PARTE GENERALE
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx”
(Emanato con D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09.11.2012 e con D.R .n.361 /2019 del 01.03.2019 in vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato 07/03/2019)
PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Statistiche "Xxxxx Xxxxxxxxx", in conformità allo Statuto d’Ateneo e alla normativa vigente.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Statistical Sciences "Xxxxx Xxxxxxxxx", e l’acronimo, STAT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna, via Belle Arti n. 41 e ha una Unità Organizzativa nella sede di Rimini.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
1bis.L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l’effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
1ter. L’elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell’esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate;
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo.
4. Abrogata
0xxx.Xx Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Xxxxxx sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. abrogata
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
0xxx.Xx Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategia di Xxxxxx. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
0xxx.Xx Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all’art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
0xxxxxx.Xx Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
8quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
9. abrogata
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Scienze statistiche "Xxxxx Xxxxxxxxx" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell’ambito della metodologia statistica, delle probabilità, della matematica e delle loro applicazioni nelle scienze sociali, economiche, biologiche, fisiche, e naturali.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d’Ateneo.
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)
Sono Organi del Dipartimento:
a. Il Direttore;
b. Il Consiglio;
c. La Giunta.
Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore, del Dipartimento, di norma un professore ordinario, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d’Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche;
d. individua e valuta, coadiuvato quando necessario dalla Giunta, i fabbisogni in termini di risorse necessarie al funzionamento e allo sviluppo del Dipartimento e propone la distribuzione delle risorse;
e. propone le previsioni sull’utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione;
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
h. formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell’art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell’Articolo 17, comma 5 dello Statuto d’Ateneo;
j. Esercita l’autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
0xxx.Xx condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
a. è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
b. sovraintende all’attività di ricerca curandone la valutazione;
c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali compiti;
x. xxxxx a disposizione dei professori, dei ricercatori e delle altre figure individuate dalla normativa, le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche e di ricerca;
e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d’esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L’elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l’elettorato passivo, ai fini della validità dell’elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a. il Direttore che lo presiede;
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (eventualmente arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori, secondo modalità previste nell’Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;
d. propone il budget agli Organi di Governo dell’Ateneo competenti;
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
x. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
x. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Xxxxxx sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
i bis. approva la partecipazione a Xxxxxx e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
x. approva il rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
x. propone l’attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
l. propone l’istituzione delle strutture di cui all’Articolo 25, comma 1 dello Statuto d’Ateneo;
x. xxxxxxx le previsioni sull’utilizzo delle risorse;
m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, lettera
e) e dell’Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d’Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche della Unità Organizzativa di Sede e secondo quanto stabilito dallo Statuto d’Ateneo;
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, può proporre al Consiglio di Amministrazione l’articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all’Articolo 16;
r. assegna il budget di funzionamento alla Unità Organizzativa di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all’Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all’Articolo 16, comma 3;
x. xxxxxxx i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d’esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e/o della Giunta;
v. detta i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell’Ateneo;
z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
a. approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse di cui alla lettera x. xxx xxxxx 0.
x. xxxxxxxx
x. xxxxxxxx
x. xxxxxxx l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
x. xxxxxxxx sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
x. xxxxxxxx
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull’utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell’art. 15, o dell’art.
16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all’Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all’Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l’integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
g) in caso di parità di voti è eletto l’assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all’integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l’ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
a. il Direttore, che la presiede;
b. il Vicedirettore;
c. il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede;
d. il Responsabile Amministrativo – Gestionale che assume le funzioni di segretario;
e. 9 professori e ricercatori, xxxxxx con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. A tale scopo, e limitatamente all’elettorato passivo, si formeranno due liste elettorali, una per la sede bolognese e una per le sedi non bolognesi. Ogni elettore potrà dare due preferenze purché distinte per lista, pena l’esclusione della seconda preferenza. Verranno eletti, con composizione paritaria per fasce, due ordinari, due associati e due ricercatori dalla lista elettorale della sede
bolognese e un ordinario, un associato e un ricercatore dalla lista delle sedi non bolognesi. Qualora nella lista di una delle sedi non vi fossero eletti nelle fasce si supplice con la lista della altra sede. In caso di parità precede il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità precede il più giovane di età;
f. un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. fino a 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in qualità di delegati su aree di intervento ritenute di particolare interesse strategico per il Dipartimento tra quelle delegabili dal Direttore all'Articolo 6 comma 2.
i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
4. L’indizione dell’elezione della Giunta spetta al Direttore
5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
6. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
7. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.
8. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i. il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
9. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Dipartimento di Scienze Statistiche, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Rimini.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L’Unità Organizzativa di Sede:
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
b. esercita l’autonomia gestionale mediante le funzioni del Responsabile, rispettando l’unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all’interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.
Articolo 15 (Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede:
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all’Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
e. sovraintende all’impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, afferente al Dipartimento, o all’Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione di Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della
didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l’insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; garantiscono la visibilità mediante efficaci forme di comunicazione, senza organi propri e all’interno della contabilità generale del Dipartimento; il Consiglio del Dipartimento ne indica la composizione con delibera espressa secondo le regole generali per la validità delle sedute.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all’Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all’assetto dipartimentale.
Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)
1. Presso il Dipartimento, per i corsi di studio non riferiti a una Scuola, è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituta da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all’art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
Articolo 16 ter (Commissione paritetica – funzioni)
1. La Commissione:
a) ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
b) formula pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
c) può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
d) redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione di tali corsi di studio;
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell’attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.
Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
a. forme di consultazione sincrone;
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall’art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
- proposta di chiamata di professori;
- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori;
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell’applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento l’eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell’adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
***