47020/2017, con conseguente dichiarazione d'improcedibilità della SECONDA domanda giudiziale, si verifica esclusivamente in presenza di una PRIMA DOMANDA GIUDIZIALE conclusasi con sentenza passata in giudicato relativa ad una "parte" del credito unitario ed azionabile per intero ab origine.
Tale principio, posto a tutela del debitore e della buona fede processuale, NON OPERA a "priori" ma, come si evince da tutte le pronunce citate dal G.d.P., a "POSTERIORI": il creditore che fraziona u unico credito unitario mediante la proposizione di più azioni giudiziarie si vedrà dichiarare, anche d'ufficio, improcedibili tutte quelle successive alla prima, avendo esaurito la possibilità di azione processuale.
Applicando i chiari principi di legittimità, alla luce della mancanza/inesistenza di qualsivoglia "prima" azione giudiziale relativa al recupero di parte del credito azionato - danno materiale - e, aspetto assai più grave, di qualsivoglia stralcio di prova in merito, deduce l'appellante che "il G.d.P. non avrebbe mai potuto/dovuto dichiarare improcedibile l'attuale domanda relativa alle lesioni."
A nulla rilevava che l'appellante avesse subito, in conseguenza del sinistro, anche danni materiali: semmai e qualora l'appellante, in un secondo momento, avesse inteso richiedere giudizialmente - potrebbe sempre richiederli stragiudizialmente - il ristoro di "altri danni", il magistrato, esclusivamente in tale ipotesi, chiamato a decidere la controversia sarebbe stato legittimato e dichiararne l'improcedibilità in quanto successiva.
Inoltre, agli atti non vi era neppure la prova - inesistente - di differenti giudizi passati in giudicato per una parte del credito vantato dal Ke. nel sinistro "de quo", né il magistrato poteva effettuare in merito delle "proprie" inibite indagini e/o presunzioni.
Gli appellati erano perfettamente a conoscenza dell'inconsistenza/infondatezza di tale eccezione preliminare, tanto che nulla avevano eccepito "la Direct Line unicamente nelle note conclusive, assecondando capziosamente l'assurdo ed illegittimo orientamento del G.d.P."
L'appellante chiedeva, pertanto, che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse procedibile la domanda azionata per mancanza dei presupposti - precedente giudizio - di avvenuto frazionamento del credito.
Nel merito della domanda risarcitoria, insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori - testimonianza e CTU - tempestivamente articolati in prima udienza, ex art. 320 c.p.c., nonché, qualora il magistrato di secondo grado lo avesse ritenuto necessario ed opportuno l'interrogatorio libero dell'appellante, non potutosi espletare all'udienza del 03.07.2014 per l'improvvisa malattia del medesimo, rimettendolo nei termini al fine di depositare la documentazione attestante l'impossibilità al fine di, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, estromettere l'intervenuta Direct Line dal giudizio con condanna diretta alle spese e compensi di lite da distrarsi, accertare l'esclusiva responsabilità di Xx. Fr., nel sinistro di cui è causa unitamente ed in via di solidarietà alla Italiana Assicurazioni S.p.a., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito da Ke. As., come da R.M.L. depositata in atti, oltre le spese mediche documentate anche alla luce dell'espletanda CTU richiesta, interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, spese e compensi stragiudiziali e di primo grado nel rispetto dell'antistatarietà e nei limiti di competenza del precedente G.d.P.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale estromettesse la Direct Line Insurance S.p.a, "in quanto carente di legittimazione passiva ed estranea al giudizio con condanna diretta della medesima alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarsi in virtù dell'antistatarietà rispettando i parametri del
D.M. 55/14; nel merito:
dichiarare procedibile la domanda spiegata;
in via istruttoria, insisteva affinché il Tribunale ammettesse la prova relativa al Sig. D'Ig. Al., xxx presente al momento del fatto, sui capitoli da 1 a 4 dell'originario atto introduttivo, escluse le eventuali valutazioni nonché CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, al fine di consentire una corretta quantificazione dell'entità delle lesioni fisiche sofferte dal medesimo nel sinistro di cui è causa e, in subordine, espletare l'interrogatorio libero dell'appellante rimettendolo nei termini al fine di depositare la documentazione attestante l'impossibilità di presenziare all'udienza all'uopo fissata;
accertare l'esclusiva responsabilità dell'appellato Lu. Fr. nel sinistro di cui è causa e condannarlo unitamente ed in via di solidarietà alla Italiana Assicurazioni S.p.a., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito da Ke. As. come da R.M.L. depositata in atti, nonché al pagamento degli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, oltre alle spese, compensi stragiudiziali relativi alla fase prodromica al giudizio, nei limiti di competenza del primo giudice adito e gli ulteriori compensi e spese giudiziali di primo grado, questi ultimi da distrarsi in virtù dell'antistatarietà.
