Indice
GPI S.p.A. PROCEDURA INTERNAL DEALING
Indice
3. Individuazione dei Soggetti Rilevanti e dei Soci Rilevanti 8
4. Iscrizione nell’Elenco delle Persone Rilevanti 9
5. Obblighi di comunicazione 10
6. Esenzioni dagli obblighi di comunicazione 12
7. Periodo di chiusura (c.d. Black Out Period) 12
9. Obblighi dei Soggetti Rilevanti 15
11. Trattamento dei dati personali 16
12. Rinvio, aggiornamenti, modifiche ed integrazioni 17
Premessa
La presente “Procedura Internal Dealing” (“Procedura Internal Dealing” o “Procedura”) ha l’obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da GPI S.p.A. (“Società”) nonché gli altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere dai Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Strettamente Legate agli stessi (come, rispettivamente, infra definiti) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“Regolamento 596/2014”) e dalle relative disposizioni di attuazione europee nonché delle norme nazionali dettate in materia dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”) pro tempore vigenti.
In vista dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (“Azioni”) e dei warrant (“Warrant”) della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) ed in applicazione della sopra citata normativa, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 maggio 2018 e 22 ottobre 2018 ha provveduto a modificare, integrare ed aggiornare la presente Procedura rispetto alla versione in precedenza approvata nella riunione del 19 dicembre 2016.
La presente Procedura, nella versione ut supra aggiornata: (i) troverà applicazione a far data dalla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA e dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta applicabile nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA (European Securities and Markets Authority); (ii) sarà trasmessa agli organi della Società e di tutte le Controllate per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza, a livello di Gruppo, delle disposizioni normative europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti e (iii) pubblicata sul sito xxx.xxx.xx.
I Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) sono tenuti all’osservanza della Procedura e ad assicurarne la conoscenza e l’osservanza da parte delle Persone Strettamente Legate (come di seguito definite). L’osservanza delle regole previste dalla presente Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate agli stessi (come, rispettivamente, infra definiti) dall’obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari, pro tempore vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Xxxxxxxxx non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda. La presente Procedura sarà pubblicata sul sito xxx.xxx.xx.
1. Definizioni
2.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno qui sotto indicato, fermo restando che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:
“Alti Dirigenti” gli alti dirigenti della Società e di qualsiasi Controllata che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, la Società e che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società.
“Amministratore Delegato” indica l’amministratore delegato della Società pro tempore in carica. “Azioni” indica le azioni rappresentative del capitale sociale della Società.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società pro tempore in carica (ove nominato). “Comitato Esecutivo” indica il comitato esecutivo della Società pro tempore in carica(ove nominato).
“Comunicazione Internal Dealing n. 1” indica la comunicazione dovuta ai sensi di legge e della presente Procedura da effettuare, da parte dei Soggetti Rilevanti diversi dai Soci Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai medesimi, utilizzando il modello di comunicazione di cui alla Sezione A dell’Allegato 1.
“Comunicazione Internal Dealing n. 2” indica la comunicazione dovuta ai sensi di legge e della presente Procedura da effettuare, da parte del Soggetti Rilevanti che siano Soci Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai medesimi, utilizzando il modello di comunicazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 1.
“Comunicazioni Internal Dealing” indica la Comunicazione Internal Dealing n. 1 e Comunicazione Internal Dealing n. 2, insieme.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società pro tempore in carica.
“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
“Controllate” di cui all’art. 93 del TUF aventi rilevanza strategica di tempo in tempo individuate dal Consiglio di Amministrazione in osservanza alle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dei codici di autodisciplina.
“Data di Esecuzione” indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata eseguita;
“Direttore Affari Legali” indica il direttore affari legali della Società pro tempore in carica. “Direttore Amministrativo” indica il direttore amministrativo della Società pro tempore in carica.
“Elenco Persone Rilevanti” indica l’elenco contenente l’individuazione dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate mantenuto a cura del Preposto;
“ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“ESMA” indica la European Securities and Markets Authority, cioè l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
“Informazione Privilegiata” indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 596/2014.
“Meccanismo di Stoccaggio” indica il meccanismo di stoccaggio delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati sul Sito della Società.
“Obbligazioni” indica qualsiasi obbligazione o titolo di debito emesso dalla Società.