Si costituiva la Verti Assicurazioni S.p.a., già Direct Line Insurance S.p.a., deducendo, in primo luogo, l'infondatezza della censura secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di estromissione della Direct Line Insurance S.p.a., sollevata in prima udienza per difetto/nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza. In proposito rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la statuizione in ordine alla proponibilità della domanda deve ritenersi preminente e pregiudiziale rispetto ad ogni altra statuizione sul merito, anche in ordine alla legittimazione delle parti a stare in giudizio. Acclarata l'improponibilità della domanda, ogni altra pronuncia deve
intendersi preclusa, ivi compresa quella delle spese di lite, atteso che, altrimenti, sarebbe paradossale una pronuncia sul punto.
Ne derivava quindi che, avendo il Giudice di Xxxx dichiarato la domanda improponibile, era preclusa allo stesso la possibilità di esprimersi in ordine ad ogni altra questione di merito, quand'anche pregiudiziale. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c., il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il Giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza dei termini sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Pertanto, anche nel caso in cui il Giudice avesse rilevato la nullità/difetto del mandato, come eccepito dalla controparte, il Giudice non avrebbe dovuto, come riteneva la controparte, estromettere la Verti S.p.a. dal giudizio, bensì avrebbe dovuto concedere un termine per sanare l'eventuale irregolarità.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, rilevava come nel caso di specie non vi fossero dubbi in ordine al fatto che l'attore avesse agito in giudizio per i soli danni fisici subiti in seguito al sinistro per cui è causa, pur avendo precisato nell'atto di citazione di aver subito anche danni materiali al proprio veicolo.
Nell'atto di citazione la controparte non chiariva quali fossero le sue intenzioni in merito alla richiesta di ristoro di quest'ultima tipologia di danni. Inoltre la controparte, avendo il giudice rilevato l'esistenza di una parcellizzazione del credito ed avendo disposto l'interrogatorio libero dell'attore proprio al fine di chiarire le sue intenzioni in merito all'azione di risarcimento dei danni materiali, senza addurre alcuna giustificazione, non si era presentata all'udienza fissata per tale incombente, né aveva dato incarico al proprio legale per chiarire la sua posizione, né tanto meno ciò era stato fatto in sede di note conclusive.
Richiamava la pronuncia della Suprema Corte a Sez. UU. n. 4090/2017 secondo cui "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrittibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c."
Nella fattispecie in esame, era indubbio che l'azione relativa al risarcimento dei danni fisici subiti dall'appellante e quella relativa al riconoscimento dei danni materiali fossero fondate sul medesimo fatto costitutivo, il sinistro stradale, ed era altrettanto evidente che la proposizione di autonomi e separati giudizi di accertamento delle due tipologie di danno avrebbe determinato una duplicazione risarcitoria.
La controparte censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in un inciso della sentenza, avesse affermato che la Direct Line S.p.a. si era costituita regolarmente in giudizio quale
mandataria della Italiana Assicurazioni S.p.a. La controparte, pertanto, riteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto addurre una motivazione, o, comunque, argomentare in merito al mancato accoglimento della domanda, formulata in prima udienza dalla controparte in merito alla estromissione della Direct Line dal giudizio, stante l'assoluta nullità del mandato.
In merito, la Compagnia appellata rilevava che, avendo il giudice ritenuto improponibile la domanda avanzata dall'attore in primo grado, aveva giustamente ritenuto che ogni altra statuizione nel merito fosse ultronea.
"Infatti, la statuizione in ordine alla proponibilità della domanda deve ritenersi preminente e pregiudiziale rispetto ad ogni altra statuizione sul merito, anche in ordine alla legittimazione delle parti a stare in giudizio."
Fermo ed impregiudicato quanto sopra, per mero tuziorismo difensivo, la Compagnia appellata eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di invalidità/nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza.
In merito, rilevava che la Direct Line Insurance S.p.a., oggi Verti Assicurazioni S.p.a., agisce in giudizio non in proprio, ma in qualità di mandataria della Italiana Assicurazioni S.p.a. - giusta "mandato irrevocabile di rappresentanza" del 24.01.2011, Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx di Torino, Rep. n. 66422 (doc. 2 del fascicolo di primo grado della parte convenuta).