“Operazione Rilevante” indica: (i) quanto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti tutte le operazioni condotte da tali Persone Rilevanti o per loro conto concernenti gli Strumenti Finanziari. Tali Operazioni Rilevanti ricomprendono, tra l’altro, tutte le operazioni indicate nell’Allegato 2 alla presente Procedura; (ii) quanto ai Soci Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti, tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni compiute da tali Persone Rilevanti o per loro conto1.
“Persona Rilevante” indica qualsiasi Soggetto Rilevante, Socio Rilevante o Persona Strettamente Legata.
“Persone Strettamente Legate” indica, insieme, le Persone Strettamente Legate a Socio Rilevante e le Persone Strettamente Legate a Soggetto Rilevante diverso da Socio Rilevante.
“Persona Strettamente Legata a Socio Rilevante” indica:
a) il coniuge non separato legalmente di un Socio Rilevante;
1 Ai sensi dell’art. 152-septies, commi 3 e 4, del Regolamento Emittenti: “3. Non sono comunicate: a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate; c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate; d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker,
- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;
- fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
4. Gli obblighi previsti dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014”.
b) i figli, anche del coniuge, a carico di un Socio Rilevante;
c) i genitori, i parenti e gli affini di un Socio Rilevante se conviventi da almeno un anno alla Data di Esecuzione;
d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Socio Rilevante o una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
e) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Socio Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c);
f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Socio Rilevante ovvero di una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c);
g) i trust costituiti a beneficio di un Socio Rilevante ovvero di una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c).
“Persona Strettamente Legata a Soggetto Rilevante” indica:
a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale di un Soggetto Rilevante;
b) i figli a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale;
c) un parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell’Operazione Rilevante;
d) una persona giuridica, trust o società di persone:
(i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite alternativamente da un Soggetto Rilevante ovvero da una delle persone di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c);
(ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante ovvero da una delle persone di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c);
(iii) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante ovvero da una delle persone di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c).
“Procedura Internal Dealing” o “Procedura” indica la presente procedura interna della Società.
“Regolamento 596/2014” indica il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
“Regolamento 2016/522” indica il Regolamento Delegato della Commissione n. 2016/522 del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento 596/2014 per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni di mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante i periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
“Regolamento 2016/523” indica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità al Regolamento 596/2014.
“Regolamento Emittenti” indica il regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come pro tempore vigente.
“SDIR” indica il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati sul Sito della Società.
“Sito” indica il sito web della Società (xxx.xxx.xx) sul quale è pubblicata la presente Procedura.
“Socio Rilevante” indica chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti2, pari ad almeno il 10% del capitale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
“Società” o “GPI” indica GPI S.p.A., con sede legale in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13.
“Soggetto Preposto” o “Preposto” indica il Direttore Affari Legali (indirizzo: Xxx Xxxxxxx xxx '00, x. 00, 00000, Xxxxxx (XX); indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx; fax: 0000 000000).
“Soggetti Rilevanti” indica:
a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove nominato);
b) i componenti del Collegio Sindacale;
2 L’articolo 118 del Regolamento Emittenti prevede che “1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente ; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. 2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall’articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto. 2-bis. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell’articolo 117. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. 3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione. 4. …omissis… 5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite. 6. Nell’ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell’assolvimento degli obblighi è quella risultante dall’ultima operazione effettuata. 7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale. 8. Qualora sussista l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere: a) l’indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all’obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria”.
c) gli Alti Dirigenti; e
d) gli ulteriori soggetti di tempo in tempo individuati nominativamente dall’Amministratore Delegato in relazione all’attività da essi svolta o all’incarico ad essi assegnato ovvero qualunque altro soggetto che venga individuato quale “soggetto rilevante” ai sensi della normativa pro tempore applicabile.
“Strumenti Finanziari” indica le Azioni, i Warrant, le Obbligazioni, gli Strumenti Derivati e gli strumenti finanziari ad essi collegati.
“Strumenti Derivati” indica gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del TUF nonché gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1 comma 1-bis, lettera c) del TUF.
“Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni” indica (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquistare o cedere le Azioni; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; (iii) gli Strumenti Derivati sulle Azioni; (iv) gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni rappresentanti tali Azioni.
“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e le sue successive modifiche ed integrazioni.
“Warrant” indica i warrant emessi dalla Società.
2.2. I termini non definiti nella presente Procedura devono essere interpretati, in caso di dubbio, ai sensi della normativa europea e nazionale citata in Premessa.
2. Ambito di applicazione
2.1. La presente Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
2.2. La presente Procedura è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 4.3.
3. Individuazione dei Soggetti Rilevanti e dei Soci Rilevanti
3.1 L’Amministratore Delegato, avvalendosi della collaborazione del Preposto, individua per la prima volta nominativamente i Soggetti Rilevanti e i Soci Rilevanti di cui abbia contezza redigendo, unitamente al Soggetto Preposto, apposito Elenco delle Persone Rilevanti.
3.2 L’individuazione: (i) degli Alti Dirigenti è condotta sulla base dei seguenti criteri: (a) valutazione relativa all’accesso a Informazioni Privilegiate da parte del dirigente in relazione alle funzioni al medesimo affidate;
(b) valutazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società e dalle Controllate; (c) esame circa la sussistenza in capo al dirigente di poteri di adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società e (ii) dei Soci Rilevanti è condotta dall’Amministratore Delegato sulla base delle comunicazioni da questi ultimi effettuate alla Società ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.
3.3 I nominativi degli Alti Dirigenti qualificati dall’Amministratore Delegato quali Soggetti Rilevanti e i nominativi dei Soci Rilevanti nonché i nominativi degli ulteriori Soggetti Rilevanti e ogni successiva modifica
conseguente a modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con tali Xxxxxxxx Rilevanti, vengono comunicati da parte dell’Amministratore Delegato al Soggetto Preposto, il quale:
(i) iscrive tali soggetti nell’Elenco delle Persone Rilevanti;
(ii) informa tempestivamente, per iscritto, tali soggetti dell’avvenuta identificazione e della loro iscrizione nell’Elenco delle Persone Rilevanti, nonché dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla presente Procedura, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 4.
3.4 L’Amministratore Delegato comunica al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con gli Alti Dirigenti interessati, l’elenco dei dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti.
4. Iscrizione nell’Elenco delle Persone Rilevanti
4.1 Le Persone Rilevanti sono iscritte a cura del Soggetto Preposto nell’apposito Elenco Persone Rilevanti. L’Elenco Persone Rilevanti riporta i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare: (i) nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale); (ii) codice fiscale (e/o, in caso di persone giuridiche, la Partita IVA); (iii) motivo dell’iscrizione (specificando la categoria di appartenenza della Persona Rilevante ossia se si tratta di Soggetto Rilevante, Socio Rilevante, Persona Strettamente Legata a Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata a Socio Rilevante);
(iv) data di iscrizione della Persona Rilevante nell’ Elenco delle Persone Rilevanti; (v) eventuale data di cancellazione della Persona Rilevante dall’ Elenco delle Persone Rilevanti; (vi) limitatamente alle Persone Strettamente Legate, l’indicazione del nominativo (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale) del Soggetto Rilevante o, a seconda del caso, del Socio Rilevante a cui è riferita la correlazione.
4.2 Il Soggetto Preposto deve informare tempestivamente ciascun Soggetto Rilevante e Socio Rilevante della relativa iscrizione nell’Elenco Persone Rilevanti, fornendo altresì una copia della presente Procedura, mediante l’invio di una comunicazione scritta conforme al modello di cui all’Allegato 3 alla presente procedura.
4.3 Ciascun Soggetto Rilevante e Socio Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo di cui all’Allegato 4, dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare la presente Procedura Internal Dealing, di impegnarsi a rispettarne le previsioni, nonché di rispettare le correlate disposizioni di legge e regolamentari, e a fare sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, le relative Persone Strettamente Legate rispettino la Procedura e le correlate disposizioni di legge e regolamentari.
4.4 I Soggetti Rilevanti e i Soci Rilevanti sono tenuti a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai medesimi – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura nonché della normativa ivi richiamata, consegnando loro anche copia della presente Procedura, e a conservare copia della comunicazione effettuata.