Pertanto, la legittimazione a contraddire in capo alla Direct Line discendeva direttamente da quanto disposto dall'art. 77 c.p.c., che regola la rappresentanza processuale volontaria.
A mente del citato articolo, il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non sia stato loro conferito espressamente per iscritto.
Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 77 c.p.c.
Infatti, il mandato conferito dalla Italiana Assicurazioni alla Direct Line aveva ad oggetto "ogni attività, nessuna esclusa che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma restando la regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 245/2006. Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato (Mandataria o Gestionaria) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'Impresa (Mandante o Debitrice) che risulti di volta in volta essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale".
Pertanto, la Direct Line, proprio come previsto dall'art. 77 c.p.c., era stata nominata procuratrice per tutti gli affari relativi alla gestione giudiziale e stragiudiziale dei sinistri rientranti nell'ambito degli articoli 1411149 del Codice delle Assicurazioni. Inoltre, il potere di agire o resistere in giudizio in nome e per conto della mandante era stato alla stessa conferito espressamente per iscritto.
Di conseguenza, non potevano sussistere dubbi sulla capacità della Direct Line Insurance S.p.a. a contraddire nel presente giudizio.
Sotto ulteriore e diverso profilo, rilevava che in caso di rappresentanza processuale volontaria, ove la fonte del potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato è la volontà di quest'ultimo, la mandante, quindi la Italiana Assicurazioni, è la parte formale del processo. Ne derivava che ogni pronuncia sia di rigetto che di condanna sarebbe stata formulata nei confronti della Italiana Assicurazioni, essendo la Direct Line un procuratore senza rappresentanza. Appariva quindi chiaro che, avendo la Direct Line agito non in nome proprio, mediante atto di intervento volontario, bensì in nome e per conto della mandante Italiana Assicurazioni, nei confronti della quale ogni pronuncia sarebbe dovuta essere avanzata, non vi era
alcuna violazione della ratio dell'art. 150 TU delle assicurazioni, in quanto la parte formale del presente giudizio era la Italiana Assicurazioni.
Quanto sopra esposto era stato pienamente confermato da una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 20408/2016, la quale aveva stabilito che, in materia di convenzione CARD, deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio della Compagnia gestoria in nome e per conto della Compagnia del responsabile civile, costituzione che trova fondamento nelle disposizioni processuali di cui all'art. 77 c.p.c.
Quanto al merito della domanda, si riportava agli scritti difensivi del giudizio di primo grado. Xxxxxxxx, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito agli atti il fascicolo di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Giudice che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 149 C.d.a. (danni alla persona) e non, come affermato dalla parte appellata, ex art. 14 C.d.a. (che disciplina i sinistri con esclusivo riferimento ai danni a cose). Quanto alla questione preliminare, concernente la dedotta carenza di legittimazione passiva della Direct Line e la richiesta di estromissione, occorre osservare che la convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno. Appare opportuno, pertanto, svolgere sul punto una brevissima digressione con riferimento al cosiddetto "codice delle assicurazioni".
Il D.P.R. 254/2006, entrato in vigore il 1 gennaio 2007 e destinato a trovare applicazione con riferimento ai sinistri successivi al 1 febbraio 2007, è stato introdotto, in attuazione di quanto espressamente previsto all'art. 150 cod. xxx.Xxx. 150 cod. ass.: "(Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese
di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese
di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese") e trova una specifica disciplina nell'art. 13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il quale, al comma primo, prevede che: "Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto" con lo scopo di individuare le modalità attuative dell'istituto del risarcimento diretto così come disciplinato all'art 149 cod. ass. (Art. 149 cod. ass.: "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. 3. L'impresa, a seguito della presentazione della
richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa
di assicurazione. 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto". Tale disposizione si riferisce all'ipotesi in cui si sia verificato un sinistro che abbia coinvolto due veicoli identificati e assicurati per la
R.C.A. con diverse imprese assicuratrici e siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente o danni fisici alla persona del conducente non responsabile nel limite indicato all'art. 139 cod. ass. (lesioni pari od inferiori al 9%). In tal caso il dettato dell'art. 149 prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. In relazione ai requisiti necessari per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, il D.P.R 254/2006 specifica all'art. 1 lett. d) che per "sinistro" deve intendersi "la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria". Le condizioni di accesso alla procedura, poi, non richiedono la totale assenza di colpa in capo al richiedente; l'art. 5 del D.P.R. 254/2006 infatti prevede che possa rivolgere la richiesta di risarcimento "il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro". Ciò posto, si impone una breve esegesi dei vari commi dell'art. 149 cod. ass. In seguito alla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, l'art. 149 cod. ass. al comma terzo prevede che l'impresa di assicurazione del danneggiato è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese. Poi, nell'ipotesi in cui il danneggiato dichiari di accettare l'offerta formulata dalla propria impresa di assicurazione, il comma quarto prevede che essa sia tenuta al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione ed il danneggiato che abbia ricevuto tale pagamento è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa
di assicurazione.