4.5 Ciascun Soggetto Rilevante e Socio Rilevante deve altresì comunicare per iscritto al Soggetto Preposto i nominativi delle relative Persone Strettamente Legate, come indicato nella dichiarazione di piena conoscenza e accettazione di cui all’Allegato 4, ed è tenuto ad informare tempestivamente per iscritto il Soggetto Preposto di ogni eventuale successiva modifica ed integrazione.
4.6 Una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, il Preposto provvederà ad integrare l’Elenco Persone Rilevanti con l’indicazione delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante e Socio Rilevante. L’Elenco Persone Rilevanti è conservato a cura del Soggetto Preposto che provvederà
al relativo tempestivo aggiornamento sulla base delle informazioni ut supra ricevute, dei relativi aggiornamenti ed integrazioni ovvero delle informazioni altrimenti nel relativo possesso.
5. Obblighi di comunicazione
5.1 Fermo restando quanto di cui al successivo articolo 6, le Persone Rilevanti devono comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti dai medesimi perfezionate mediante invio della Comunicazione Internal Dealing n. 1 o della Comunicazione Internal Dealing n. 2, a seconda del caso, secondo le modalità e nei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 5.2 e 5.3.
5.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi comunicano le Operazioni Rilevanti eseguite da loro stessi o per loro conto, effettuando la Comunicazione Internal Dealing n. 1:
(i) alla Consob tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione Rilevante;
(ii) alla Società, entro il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione Rilevante.
La Comunicazione Internal Dealing n. 1 deve essere effettuata compilando integralmente il modello allegato sub Allegato 1, Sezione A, alla presente Procedura che dovrà essere trasmesso:
(1) alla Consob: per posta elettronica certificata (“PEC”) all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx (se il mittente non è soggetto all’obbligo di avere la PEC), specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Internal Dealing”, ovvero con le altre modalità indicate dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta vigente; e
(2) alla Società: (a) tramite lettera raccomandata a mani consegnata al Soggetto Preposto ovvero (b) tramite posta elettronica certificata (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o e-mail con conferma di lettura (se il mittente non è soggetto all’obbligo di avere la PEC) all'indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx o xxxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx, indicando nell’oggetto "Comunicazione Internal Dealing".
Il Soggetto Preposto: (a) comunica al pubblico tempestivamente (e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata dagli stessi o per loro conto, mediante comunicazione (di contenuto conforme a quanto di cui al modulo sub Allegato 1, Sezione A, alla Procedura) inviata tramite SDIR nonché mediante pubblicazione sul proprio Sito e (b) contestualmente, trasmette le suddette informazioni al Meccanismo di Stoccaggio.
Su richiesta di qualsiasi Soggetto Rilevante o, a seconda del caso, di qualsiasi al Persona Strettamente Legata a Soggetto Rilevante, previa sottoscrizione del modulo di cui all’Allegato 5 alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare, per conto del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata ad esso, le comunicazioni da questi dovute alla Consob, a condizione tuttavia che la relativa Comunicazione Internal Dealing n.1 sia inviata al Soggetto Preposto dai soggetti interessati entro e non oltre il giorno successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione Rilevante. Il Soggetto Preposto provvederà, in ogni caso, ad effettuare le comunicazioni dovute da tali soggetti alla Consob, entro la fine del secondo giorno successivo a quello in cui riceverà la comunicazione delle informazioni relativa alle Operazioni Rilevanti da parte di tali soggetti.
I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società e pertanto rispondono verso la Società per ogni danno dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
5.3 I Soci Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti, compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante oggetto dell’obbligo di comunicazione.
I Soci Rilevanti assolvono il suddetto obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalle “Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato (i “soggetti rilevanti”)” di cui Allegato 6 al Regolamento Emittenti (le “Istruzioni”), attraverso la trasmissione della Comunicazione Internal Dealing n. 2, che deve essere effettuata compilando integralmente il modello di cui all’Allegato 6 del Regolamento Emittenti. Sia le Istruzioni che il modello per la Comunicazione Internal Dealing n. 2 sono riportati nell’Allegato 1, Sezione B, alla presente Procedura. I Soci Rilevanti sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico ai sensi di quanto precede.
Il suddetto obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico non si applica qualora i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi, siano già soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo 5.2 in quanto rientranti anche nella definizione di Soggetti Rilevanti o Persona Strettamente Legata a Soggetto Rilevante, applicandosi in tale caso quanto previsto dal paragrafo 5.2.
Su richiesta del Socio Rilevante, previa sottoscrizione del modulo di cui all’Allegato 5, alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Legate al Socio Rilevante le comunicazioni dai medesimi dovute alla Consob e al pubblico, ai sensi del presente paragrafo 5.3, ferma restando in capo a tali Soci Rilevanti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti di tali Soci Rilevanti da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
Qualora il Socio Rilevante intenda conferire tale incarico alla Società, la relativa comunicazione deve essere perentoriamente effettuata da parte del medesimo entro, e non oltre, la fine del dodicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante oggetto dell’obbligo di comunicazione, facendo pervenire la Comunicazione Internal Dealing n. 2 al Soggetto Preposto: (a) tramite lettera raccomandata a mani consegnata al Soggetto Preposto ovvero (b) tramite posta elettronica certificata (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o e-mail con conferma di lettura (se il mittente non è soggetto all’obbligo di avere la PEC) all'indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx o xxxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx, indicando nell’oggetto "Comunicazione Internal Dealing".
Il Soggetto Preposto provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute dal suddetto Socio Rilevante alla Consob e al pubblico entro la fine del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Socio Rilevante, nel rispetto delle Istruzioni e attraverso l’utilizzo del modulo per la Comunicazione Internal Dealing n. 2 (riportati nell’Allegato 1, Sezione B, alla presente Procedura).
Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, a tali Soci Rilevanti e alle loro Persone Strettamente Legate.
6. Esenzioni dagli obblighi di comunicazione
6.1 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Soggetto Rilevante non sussistono per le seguenti operazioni:
(a) Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di Euro 20.000 (ventimila) nell’arco dello stesso anno civile, con la precisazione che: (i) l’importo complessivo va calcolato sommando (senza compensazione) tutte le Operazioni Rilevanti effettuate direttamente o per conto di ciascuna Persona Rilevante; (ii) l’importo degli Strumenti Derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (iii) l’obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000 (ventimila) nell’arco di un anno civile;
(b) transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo; (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui ai precedenti punti (i) o (ii).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a Soggetto Rilevante compiono ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
6.2 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura a carico dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Socio Rilevante non sussistono nei casi di cui al comma 3 dell’art. 152-septies del Regolamento Emittenti.
7. Periodo di chiusura (c.d. Black Out Period)
7.1 I Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, durante un periodo di 30 giorni di calendario che precedono l’annuncio dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile (“Periodo di Chiusura”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazioni di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi. Il calendario delle riunioni consiliari è di anno in anno pubblicato sul Sito.
7.2 Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento 596/2014, la Società, durante il Periodo di Chiusura, dovrà astenersi dall’effettuare negoziazioni. Tale divieto non si applica nel caso in cui la Società: a) abbia in corso un
programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato3; o b) il programma di riacquisto di azioni proprie sia coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura dell’Amministratore Delegato darne compiuta informativa al Soggetto Preposto che provvederà quindi a comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.
7.4 Xxxxx restando i divieti di cui agli articoli 14 (abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (divieto di manipolazione del mercato) del Regolamento 596/2014, il Consiglio di Amministrazione (o in caso di urgenza l’Amministratore Delegato) può consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest’ultimo dimostri che l’Operazione Rilevante non possa essere compiuta in altro momento, di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:
(a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o
(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero ancora Operazioni Rilevanti in cui l’interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
Trovano applicazione in tale caso le disposizioni di cui agli articoli 7 (negoziazione durante un periodo di chiusura), 8 (circostanze eccezionali) e 9 (caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura) del Regolamento 2016/522 alle quali il Consiglio di Amministrazione (o in caso di urgenza l’Amministratore Delegato) nell’assunzione delle determinazioni di cui sopra ed il Soggetto Rilevante dovranno strettamente attenersi.
7.5 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 7.4, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Periodo di Chiusura, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 giorni di calendario prima della data prevista per l’effettuazione dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere
(a) nell’ipotesi sub 7.4(a), la descrizione dell’Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
(b) nell’ipotesi sub 7.4(b), indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’Operazione Rilevante in un Periodo di Chiusura.