Al comma quinto, invece, è disciplinata l'ipotesi in cui il danneggiato abbia dichiarato di non accettare l'offerta o non abbia fatto pervenire alcuna risposta; in tali casi l'impresa di assicurazione è tenuta comunque a corrispondere la somma offerta che verrà eventualmente imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. Il comma sesto disciplina il profilo processuale del meccanismo di risarcimento diretto; prevede infatti che, laddove vi sia stata comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto o nel caso in cui non sia stata comunicata alcuna offerta o questa non sia stata accettata o non sia stato raggiunto alcun accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta ex art. 145 cod. ass. comma secondo "nei soli confronti della propria impresa di assicurazione". È previsto, inoltre, che l'impresa
di assicurazione del responsabile civile possa chiedere di intervenire nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ed eventualmente estromettere l'impresa del danneggiato, salva in ogni caso la successiva regolazione del rapporto da parte dell'impresa del danneggiato e di quella del danneggiante. Quanto alla natura dell'azione ex art. 149, sesto comma cod. ass., nel corso degli anni, la disposizione in questione è stata oggetto di diverse contestazioni; vi è chi, da un lato, sostiene che
l'espressione impiegata dall'art. 149, comma sesto, cod. ass., per cui "Il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, secondo xxxxx, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione", si riferisca ad una modalità di risarcimento che concorre con quelle già previste nei confronti del responsabile civile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. e della impresa assicuratrice di costui ex art. 144 cod. ass. Dall'altro lato, invece, vi è chi ritiene che l'espressione "nei soli confronti della propria impresa di assicurazione" sia identificativa della volontà del legislatore di escludere l'applicabilità di qualsiasi altro rimedio. In merito a tale questione è intervenuta la Corte Costituzionale, inizialmente con l'ordinanza interpretativa del 23 dicembre 2008, n. 441 con la quale, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 149 cod. ass. sollevate, ha chiarito che "il codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole" e, successivamente, con la sentenza interpretativa di rigetto del 19 giugno 2009, n. 180 ha statuito che il procedimento di cui all'art.
149 cod. ass. ha carattere "alternativo e non esclusivo" e quindi non preclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato 3. Natura e funzione della Convenzione Card nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. In relazione alla procedura di risarcimento diretto, la convenzione Card, redatta ai sensi dell'art. 13 D.P.R 18 luglio 2006, n. 254, riveste un ruolo rilevante; si tratta, infatti, di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di "definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e
del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006". (art. 1 CARD). L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita Gestionaria, quando risarcisce il danneggiato in tutto od in parte per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro; è, invece, definita Debitrice nell'ipotesi in cui i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato. L'art. 1 bis CARD regola i poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria, disponendo che:
"Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di Debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice". In forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, la Gestionaria si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno. In fase stragiudiziale l'impresa assicuratrice del danneggiato, ovvero la Gestionaria, interverrà in proprio, qualora il danneggiato rivolga direttamente ad essa la richiesta di risarcimento; interverrà, invece, in nome e per conto della Debitrice nel caso in cui il danneggiato rivolga a quest'ultima la richiesta di risarcimento. In relazione alla fase processuale, l'art. 1 bis chiarisce che il mandato irrevocabile conferito dalla Debitrice alla Gestionaria attribuisce a quest'ultima sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale. Ne deriva quindi che la Gestionaria acquisisce il potere di rappresentare la Debitrice "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e sostituirli". In relazione alla natura di tale mandato ed ai poteri che esso conferisce alla Gestionaria, in dottrina ed in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti. La questione assume rilevanza nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia deciso di agire in giudizio nei confronti del responsabile
civile e dell'impresa di assicurazione di costui e l'impresa assicuratrice del danneggiato intervenga nel giudizio. Da un lato, infatti, vi è la necessità di tutelare l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta e dall'altro quello delle compagnie
di assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito all'art. 1 bis di tale convenzione.