3 Per “programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato” si intende il programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie.
8. Soggetto Preposto
8.1 Il Soggetto Preposto è incaricato del ricevimento, della gestione, della comunicazione e della diffusione al mercato delle informazioni di cui alla presente Procedura nonché dell’aggiornamento dell’Elenco Persone Rilevanti.
8.2 Ai fini della Procedura al Soggetto Preposto sono attribuiti i seguenti compiti:
(a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate nonché predisporre e mantenere aggiornato l’Elenco delle Persone Rilevanti e conservare le relative dichiarazioni di cui all’articolo 4;
(b) curare l’informativa ai Soggetti Rilevanti e ai Soci Rilevanti, ricevere ed effettuare le comunicazioni ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5;
(c) gestire le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, dai Soci Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a questi (conservando in apposito archivio la relativa documentazione);
(d) curare la conservazione (in apposito archivio) e l’aggiornamento dell’Elenco Persone Rilevanti;
(e) trasmettere di volta in volta la presente Procedura (e sue eventuali modifiche e integrazioni), ai Soggetti Rilevanti, ai Soci Rilevanti e, tramite questi, alle relative Persone Strettamente Legate;
(f) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata ad effettuare;
(g) trasmettere le Comunicazioni Internal Dealing e metterle a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
(h) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni alle disposizioni di cui alla presente Procedura di cui venga a conoscenza;
(i) assicurare, xxxxx restando gli obblighi di legge e regolamentari nonché di cui alla presente Procedura, la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che a tali comunicazioni abbiano accesso persone non espressamente autorizzate dall’ Amministratore Delegato;
(j) vigilare in ordine all’evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di internal dealing, al fine di un tempestivo adeguamento della Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche;
(k) vigilare sull’applicazione della presente Procedura e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.
In caso di assenza o impedimento del Soggetto Preposto l’Amministratore Delegato (o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Direttore Amministrativo) provvede alla nomina del relativo sostituto (anche in xxx xxxxxxxxxx).
0. Obblighi dei Soggetti Rilevanti
9.1 In aggiunta agli obblighi di cui al precedente articolo 4, ogni Soggetto Rilevante e ogni Socio Rilevante è tenuto a:
(a) restituire, firmata per accettazione e presa visione, la comunicazione, e la relativa dichiarazione di piena conoscenza e accettazione, di cui all’Allegato 4;
(b) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura;
(c) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della presente Procedura;
(d) informare per iscritto le Persone Strettamente Legate a sé circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di cui alla Procedura;
(e) fornire alla Società l’elenco delle Persone Strettamente Legate a sé, come indicato nella dichiarazione di piena conoscenza e accettazione di cui all’Allegato 4, e comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto, il quale provvede alla conservazione dello stesso in apposito archivio.
9.2 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte di Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante o, a seconda del caso, Socio Rilevante interessato.
10. Violazioni e Sanzioni
10.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante. In particolare per i Soggetti Rilevanti costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società.
10.2 L’inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di internal dealing, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura.
Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate.
10.3 L’inosservanza degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari, descritte nella presente Procedura, potrà comportare, per la Società e per la
persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF.
10.4 L’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.
10.5 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile di cui ai precedenti paragrafi, in caso di inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà di volta in volta i provvedimenti di carattere sanzionatorio consentiti dalla vigente normativa da irrogare nei loro confronti, secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità e della intenzionalità dell’infrazione commessa nonché della dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
Se la violazione è stata commessa da un amministratore o da un sindaco, la Società può decidere di revocare per giusta causa l’amministratore o il sindaco inadempiente.
Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare, comportando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
Se la violazione è stata commessa da soggetti non dipendenti, la Società può riservarsi di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.
11. Trattamento dei dati personali
11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, informate ai sensi della presente Procedura e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue:
(a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa internal dealing pro tempore vigente e della presente Procedura;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) essendo il trattamento di dati prescritto da norme di legge, non è necessario raccogliere il consenso delle Persone Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
(d) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
(e) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
(f) l’articolo 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce diritti alle Persone Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sotto indicato;
(g) che il titolare dei dati è GPI S.p.A., con sede legale in Trento, Via Ragazzi del ’99 n. 13 ed il responsabile del trattamento è il Soggetto Preposto, raggiungibile al predetto indirizzo ovvero via mail scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx o xxxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx.
12. Rinvio, aggiornamenti, modifiche ed integrazioni
12.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili.
12.2 Eventuali modifiche alla presente Procedura che si rendessero necessarie in esito a modifiche organizzative della Società saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, restando invece di competenza dell’Amministratore Delegato modifiche di mero aggiornamento o di adeguamento normativo o ancora di adeguamento ad indicazioni e/o richieste di autorità di vigilanza.
Allegato 1 - SEZIONE A - Comunicazione Internal Dealing n. 1
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate4
1. | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2. | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'in- terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, − indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; − nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3. | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4. | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento | [ − Indicare la natura dello strumento: − un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno |
4 Modello allegato al Regolamento 523/2016.
Codice di identificazione | strumento di debito; − una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. − Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del re- golamento (UE) n. 600/2014.] | ||
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/5225 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
5 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
d) | Informazioni aggregate − Volume aggregato − Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: − si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; − sono della stessa natura; − sono effettuate lo stesso giorno e − sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: − nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; − nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
Allegato 1 - SEZIONE B – Comunicazione Internal Dealing n. 26
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato (i “soggetti rilevanti”)
1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato;
b) dai soggetti rilevanti o dall’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall’emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
d) dall’emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall’emittente quotato, in grado di garantire l’immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
a) tramite telefax al numero 00.00.00.000 ovvero Via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;
ovvero
b) tramite la procedura utilizzata dall’emittente quotato ai sensi dell’articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell’accordo con l’emittente quotato.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l’invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall’emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l’invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l’invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.
6 Allegato 6 al Regolamento Emittenti recante «Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato (i “soggetti rilevanti”)», come aggiornato dalla Consob con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017.
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato
1. | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a) 7 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2. | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Xxxxxxxx che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: □ Soggetto che controlla l’emittente quotato: □ Soggetto strettamente legato □ Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b) 8 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: □ Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
3. | Dati relativi all'emittente | |
a) 9 | Nome | |
b) 10 | LEI | |
4. | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo |
7 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
8 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
9 [Nome completo dell'entità.]
10 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |||||
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | ||||
b) 11 | Natura dell’operazione | ||||
c) 12 | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i | ||
d) 13 | Data dell'operazione | ||||
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
11 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]
12 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]
13 [Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
Allegato 2 Operazione Rilevante
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento 596/2014:
“Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente […] e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati […]”.
Il paragrafo 7 del medesimo articolo specifica che:
“Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;14
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita”.
L’articolo 10 del Regolamento 522/2016 ulteriormente specifica che:
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
14 Al riguardo, l’art. 19, paragrafo 7, del regolamento 596/2014 precisa che “ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia”.
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.
Allegato 3
Format per la comunicazione ai Soggetti Rilevanti e ai Soci Rilevanti
[Recapito]
[Luogo e Data]
Gent. [●],
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell’Elenco Persone Rilevanti tenuto ai sensi della “Procedura Internal Dealing” da GPI S.p.A. allegata alla presente (la “Procedura”).
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura (le cui definizioni, ove non diversamente indicato, si intendono qui integralmente richiamate) e alla normativa ivi richiamata.
Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.
Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di internal dealing.
Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:
(a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (ovvero denominazione sociale, codice fiscale, luogo e numero di iscrizione al Registro Imprese per i Soci Rilevanti);
(b) indirizzo di residenza (ovvero sede legale per i Soci Rilevanti);
(c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei;
(d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.
La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura e fornire le ulteriori informazioni ivi indicate inviando al Soggetto Preposto, a mezzo lettera raccomandata a/r (anche a mani), posta elettronica certificata, posta elettronica o fax (indirizzo: Xxx Xxxxxxx xxx '00, x. 00, 00000, Xxxxxx (XX); indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx o xxxxxxxx_xxxxxxx@xxx.xx; fax: 0000 000000) l’allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente da Lei sottoscritta.
Con i migliori saluti,
________________ Soggetto Preposto
Allegato 4
Dichiarazione di accettazione della Procedura di Internal Dealing
Spett.Le GPI S.p.A.