Quanto all'ammissibilità dell'intervento della Gestionaria nel procedimento instaurato dal danneggiato ex art. 145 cod. ass., parte della Giurisprudenza esclude che la Gestionaria abbia la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione sulla base di considerazioni di carattere sostanziale e procedurale. Dal punto di vista sostanziale, infatti, il mandato viene considerato nullo ai sensi degli artt. 1343,1344 e 1418 cod. civ. per illiceità della causa, dal momento che con esso si priverebbe il danneggiato della facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, facoltà espressamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009. Tale mandato integrerebbe, quindi, un'ipotesi di negozio in frode alla legge costituente un mezzo attraverso cui eludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 144 cod. ass., che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. Dal punto di vista procedurale, viene rilevato il difetto di rappresentanza processuale nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire con riferimento agli artt. 77,81 e 100 cod. proc. civ. Il mandato viene, infatti, considerato nullo per contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ., poiché attraverso tale accordo fra le imprese assicuratrici si renderebbe possibile derogare al principio di tassatività dei casi di sostituzione processuale ricavabile dal testo della disposizione menzionata.
Altra parte della Giurisprudenza e la Dottrina maggioritaria propendono, invece, per l'ammissibilità dell'intervento della Gestionaria (cfr. ex multis Cass. civ., 28 agosto 2019, n. 21761; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31965; Cass. civ., 01 agosto 2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 1 marzo 2017, n. 5267; Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20408), nell'ambito di un procedimento instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della impresa di assicurazione di costui. In primo luogo, il mandato di cui all'art. 1 bis della Convenzione Card non è da considerarsi nullo ex artt. 1343,1344 e 1418 cod. civ. poiché la compagnia del danneggiato, quale mandataria di quella del danneggiante, agisce a tutela di un diritto di quest'ultima e non per far valere un diritto proprio, cosicché le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica dell'ultima. Il mandato conferito alla prima non viola alcun precetto normativo dal momento che il danneggiato continuerà a far valere il proprio diritto sempre e soltanto nei confronti della compagnia del danneggiante. Tali considerazioni consentono, quindi, di ritenere ammissibile la costituzione della compagnia del danneggiato anche nei giudizi azionati ex artt. 144 e 148 cod. ass. (Cfr. ex multis Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21761: "la Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio.
Pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato". In secondo luogo, in merito al potere di rappresentanza processuale in capo alla Gestionaria, sulla base del presupposto per cui il potere di rappresentanza processuale può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio (Il richiamo all'articolo 149 del codice delle assicurazioni dunque non fa riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che dovrà essere gestito. In sostanza: se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art. 149 C.d.A. e cioè se potesse anche solo astrattamente essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e la assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro). La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che: "La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice
deve essere individuata nell'art. 77 cod. proc. civ" (Cfr. ex multis Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21761: "Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante. La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio.
Pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. La Convenzione Card all'art. 1 bis, "prevede che ogni impresa assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisce, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente, la quale verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di gestionaria, il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri; inoltre con l'adesione alla convenzione, l'impresa gestionaria accetta il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto delle debitrici. In virtù dell'accordo sopra menzionato, con cui le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la proceduta di indennizzo diretto, deve ritenersi che la mandataria sia legittimata a resistere all'azione proposta dall'attrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio" (Cfr. Trib. di Milano, 13 aprile 2016 n. 4650).
Di conseguenza, l'intervento della Direct Line quale Impresa gestionaria in nome e per conto della Italiana Assicurazioni deve ritenersi ammissibile.
Per altro verso, il Giudice non condivide l'affermazione del Giudice di Xxxx in ordine alla improcedibilità della domanda per la parcellizzazione del credito: infatti, non risulta che il Ke. abbia formulato ulteriori richieste di risarcimento oltre a quella di cui al presente giudizio, sicché la stessa deve considerarsi la prima: di violazione del divieto di parcellizzazione del credito potrà parlarsi solo
nel caso di introduzione di un ulteriori giudizio per il ristoro dei danni materiali.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori articolari dalle parti, per interrogatorio e per testi, esclusi, quanto q questi ultimi, le valutazioni discrezionali, e per disposizione di CTU medico legale sulla persona del Ke., come da separata, contestuale ordinanza.
PQM
p.q.m.
il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma la legittimazione passiva della Direct Line Insurance S.p.a. - ora Verti Assicurazioni S.p.a. quale mandataria della Italiana Assicurazoni S.p.a;
- provvede, quanto al prosieguo del giudizio, come da separata, contestuale ordinanza. Così deciso in Roma, il giorno 31 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 01/09/2020