Via Ragazzi del ’99 n. 13
38123 Trento
Alla c.a.: Soggetto Preposto
[Luogo e Data]
Io sottoscritto/a:
Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita: Codice Fiscale: Residenza:
nella mia qualità di:
[in caso di Socio Rilevante persona giuridica indicare anche: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, luogo e numero di iscrizione al Registro delle Imprese]
preso atto di essere stato/a incluso/a nell’Elenco Persone Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di GPI (le cui definizioni, ove non diversamente indicato, si intendono qui integralmente richiamate), dichiaro ed attesto di aver letto e ben compreso la suddetta Procedura e, consapevole degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di internal dealing,
mi impegno
(i) a osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile che dichiaro altresì di ben conoscere;
(ii) a far sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 Codice Civile, la/le Persona/e Strettamente Legata/e al/alla sottoscritto/a osservi/no e puntualmente adempiano agli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile;
(iii) a tenere indenne e manlevata GPI da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia e/o da parte della/e Persona/e Strettamente Legata/e al/alla sottoscritto/a degli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing e/o dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile; e
(iv) a comunicare per iscritto a qualsiasi Persona Strettamente Legata al/alla sottoscritto/a, ove sussistente, gli obblighi ai quali la stessa è tenuta ai sensi della Procedura Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile.
Io sottoscritto/a inoltre dichiaro che: (i)
non sussistono allo stato Persone Strettamente Legate al/alla sottoscritto/a
oppure
la/e Persona/e Strettamente Legata/e al/alla sottoscritto/a è/sono la/e seguente/i:
Cognome e Nome / Denominazione sociale | Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale | Codice fiscale | Tipo di legame | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
di aver reso noto alla/e suddetta/e Persona/e Strettamente Legata/e al/alla sottoscritto/a gli obblighi ai quali la/le stessa/e è/sono tenuta/e ai sensi della Procedura Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile.
(ii) i miei recapiti sono i seguenti:
indirizzo professionale
c/o _________________________________
via __________________________________ n. ______ Località ____________________
CAP ___________ Stato _____________________
indirizzo privato
via __________________________________ n. ______ Località ____________________
CAP ___________ Stato _____________________
indirizzo di posta elettronica certificata indirizzo di posta elettronica
fax
telefono fisso professionale telefono fisso privato telefono mobile professionale telefono mobile privato
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
e mi impegno a tempestivamente comunicare per iscritto a GPI (e per essa al Soggetto Preposto) eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato in merito alla/e Persona/e Strettamente Legata/e al/alla sottoscritto/a e/o ai miei recapiti.
Ai sensi della applicabile normativa sul trattamento dei dati personali, sono consapevole che non sia necessario raccogliere il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della
Procedura (in quanto volti a consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di internal dealing, comunicazione dei dati, conservazione e trasmissione ad autorità competenti.
__________________________________ [firma]
Allegato 5
Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura di Internal Dealing
Spett.Le GPI S.p.A.
Via Ragazzi del ’99 n. 13
38123 Trento
Alla c.a.: Soggetto Preposto
[Luogo e Data]
Io sottoscritto/a:
Nome: Cognome:
Luogo e data di nascita: Codice Fiscale: Residenza:
nella mia qualità di:
facendo riferimento alla Procedura di Internal Dealing di GPI (le cui definizioni, ove non diversamente indicato, si intendono qui integralmente richiamate)
richiedo
che l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5 della sopra citata Procedura venga posto in essere dalla Società per mio conto.
A tale fine, mi impegno a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, qualsiasi Operazione Rilevante oggetto di obbligo di comunicazione e altresì a tenere indenne e manlevata la Società e il Soggetto Preposto da ogni conseguenza pregiudizievole che a qualsiasi degli stessi dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.
La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni delle Operazioni Rilevanti siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l’impegno di quest’ultimo di segnalare alla Società (e per essa al Soggetto Preposto), al fine della comunicazione al pubblico, sia l’Operazione Rilevante, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti.
Ai sensi della applicabile normativa sul trattamento dei dati personali, sono consapevole che non sia necessario raccogliere il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura(in quanto volti a consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di internal dealing (inclusa, senza limitazione, la comunicazione dei dati, conservazione e trasmissione ad autorità competenti).
__________________________________ [firma]